Cassazione Penale, Sentenza n. 22255/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva parzialmente condannato per violazioni degli obblighi imposti dalla misura di sicurezza della sorveglianza speciale (art. 75, co. 2, D.Lgs. n. 159/2011) e per il reato di false generalità (art. 495 c.p.). Le censure svolte in cassazione contestano: 1) la valutazione dei fatti relativa all'assenza dal domicilio indicato (si deduce l'errore per non aver considerato la sua condizione di senza fissa dimora, domicilio precario e impossibilità di comunicare spostamenti); 2) la qualificazione della condotta come fornitura consapevole di false generalità, deducendo possibile errore di comunicazione e contraddizioni nella deposizione del carabiniere Ricci; 3) l'assenza negli atti del verbale di identificazione e la mancata valutazione dell'eventuale omesso ammonimento ex artt. 61 e 66 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure per le seguenti ragioni principali: a) la cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti né reinterpretare il compendio probatorio: il ricorso si risolve in una mera riedizione alternativa dei fatti senza indicare atti specifici e senza fornire la prova richiesta; b) quanto alla sorveglianza speciale, la Corte ha confermato che l'assenza ingiustificata dal luogo di dimora disposto integra il reato previsto dall'art. 75, co. 2, D.Lgs. n. 159/2011, essendo sufficiente il dolo generico; la condizione di senza fissa dimora non esclude automaticamente l'antigiuridicità della condotta; c) in ordine al reato di false generalità (art. 495 c.p.) la Corte ha ritenuto irrilevanti le supposte contraddizioni del carabiniere, anche per carenza di autosufficienza del ricorso (mancata allegazione/testo integrale delle dichiarazioni contestate) e per l'assenza di «doppia conforme» che giustifichi il travisamento della prova; d) l'eventuale mancanza del verbale di identificazione non è stata provata dal ricorrente e non è decisiva alla luce della deposizione considerata esaustiva; e) la mancata formalità dell'ammonimento ex art. 66 c.p.p. non configura una condizione di punibilità per il reato di cui all'art. 495 c.p.; f) per tali motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, co. 2
La violazione degli obblighi imposti dalla misura di sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno integra il reato; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di inadempimento) e non rileva la specifica finalità dell'agente.
Codice Penale, art. 495
Sanziona chi fornisce false generalità; richiede il dolo. La Corte ha ritenuto che la mancata formalità dell'ammonimento ex art. 66 c.p.p. non costituisca condizione di punibilità per questo reato.
Codice di Procedura Penale, art. 66, co. 1
Prevede l'ammonimento e le conseguenze del rifiuto o della fornitura di false generalità; la Corte ha chiarito che l'omissione di tale ammonimento non esclude il dolo né costituisce una condizione di punibilità per l'art. 495 c.p.
Codice di Procedura Penale, artt. 61 e 66
Riferiti alle formalità e agli avvertimenti in sede di identificazione; la mancata applicazione non annulla automaticamente la prova della falsa dichiarazione, se il dolo è dimostrato.
Codice di Procedura Penale, artt. 235 e 253
Norme concernenti la formazione e la produzione degli atti e dei verbali processuali; il ricorrente ha lamentato mancata acquisizione del verbale di identificazione, ma la Corte ha rilevato che l'assenza non è stata provata e non era decisiva rispetto alle deposizioni.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione: limita la sindacabilità del travisamento del fatto e richiede specificità nella contestazione della motivazione; impedisce alla Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione fattuale salvo casi ben precisati.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di inammissibilità manifesta del ricorso; la Corte ha comminato al ricorrente il pagamento delle spese e 3.000 euro alla cassa delle ammende.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Regola la trattazione orale in udienza pubblica e la possibilità di requisitoria scritta; il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità con requisitoria scritta ai sensi della norma.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare i fatti né per proporre una diversa valutazione probatoria: i ricorsi che si limitano a proporre una versione alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Chi impugna per travisamento della prova deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare e allegare integralmente gli atti e le trascrizioni che si ritengono travisati e dimostrarne l'effetto decisivo sulla motivazione.
- In tema di misure di prevenzione (es. sorveglianza speciale) l'inosservanza ingiustificata delle prescrizioni integra il reato previsto dall'art. 75 D.Lgs. n. 159/2011; per la sussistenza è sufficiente il dolo generico.
- La condizione personale dell'interessato (es. senza fissa dimora, domicilio precario, impossibilità tecnica di comunicare gli spostamenti) non esclude automaticamente la responsabilità per violazione degli obblighi imposti dalla misura: bisogna fornire giustificazioni concrete e documentate al giudice di merito.
- Nel contestare la correttezza dell'identificazione occorre dimostrare in modo specifico l'assenza o l'irregolarità del verbale di identificazione; la mera deduzione della sua mancanza senza attestazione di cancelleria rende la censura debole e spesso inammissibile.
- L'omessa applicazione della forma dell'ammonimento prevista dall'art. 66 c.p.p. non costituisce, di per sé, una condizione di punibilità per il reato di false generalità (art. 495 c.p.), e quindi non annulla automaticamente la possibilità di affermare il dolo.
- La mancata disamina espressa di un motivo d'appello da parte del giudice dell'impugnazione può essere considerata implicitamente assorbita se è incompatibile con la ratio della decisione, ma il ricorrente deve comunque dimostrare la rilevanza dell'omissione per ottenere accoglimento in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); pertanto, prima di proporre gravami di legittimità è necessario valutare la fondatezza tecnica e la completezza documentale delle doglianze.
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