Cassazione Civile, Sentenza n. 6437/2020 del 06/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva adito il Tribunale di Venezia chiedendo l’indennità sostitutiva del preavviso dopo essersi dimesso per giusta causa il 26 febbraio 2009. La società aveva comunicato nel dicembre 2008 l’avvio della CIGS, con sospensione dal 15 dicembre; il lavoratore deduceva di non aver ricevuto dal dicembre 2008 né retribuzioni né anticipazioni dell’integrazione salariale. I giudici di merito respingevano la domanda: la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 478/2017 depositata il 2 settembre 2017, riteneva che il mancato pagamento dei primi quindici giorni di dicembre 2008 e della tredicesima, verificatosi nel contesto della crisi aziendale e della richiesta di concordato preventivo, non costituisse un ritardo intollerabile; considerava inoltre rilevanti la fruizione dell’integrazione salariale INPS dal 15 dicembre e il ritardo nella reazione del lavoratore. In cassazione il lavoratore formulava tre censure: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per asserita carenza o contraddittorietà della motivazione, in particolare quanto alla clausola del CCNL; 2) violazione dell’art. 2119 c.c., sostenendo che il CCNL metalmeccanico (art. 4) riconoscesse la giusta causa e l’indennità di preavviso in caso di ritardo retributivo superiore a quindici giorni dalla scadenza, senza che il giudice potesse rivalutare la gravità dell’inadempimento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe valutato il comportamento del lavoratore come incompatibile con la volontà di recedere, benché la società non avesse sollevato tale eccezione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati e trattabili congiuntamente i tre motivi. Ha escluso la denunciata carenza motivazionale: la sentenza d’appello esponeva una ratio decidendi comprensibile e non ricadeva nelle ipotesi di motivazione radicalmente mancante o incomprensibile. Quanto alla giusta causa, la Corte ha ribadito che l’art. 2119 c.c. contiene una clausola generale elastica: la sua concreta applicazione dipende dalla valutazione complessiva dei fatti, sindacabile in cassazione per violazione di legge nei limiti indicati, mentre l’accertamento fattuale resta affidato al giudice di merito. La tempestività della reazione del lavoratore va intesa in senso relativo ed è anch’essa oggetto di valutazione di merito, censurabile nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la rigorosa interpretazione delle Sezioni Unite. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva congruamente considerato la limitata durata dell’inadempimento, la crisi aziendale, la fruizione degli ammortizzatori sociali e il comportamento delle parti, concludendo che non ricorressero né un inadempimento datoriale meritevole di sanzione né l’immediatezza della reazione. La clausola collettiva non attribuiva un diritto potestativo esercitabile comunque e in qualsiasi momento: doveva essere interpretata secondo correttezza, buona fede e ragionevolezza, tenendo conto della sua finalità di garantire i mezzi di sostentamento al lavoratore. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di essere concretizzata dall’interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazionale.
La giusta causa è una clausola generale da concretizzare in base ai fatti accertati. In cassazione è deducibile la violazione dei parametri normativi impiegati, ma non è normalmente riesaminabile la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, se adeguatamente motivata.
art. 1366 c.c.
In tal senso la Corte di merito, in conformità al criterio di correttezza e buona fede che governa l’ermeneutica contrattuale ex art. 1366 c.c. e della ragionevolezza, procedendo ad un ponderato bilanciamento degli interessi delle parti, ha espletato l’esegesi della disposizione collettiva in esame, che risulta concordata allo scopo di favorire la garanzia per il lavoratore dei mezzi di sostentamento, a fronte di un comportamento inadempiente della parte datoriale che risulti meritevole di sanzione.
La clausola collettiva che disciplina le dimissioni per giusta causa va interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, considerando la sua funzione di tutela dei mezzi di sostentamento del lavoratore e il concreto comportamento delle parti.
art. 132 c.p.c., n. 4
Al lume delle sinora esposte considerazioni, considerato che la struttura motivazionale che innerva l’impugnata sentenza non presenta le denunciate carenze relative alla violazione dei dettami di cui all’art. 132 c.p.c. – riferita dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. 18/9/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232) ai casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili – deve ritenersi che la stessa si sottragga alle censure formulate, sotto tutti i profili enunciati.
Il vizio di motivazione rilevante ai sensi della disposizione ricorre nei casi di radicale mancanza della motivazione, mancata individuazione della ratio decidendi o argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.
art. 112 c.p.c.
La Corte d’appello, scrutinando il comportamento assunto dalle parti nella vicenda considerata e muovendo dalle statuizioni dei precedenti giurisprudenziali richiamati, ha escluso la configurabilità, in concreto, di una immediatezza nella reazione del lavoratore rispetto alla maturazione del diritto, per godere già il lavoratore degli ammortizzatori sociali e per non essere ravvisabile, a fronte della condotta del lavoratore e della crisi in cui versava la società, alcuna condotta, di parte datoriale, meritevole di essere sanzionata.
La Corte non formula un principio autonomo sull’art. 112 c.p.c.; respinge la censura valutando che la decisione impugnata aveva esaminato la tempestività della reazione nel contesto dei fatti accertati.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l’applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli “standars” valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti “standars” valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziali e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.
Il sindacato per violazione di legge è possibile quando gli standard adottati nell’applicazione di una norma elastica contrastino con principi costituzionali o generali, con norme applicabili in via estensiva o analogica oppure con regole consolidatesi come diritto vivente; non consente invece di sostituire una nuova valutazione dei fatti a quella motivata del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Va, infatti, rimarcato come la questione delle dimissioni per giusta causa presupponga la soluzione delle verifica inerente alla sussistenza del requisito della immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, da intendere – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – in senso relativo; e detta questione è oggetto di valutazione demandata al giudice di merito, che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012" nella rigorosa interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (vedi Cass. S.U.7/4/2014 n. 8053 cui adde, ex aliis, Cass. 11/12/2018 n. 31999).
L’immediatezza delle dimissioni per giusta causa va intesa in senso relativo ed è valutata dal giudice di merito; in cassazione la valutazione è censurabile soltanto nei ristretti limiti del vizio motivazionale previsti dal n. 5.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- La giusta causa di recesso è una clausola generale elastica, la cui concreta sussistenza va accertata considerando globalmente i fatti del caso; la relativa valutazione di merito non è riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata, salvo i limiti del controllo di legittimità sulla corretta individuazione dei parametri normativi.
- L’immediatezza della reazione del lavoratore che recede per giusta causa va intesa in senso relativo e valutata in concreto, tenendo conto delle circostanze della vicenda; il relativo apprezzamento compete al giudice di merito e in cassazione è censurabile soltanto nei limiti previsti per il vizio motivazionale.
- Una clausola del contratto collettivo che collega un ritardo retributivo alle dimissioni per giusta causa non attribuisce, per ciò solo, un diritto esercitabile incondizionatamente e in qualsiasi momento: va interpretata secondo buona fede e ragionevolezza, in rapporto alla sua funzione e ai fatti concreti.
- La motivazione della sentenza è viziata ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, quando sia radicalmente mancante, non consenta di individuare la ratio decidendi oppure presenti argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.
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