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Sentenza

Sentenza n. 11147/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, del giudizio collegiale di inidoneità per l'Abilitazione a Professore di I fascia nell'ambito della classe 07/E1 Genetica Agraria, procedura prevista per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia pubblicato dal Ministero dell'Università e della ricerca in data 21/11/2023 sul sito ministeriale e di ogni atto ad esso propedeutico, antecedente, successivo e connesso.

Giustizia amministrativa202400618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio collegiale di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia nel settore concorsuale 07/E1 Genetica agraria, con gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio unanime di non idoneità, deducendo violazione dell'art. 16 l. 240/2010, del d.P.R. 222/2011, del d.P.R. 95/2016, del d.m. 76/2012, del d.m. 120/2016, dell'art. 1 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto e incongruità della motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento, istruttoria carente ed erronea valutazione dei requisiti. In particolare, la Commissione aveva escluso il possesso del titolo c, relativo alla responsabilità di studi e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, ritenendo che tutte le esperienze dichiarate riguardassero tematiche mediche estranee al settore 07/E1. Il ricorrente ha dedotto che soltanto una delle tre esperienze era riconducibile all'ambito medico, mentre le altre riguardavano ricerche industriali e ambientali finanziate da istituzioni private e dall'ENEA. È stata inoltre contestata l'esclusione del titolo f, relativo alla partecipazione al collegio dei docenti o all'attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di ricerca, poiché la domanda indicava la partecipazione a collegi dei docenti e attività di tutoraggio o responsabilità di ricerche in dottorati accreditati. Il ricorrente ha sostenuto che il riconoscimento dei due titoli avrebbe portato al possesso di almeno quattro titoli, rispetto ai tre richiesti. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo anche che le pubblicazioni fossero in prevalenza estranee al settore concorsuale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato in parte qua il giudizio di non idoneità. Quanto al titolo c, ha rilevato che la Commissione aveva genericamente qualificato come mediche tutte le esperienze dichiarate, senza esaminare adeguatamente le due esperienze relative a dottorati di ricerca industriali e a ricerche finanziate da soggetti privati e dall'ENEA, che non risultavano evidentemente riconducibili al settore medico. Quanto al titolo f, il giudizio è stato ritenuto assertivo e non coerente con la domanda, nella quale risultava la partecipazione del candidato a collegi dei docenti di dottorati di ricerca e l'indicazione di attività di tutor o responsabile di ricerche. Il TAR ha inoltre rilevato una contraddittorietà nella valutazione delle pubblicazioni: pur escludendo la coerenza di alcuni lavori con il settore concorsuale, la Commissione aveva qualificato complessivamente la produzione come di qualità sufficiente in relazione al settore e aveva fondato la non idoneità esclusivamente sul mancato possesso di almeno tre titoli. Le controdeduzioni della Commissione non potevano integrare ex post la motivazione, poiché introducevano ragioni nuove, basate su elementi già conoscibili al momento della valutazione. È stato quindi ordinato il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni, di cui 30 per la nomina e 60 per il nuovo giudizio, limitatamente ai titoli c e f e alle pubblicazioni, ferme le valutazioni già positive sugli altri titoli. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il danno era stato soltanto allegato e non provato nell'an e nel quantum. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Prevede il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale quale presupposto per il reclutamento del personale accademico e demanda la disciplina attuativa a regolamenti e criteri ministeriali.

  • art. 3 d.m. 120/2016

    Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…

    La Commissione deve formulare un giudizio motivato sulla base delle pubblicazioni e dei titoli risultanti dalla domanda, senza omettere l'esame di elementi dichiarati rilevanti.

  • art. 4 d.m. 120/2016

    Impone di valutare, tra l'altro, la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore concorsuale o con quelle interdisciplinari pertinenti, nonché qualità, originalità, rigore metodologico, continuità e rilevanza della produzione scientifica.

  • art. 5 d.m. 120/2016

    La Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

    Il candidato deve possedere almeno tre titoli tra quelli previamente scelti dalla Commissione, con valutazione effettiva e motivata dei titoli dichiarati.

  • art. 6 d.m. 120/2016

    La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'Allegato A ... e possesso di almeno tre titoli ...; b) pubblicazioni ... giudicate complessivamente di qualità "elevata" ...

    L'abilitazione richiede cumulativamente il positivo impatto della produzione scientifica e il possesso di almeno tre titoli, oltre alla valutazione complessiva elevata delle pubblicazioni.

  • art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di annullamento, di disporre la riedizione del potere amministrativo secondo le prescrizioni conformative stabilite nella sentenza.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione deve esaminare concretamente tutti i titoli dichiarati nella domanda e motivare specificamente le ragioni per cui ciascun titolo è o non è riconducibile al settore concorsuale; una qualificazione generica e indistinta delle esperienze del candidato è illegittima quando la domanda contiene esperienze eterogenee, alcune delle quali manifestamente non riconducibili all'ambito ritenuto estraneo.
  • Il giudizio della Commissione è illegittimo quando esclude un titolo sulla base di un'affermazione assertiva non confrontata con le informazioni presenti nella domanda, soprattutto se queste indicano la partecipazione a collegi dei docenti o lo svolgimento di attività di tutoraggio e responsabilità di ricerca nell'ambito di dottorati accreditati.
  • La motivazione di un giudizio di abilitazione non può essere integrata ex post mediante controdeduzioni della Commissione che introducano ragioni nuove, fondate su elementi già conosciuti o conoscibili al momento della valutazione originaria.
  • La valutazione delle pubblicazioni deve essere coerente e complessiva: non è legittimo escludere alcune pubblicazioni per carenza di coerenza con il settore concorsuale e, al contempo, qualificare complessivamente la produzione come adeguata senza chiarire l'incidenza di tale rilievo sull'esito finale, specie quando la non idoneità viene fondata esclusivamente sul mancato possesso dei titoli.
  • In caso di annullamento del giudizio di non idoneità per erronea valutazione di specifici titoli e pubblicazioni, il giudice può ordinare il riesame da parte di una Commissione in diversa composizione, delimitando l'oggetto della riedizione del potere e preservando le valutazioni già positivamente espresse su profili non viziati.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione di annullamento non può essere accolta quando il danno sia soltanto allegato e non siano provati né la sua concreta esistenza né il relativo ammontare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti specialiDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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