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Ordinanza

Ordinanza n. 2436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02545/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202604246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esito insufficiente della prova orale del concorso per 196 Commissari della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha contestato l'esito della prova orale del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, deducendo l'illegittimità o insufficienza dei criteri predeterminati di valutazione. In particolare, ha sostenuto che i criteri adottati dalla Commissione non consentissero di comprendere le ragioni dell'attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia di sufficienza. La censura è stata fondata anche sul documento del 9 giugno 2025 relativo alle modalità di svolgimento delle prove, il quale prevedeva che la Commissione stabilisse criteri e modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Secondo l'appellante, tale previsione costituiva un autovincolo e imponeva una motivazione ulteriore rispetto alla mera attribuzione del voto numerico. La Commissione, con verbale n. 1 del 27 maggio 2025, aveva individuato parametri sostanziali e formali della valutazione, tra cui padronanza dell'argomento, esaustività, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e riferimenti pertinenti. L'appellante ha tuttavia sostenuto che tali criteri non fossero stati integrati con gli aspetti applicativi e di dettaglio necessari e che criteri analoghi fossero già stati ritenuti illegittimi da precedenti decisioni del Consiglio di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, in sede cautelare e a un primo sommario esame, ha ritenuto meritevole di considerazione la questione relativa alla sufficienza e al grado di specificazione dei criteri di valutazione della prova orale, nonché all'eventuale efficacia autovincolante della disposizione che imponeva di motivare i punteggi. Ha rilevato che la Commissione aveva enunciato criteri generali, ma non sembrava averne fissato gli aspetti applicativi e di dettaglio. Poiché la questione richiedeva un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, non ha disposto direttamente la sospensione dell'esito concorsuale, ma ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando al TAR la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente, quando le esigenze della parte risultano apprezzabili ma la questione richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una disciplina concorsuale impone alla commissione di stabilire criteri e modalità di valutazione al fine di motivare i punteggi, tale previsione può assumere rilievo quale autovincolo e rendere controversa la sufficienza della mera attribuzione di un voto numerico.
  • La predeterminazione di criteri generali per la valutazione di una prova orale può non essere sufficiente quando la stessa disciplina richieda anche la motivazione dei punteggi: occorre verificare se la commissione abbia specificato gli aspetti applicativi e di dettaglio dei parametri adottati.
  • Se la questione sulla legittimità e sul grado di dettaglio dei criteri di valutazione concorsuale richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può accogliere l'appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esito concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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