Cassazione Civile, Sentenza n. 6441/2020 del 06/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (docenti)
La controversia
I docenti avevano stipulato con l’Amministrazione scolastica una pluralità di contratti a termine. I Tribunali di Milano e Lodi avevano respinto la domanda principale di conversione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato, ma avevano condannato il Ministero al risarcimento del danno per abuso del termine e al pagamento delle differenze retributive, riconoscendo l’anzianità effettiva ai fini dell’inquadramento stipendiale. Riuniti i giudizi, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 690/2013 depositata il 22 agosto 2013, riformava le decisioni e rigettava le domande, ritenendo speciale il sistema di reclutamento scolastico e negando sia l’abuso sia il diritto alle differenze retributive. I docenti hanno proposto cinque motivi di ricorso: (1) violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. per le modalità di composizione del collegio d’appello, asseritamente individuato secondo regole di assegnazione ad hoc; (2) violazione delle norme nazionali sul reclutamento scolastico e incompatibilità del sistema con la Direttiva 99/70/CE, oltre a vizi motivazionali, quanto all’esclusione dell’illegittimità dei contratti e della conversione o del risarcimento; (3) incompatibilità con la direttiva della disciplina nazionale rispetto alle ragioni oggettive richieste per i contratti a termine; (4) omesso esame dei contratti impugnati; (5) violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE, nonché vizio motivazionale, per il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa e della corrispondente progressione stipendiale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la censura era in parte inammissibile per carenza di specificità e, comunque, la diversa assegnazione interna degli affari non determina nullità del procedimento quando il giudice appartiene all’ufficio ed è investito della funzione. Ha rigettato congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, confermando il dispositivo d’appello sul punto, sebbene con motivazione parzialmente diversa: l’abuso non era configurabile per gli incarichi che, per durata e scadenza, rientravano nelle supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche; per i ricorrenti che avevano svolto incarichi annuali ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999, non risultava comunque superato il limite complessivo di 36 mesi. Inoltre, i docenti non avevano allegato in modo concreto un uso improprio o distorto delle supplenze su organico di fatto né circostanze idonee a dimostrare esigenze di copertura permanenti e durature. È stato accolto il quinto motivo: la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di riconoscere ai docenti a termine l’anzianità maturata per la medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, indipendentemente dalla legittimità dei contratti a termine. Non spettano invece gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della L. n. 312/1980, applicabili, secondo il principio richiamato, ai soli insegnanti di religione. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, con riferimento ai ricorrenti, rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Si palesa, pertanto, una parziale carenza, nella prospettazione del motivo, del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.
Il motivo di ricorso deve esporre in modo specifico il contenuto precettivo delle disposizioni invocate e indicare le regole asseritamente violate; la loro mera menzione, senza illustrazione riferita al caso, non soddisfa il requisito di specificità.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis, comma 1
D’altro canto lo stesso legislatore, nel riformulare il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ha previsto espressamente, al comma 1, che “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.
La violazione dei criteri interni di assegnazione degli affari non comporta la nullità dei provvedimenti giurisdizionali, ferma la possibile rilevanza disciplinare.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Con tali motivi si censurano le statuizioni che hanno rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità dei contratti a termine con conseguente trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di risarcimento del danno.
La Corte ha confermato il dispositivo impugnato sul rigetto delle domande relative all’abuso dei contratti a termine, correggendone parzialmente la motivazione sulla base dei principi di diritto applicabili.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 8
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento scolastico contenuta nel D.Lgs. n. 297/1994 è rimasta in vigore e non è stata abrogata dalla disciplina generale sui contratti a termine.
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1, 2, 3 e 11
Invece nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.
La reiterazione di supplenze temporanee o su organico di fatto non integra di per sé abuso; il lavoratore deve allegare e provare elementi concreti di uso improprio o distorto di tali tipologie di incarico. La reiterazione oltre trentasei mesi rileva, nei termini indicati dalla decisione, per i contratti annuali destinati a coprire posti vacanti e disponibili.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
La violazione delle norme imperative sull’assunzione da parte della pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni previste.
clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La clausola 4, direttamente applicabile, vieta di trattare meno favorevolmente il personale scolastico a termine comparabile quanto alla progressione stipendiale: va riconosciuta l’anzianità di servizio effettivamente maturata e disapplicata la disciplina collettiva che attribuisce comunque il solo trattamento iniziale.
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6
A dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto.
Il trattamento non discriminatorio del lavoratore a termine rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, anche ai fini dell’anzianità e della retribuzione, opera indipendentemente dalla legittimità del termine apposto al contratto.
L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53
In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
Gli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 53 non spettano in via generale ai docenti scolastici assunti a tempo determinato; la disposizione conserva applicazione, secondo il principio richiamato, per i soli insegnanti di religione.
L. 13 luglio 2015, n. 107
Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
Per le reiterazioni abusive dei contratti annuali anteriori alla legge, la stabilizzazione prevista dal piano straordinario può costituire misura effettiva e proporzionata di tutela, anche quando vi sia certezza di un accesso privilegiato al ruolo in tempi certi e ravvicinati.
L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1
Quanto alle posizioni dei ricorrenti F. e V., unici ad avere ricoperto incarichi annuali ex art. 4, comma 1 della richiamata L. n. 124 del 1999, difetta l’ulteriore requisito del superamento di 36 mesi richiesto ai fini dell’abusività della reiterazione dei contratti (v. punti 62-66 e 119 B della citata Cass. n. 22552/2016).
Per configurare l’abusiva reiterazione dei contratti annuali di cui all’art. 4, comma 1, occorre anche il superamento di trentasei mesi di durata complessiva; tale requisito mancava per i ricorrenti cui si riferisce la statuizione.
Massime di principio
- La violazione dei criteri interni di assegnazione degli affari giudiziari, quando il provvedimento è adottato da un magistrato appartenente all’ufficio e investito della funzione, non determina di per sé la nullità del procedimento o della decisione.
- La reiterazione di supplenze scolastiche temporanee o sino al termine delle attività didattiche, incluse quelle su organico di fatto, non integra di per sé abuso del contratto a termine; il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino un uso improprio o distorto di tali incarichi.
- Per le supplenze annuali dirette a coprire posti vacanti e disponibili, la reiterazione assume rilievo abusivo, nei termini della disciplina richiamata, quando la durata complessiva, anche non continuativa, supera trentasei mesi.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine l’anzianità effettivamente maturata ai fini della stessa progressione stipendiale attribuita ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili; la tutela opera anche se i contratti a termine sono legittimi.
- Gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della L. n. 312/1980 non si applicano in generale ai contratti a termine del personale scolastico e restano riferibili, secondo il principio richiamato, ai soli insegnanti di religione.
- Nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la violazione delle disposizioni imperative in materia di assunzione non comporta la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ferma la possibilità delle altre responsabilità e sanzioni previste.
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