Sentenza n. 1006/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia sulla domanda di accreditamento sanitario presentata il 20 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata, già autorizzata all'esercizio con decreto regionale dell'8 novembre 2024, ha presentato il 20 marzo 2025 una domanda di accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater d.lgs. 502/1992 per l'erogazione ambulatoriale di prestazioni relative ai disturbi specifici dell'apprendimento e all'autismo. In assenza di un provvedimento espresso, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio è emerso che l'Organismo Tecnicamente Accreditante aveva espresso parere favorevole il 12 maggio 2025 e che l'Azienda Sanitaria Provinciale aveva già certificato il 25 marzo 2025 la compatibilità dell'accreditamento con i LEA e con il fabbisogno di prestazioni. L'amministrazione ha tuttavia predisposto il decreto di accreditamento e lo ha trasmesso ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per una valutazione preventiva, non ancora pervenuta. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla disciplina regionale e regolamentare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non contestato che il Commissario ad acta, competente a provvedere sull'accreditamento in regime di piano di rientro, non avesse concluso il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini normativamente previsti. La disciplina applicabile prevede l'istruttoria dell'Organismo Tecnicamente Accreditante e il parere dell'autorità sanitaria competente; una volta acquisiti gli elementi istruttori necessari, il termine per la conclusione riprende a decorrere. Poiché il parere favorevole dell'Organismo è stato trasmesso il 12 maggio 2025 e la certificazione dell'Azienda sanitaria era già intervenuta il 25 marzo 2025, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 2, lett. d), l.r. 19/2001 è scaduto l'11 giugno 2025. La necessità di una valutazione preventiva ministeriale non sospende né proroga il termine legale di conclusione del procedimento. Il giudice ha ordinato al Commissario ad acta di provvedere sull'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di agire contro l'illegittimo silenzio dell'amministrazione per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Costituisce la base normativa della domanda di accreditamento sanitario della struttura privata.
artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992
Riguardano, rispettivamente, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture sanitarie.
art. 11, comma 6, l.r. Calabria 24/2008
l’autorizzazione sanitaria all’esercizio e l’accreditamento sono concessi, senza facoltà di delega, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale nonché il relativo livello organizzativo di applicazione ottimale, ed acquisito il parere espresso con delibera del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria competente per territorio
Stabilisce competenze, scansione procedimentale e termini per l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti di autorizzazione e accreditamento; decorso inutilmente il termine, devono essere nominati commissari ad acta.
art. 12 del Nuovo Regolamento attuativo della l.r. Calabria 24/2008, approvato con decreto commissariale 22 luglio 2016, n. 81
in ogni caso, sino all’avvenuta trasmissione del parere del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria competente, i termini per la conclusione del procedimento da parte del Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente restano sospesi
Disciplina l'istruttoria e la sospensione dei termini fino alla trasmissione del parere dell'autorità sanitaria competente; una volta acquisiti gli elementi istruttori necessari, il termine riprende a decorrere.
decreto commissariale 22 luglio 2016, n. 81
Approva il regolamento regionale che specifica il procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento sanitario.
decreto commissariale 2019, n. 95
Istituisce l'Organismo Tecnicamente Accreditante, competente per i pareri sulle procedure di accreditamento e rinnovo degli accreditamenti.
art. 19, comma 2, lett. d), l.r. Calabria 4 settembre 2001, n. 19
Prevede, in assenza di un diverso termine specifico, il termine di trenta giorni per l'adozione del provvedimento finale.
Massime di principio
- Nel procedimento di accreditamento sanitario, una volta acquisiti i pareri e gli esiti istruttori necessari previsti dalla disciplina regionale, l'amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito dalla legge regionale; l'inerzia oltre tale termine è illegittima.
- La sospensione dei termini del procedimento di accreditamento sanitario opera soltanto nei limiti e fino al momento individuati dalla disciplina regolamentare, ossia fino alla trasmissione del parere dell'autorità sanitaria competente; acquisito tale parere, il termine per la conclusione riprende a decorrere.
- La predisposizione di uno schema o decreto di accreditamento e la sua trasmissione ad altre amministrazioni per una valutazione preventiva non sostituiscono l'adozione del provvedimento finale e non incidono sul termine legale di conclusione del procedimento, salvo una specifica previsione normativa che disponga diversamente.
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., accertata la scadenza del termine procedimentale, il giudice può ordinare all'amministrazione competente di provvedere sull'istanza entro un termine fissato nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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