Cassazione Civile, Sentenza n. 6440/2020 del 06/03/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (personale scolastico)
La controversia
I ricorrenti, docenti e lavoratori del comparto scolastico assunti con una pluralità di contratti a termine, avevano agito contro il Ministero chiedendo in via principale la conversione dei rapporti e, in subordine, il risarcimento del danno e il riconoscimento delle differenze retributive connesse all’anzianità di servizio. I Tribunali avevano dichiarato illegittimi i contratti e riconosciuto il risarcimento, liquidato equitativamente, e le differenze retributive, negando la conversione; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 803/2013 depositata il 13 agosto 2013, riuniti i giudizi, aveva riformato tali decisioni e respinto le domande. In Cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost. per l’asserita assegnazione della causa al collegio secondo criteri diversi da quelli ordinari e non predeterminati; (2) violazione della normativa nazionale sulle supplenze e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 e l’insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la reiterazione; (3) incompatibilità con la direttiva 1999/70/CE della disciplina delle supplenze, poiché i contratti sarebbero stati utilizzati per esigenze stabili; (4) omesso esame dei singoli contratti e mancata verifica dei presupposti per l’apposizione dei termini; (5) violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo quadro, deducendo il diritto, a parità di mansioni, alla progressione stipendiale commisurata all’anzianità, senza discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo in parte inammissibile, perché non indicava né illustrava le regole ordinarie di assegnazione asseritamente violate, e per il resto infondato: la diversa assegnazione interna della causa non determina nullità se il giudice appartiene all’ufficio ed è investito della funzione, e la violazione dei criteri tabellari non comporta nullità dei provvedimenti. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati respinti: gli incarichi dei ricorrenti risultavano terminati, al più, il 30 giugno e rientravano nelle supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche, non nelle supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre; per tali tipologie la reiterazione non integra di per sé abuso. I ricorrenti, inoltre, non avevano allegato circostanze concrete di uso improprio delle supplenze su organico di fatto, quali il succedersi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra, idonee a dimostrare esigenze permanenti e durature. La questione del risarcimento in caso di successiva immissione in ruolo è stata ritenuta irrilevante, non essendo stata accertata l’illegittimità delle assunzioni a termine. È stato accolto il quinto motivo limitatamente al diritto alla progressione stipendiale: la clausola 4 dell’Accordo quadro impone di computare l’anzianità maturata con i contratti a termine ai fini della medesima progressione prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, a prescindere dalla legittimità del termine. È stato invece escluso il diritto agli scatti biennali previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980, disposizione non applicabile ai contratti a termine del comparto scuola, salvo il richiamo relativo agli insegnanti di religione. La sentenza è stata cassata, limitatamente alle posizioni dei ricorrenti indicati in dispositivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per gli altri lavoratori non ricorrenti la decisione era passata in giudicato. Non sussistevano le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Si palesa, pertanto, una parziale carenza, nella prospettazione del motivo, del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.
Il motivo di ricorso deve indicare e illustrare in modo adeguato le regole che si assumono violate; la mancanza di tale specificazione determina l’inammissibilità del motivo.
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7-bis
D’altro canto lo stesso legislatore, nel riformulare il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ha previsto espressamente, al comma 1, che “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.
La violazione dei criteri interni per l’assegnazione degli affari non comporta la nullità dei provvedimenti giudiziari, ferma la possibile rilevanza disciplinare.
art. 384, comma 4, c.p.c.
il dispositivo della sentenza impugnata, che ha escluso la denunciata illegittimità dei termini apposti ai contratti, è conforme a diritto e pertanto deve essere confermato, ex art. 384 c.p.c., comma 4, sia pure sulla base di una motivazione parzialmente difforme.
La Cassazione può confermare il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione quando la decisione, pur fondata su una motivazione parzialmente difforme, è conforme a diritto.
D.Lgs. n. 297/1994
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento a termine del personale scolastico contenuta nel d.lgs. n. 297/1994 è rimasta in vigore e non è stata sostituita dalla disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 70, comma 8
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disposizione conserva la disciplina speciale del reclutamento scolastico, escludendone l’abrogazione per effetto della disciplina generale sui contratti a termine.
L. n. 124/1999, art. 4, commi 1, 2, 3 e 11
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto, per come emerge dalla lettura del ricorso e dall’elencazione delle supplenze conferite ai ricorrenti, tutti gli incarichi hanno avuto, al più, termine al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e, quindi, non sono riconducibili alla supplenza annuale della L. n. 124 del 1999, ex art. 4, comma 1, integrando, invece, supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche ex commi 2 e 3 del richiamato art. 4, per le quali l’illegittimità va esclusa sulla base delle considerazioni espresse da questa Corte nei punti da 97 a 102 della sentenza n. 22552/2016, che vanno qui ribadite.
La reiterazione di supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche non costituisce di per sé abuso; le supplenze annuali rilevanti ai fini dell’abuso riguardano invece posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, nei limiti precisati dalla giurisprudenza richiamata.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell’Accordo quadro
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La clausola 4 è direttamente applicabile e vieta di attribuire al personale scolastico a termine, comparabile con quello a tempo indeterminato, un trattamento retributivo meno favorevole fondato soltanto sulla temporaneità del rapporto; l’anzianità deve essere considerata per la progressione stipendiale, anche se il termine è legittimo.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 5
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
La violazione di norme imperative nell’assunzione o nell’impiego presso una pubblica amministrazione non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni.
L. n. 312/1980, art. 53
In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
Gli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 53 non spettano al personale scolastico assunto a tempo determinato, essendo la disposizione mantenuta in vigore, secondo il quadro contrattuale richiamato, limitatamente agli insegnanti di religione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Nel caso concreto non ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina speciale del reclutamento a termine del personale scolastico, conservata dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non è stata abrogata dalla disciplina generale del d.lgs. n. 368/2001.
- Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti per supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche non integra di per sé abuso. Per ravvisare un uso improprio delle supplenze su organico di fatto il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che dimostrino la permanenza e la durata delle esigenze di copertura, non essendo sufficiente la sola reiterazione.
- La violazione di disposizioni imperative nell’assunzione da parte di una pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, restando ferme le altre responsabilità e sanzioni previste dall’ordinamento.
- La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al personale scolastico a tempo determinato comparabile l’anzianità di servizio ai fini della stessa progressione stipendiale riconosciuta al personale a tempo indeterminato; tale tutela opera indipendentemente dalla legittimità del termine.
- Gli scatti biennali di anzianità previsti dall’art. 53 della legge n. 312/1980 non si applicano ai contratti a termine del comparto scuola, fatta salva la perdurante applicazione prevista per gli insegnanti di religione.
- La violazione dei criteri interni di assegnazione degli affari giudiziari non determina la nullità dei provvedimenti se il giudice appartiene all’ufficio ed è investito della funzione; la violazione può rilevare sul piano disciplinare.
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