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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6294/2020 del 05/03/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il medico aveva ricevuto dall’INAIL incarichi trimestrali, ai sensi del D.P.R. n. 500 del 1996 e del D.P.R. n. 271 del 2000, nel periodo febbraio 1995-marzo 2006, con l’interruzione gennaio 1998-settembre 1999. Sosteneva che la reiterazione, relativa a incarichi qualificati come provvisori, avesse di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e chiedeva Euro 144.405,55 a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché il trattamento economico previsto dai contratti collettivi per i dirigenti medici degli enti pubblici non economici. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3322/2013 depositata il 16 luglio 2013, aveva respinto l’appello. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001: il ricorrente sosteneva che, pur essendo esclusa la conversione, spettasse il risarcimento per la reiterazione abusiva e che fosse applicabile l’indennità forfetaria prevista dall’art. 32, commi 5 e 7, della L. n. 183 del 2010, senza necessità di mora o prova del danno. Il secondo motivo lamentava violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, insistendo che il danno dovesse essere liquidato per la sola reiterazione e che documenti trascurati dalla Corte d’appello provassero la prosecuzione dell’attività anche nei periodi di formale interruzione. Il terzo motivo contestava la regolazione delle spese, comprese quelle della consulenza tecnica d’ufficio, deducendo che la nomina dell’ausiliario e il successivo rigetto della domanda avessero inutilmente gravato il ricorrente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati: gli incarichi risultavano conferiti nell’ambito del rapporto convenzionale disciplinato dai D.P.R. n. 500 del 1996 e n. 271 del 2000, qualificato come autonomo, coordinato e continuativo. Le regole e i rimedi invocati per la reiterazione dei contratti a termine, compresi quelli derivanti dalla disciplina europea e dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, presuppongono un rapporto subordinato e non si estendono al lavoro autonomo o parasubordinato convenzionato. La diversa prospettazione di subordinazione effettiva, avanzata soltanto nella memoria ex art. 378 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile perché nuova; inoltre il ricorrente non aveva indicato e documentato di aver già sottoposto tale questione ai giudici di merito. La decisione di rigetto della domanda è stata quindi confermata con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile: la censura non individuava una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ma dipendeva dalla pretesa erroneità del rigetto della domanda; la valutazione sull’eventuale compensazione delle spese rientra, nei limiti indicati dalla Corte, nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    Quei principi, pertanto, non possono essere invocati nei casi in cui il rapporto a termine instaurato dalle parti non sia di natura subordinata, bensì autonoma, e non sia ricompreso fra quelli ai quali si riferisce la direttiva Europea.

    La disciplina e i rimedi invocati per la reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego non sono applicabili a un rapporto autonomo convenzionale, quando non ricorra un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 48 L. n. 833/1978

    Da tempo questa Corte ha affermato che i rapporti disciplinati dalla L. n. 833 del 1978, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l’ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo.

    I rapporti convenzionali stipulati in base alla norma sono rapporti libero-professionali autonomi, normalmente svolti su un piano di parità, e non rapporti di pubblico impiego subordinato.

  • art. 10, comma 7, D.P.R. n. 500/1996

    I decreti in questione recepiscono gli accordi nazionali stipulati ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 per garantire l’uniformità di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, rapporto definito dagli stessi D.P.R. “autonomo, coordinato e continuativo” (art. 1).

    Gli incarichi conferiti in base al decreto si collocano nel rapporto convenzionale sanitario qualificato dalla disciplina come autonomo, coordinato e continuativo; non comportano, per ciò solo, un rapporto subordinato.

  • art. 10, comma 8, D.P.R. n. 271/2000

    I decreti in questione recepiscono gli accordi nazionali stipulati ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 per garantire l’uniformità di trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, rapporto definito dagli stessi D.P.R. “autonomo, coordinato e continuativo” (art. 1).

    Gli incarichi convenzionali disciplinati dal decreto appartengono a un rapporto autonomo, coordinato e continuativo, cui non si applicano automaticamente le regole proprie del lavoro subordinato.

  • clausola 2, comma 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la normativa Euro unitaria sul lavoro a tempo determinato presuppone, appunto, che si sia in presenza di “un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2, comma 1) e tale non può essere ritenuto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato.

    La disciplina europea sul lavoro a tempo determinato non si applica al rapporto di parasubordinazione del medico convenzionato che non rientra nella nozione di rapporto di lavoro contemplata dalla clausola.

  • art. 378 c.p.c.

    Inoltre è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla stregua del quale qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

    La memoria ex art. 378 c.p.c. può illustrare i motivi già proposti, ma non introdurre nuove censure o questioni; una questione di fatto non esaminata nella sentenza impugnata deve essere stata dedotta nel merito e il ricorrente deve indicare l’atto processuale in cui l’ha sollevata.

  • art. 384 c.p.c.

    In difetto la decisione deve essere resa tenendo conto della disciplina giuridica dettata per il rapporto dedotto in giudizio, sicchè, sulla base delle considerazioni espresse nei punti che precedono, la sentenza impugnata di integrale rigetto delle domande deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione ex art. 384 c.p.c.

    La Corte può confermare la decisione impugnata sostituendone la motivazione, quando l’esito di rigetto risulti corretto in base alla disciplina applicabile al rapporto.

  • art. 91 c.p.c.

    Si deve aggiungere che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

    Il controllo di legittimità sulle spese verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, spetta al giudice di merito nei casi previsti.

  • art. 92 c.p.c.

    Si deve aggiungere che in tema di spese processuali il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

    La valutazione sull’opportunità di compensare le spese, integralmente o parzialmente, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi ammessi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La disciplina della reiterazione dei contratti a termine e i relativi rimedi, fondati sulla nozione di lavoratore subordinato, non si estendono ai rapporti convenzionali autonomi o parasubordinati in assenza di una norma che ne disponga l’applicazione.
  • I rapporti dei medici convenzionati disciplinati dagli accordi nazionali recepiti ai sensi dell’art. 48 della L. n. 833/1978 sono, di regola, rapporti libero-professionali autonomi, anche quando siano coordinati e continuativi e siano funzionali alle attività istituzionali dell’ente.
  • La questione, implicante un accertamento di fatto, della subordinazione effettiva non può essere introdotta per la prima volta con la memoria in cassazione; se non risulta trattata dalla decisione impugnata, il ricorrente deve indicare e localizzare gli atti del giudizio di merito in cui l’aveva dedotta.
  • La censura sulle spese non può fondarsi soltanto sulla pretesa erroneità della decisione di merito; in cassazione il controllo è limitato, quanto alla soccombenza, a verificare che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione della compensazione spetta al giudice di merito nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneInfortuni e malattie professionaliImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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