Cassazione Penale, Sentenza n. 07565/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma d'appello che aveva dichiarato l'imputata responsabile del reato di guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, codice della strada) contestando l'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione non era ancora decorso alla data della decisione (7/7/2025) a causa della combinazione di atti interruttivi (sentenza di primo grado e decreti di citazione) e di periodi di sospensione applicabili (in particolare la sospensione prevista dalla legge n. 103/2017 e un ulteriore periodo di sospensione di 649 giorni conseguente al rinvio chiesto dalla difesa), stimando che la prescrizione sarebbe maturata non prima del 26/1/2027. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 codice della strada
Norma incriminatrice applicata per la fattispecie (guida senza patente). La Corte conferma che il reato contestato è quello previsto dall'art. 116, commi indicati.
legge n. 103/2017
La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 ai fatti commessi il 17/10/2018, con effetto di allungare i termini prescrizionali (sospensione di 1 anno e 6 mesi dopo la sentenza di primo grado e altri periodi di sospensione per i rinvii).
giurisprudenza - Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024 (depositata 2025)
Richiamata dalla Corte come precedente che conferma l'applicabilità delle sospensioni previste dalla legge n. 103/2017 ai fatti determinati nella stessa finestra temporale, a sostegno del calcolo dei termini di prescrizione.
giurisprudenza costituzionale - Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria: la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso, giustificando la sanzione e la condanna alle spese.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione è necessario sommare gli atti interruttivi (es. sentenze, decreti di citazione) e i periodi di sospensione previsti dalla legge; non basta considerare la sola data del fatto.
- La legge n. 103/2017 può sospendere i termini prescrizionali per fatti commessi nella finestra temporale stabilita: accertare la data di commissione e le sospensioni normative applicabili è cruciale.
- Richieste di rinvio o provvedimenti che dispongono la sospensione dei termini nel corso del giudizio di appello producono effetti concreti sull'anzianità della prescrizione e possono posticiparne il maturare per periodi anche consistenti (es. centinaia di giorni).
- Chi deduce la prescrizione in sede di impugnazione deve dimostrare, con un calcolo chiaro e integrale, che il decorso del termine è effettivamente avvenuto considerando tutte le sospensioni e interruzioni intervenute.
- Se il ricorso appare manifestamente infondato sulla base del conteggio prescrizionale, si può incorrere in inammissibilità e nella condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; valutare il rischio di una simile conseguenza prima di proporre il ricorso.
- La documentazione processuale (date di sentenze, decreti di citazione, istanze di rinvio, provvedimenti di sospensione) è determinante per il calcolo: conservare e richiamare gli atti che provano le sospensioni è essenziale per la difesa.
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