Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05974/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiate)

La controversia

Tre socie, già appartenenti a una società cessata, hanno agito davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’impresa a seguito dell’esondazione del fiume Tronto del 1992, evento ricondotto a fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo non provata l’effettività del danno, pur escludendo la prescrizione. In appello il TSAP, anche sulla base di una c.t.u., ha riformato la decisione e liquidato un importo risarcitorio residuo, detraendo i contributi pubblici già percepiti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c., sostenendo che il TSAP non avesse preteso la prova rigorosa dei danni ulteriori rispetto a quelli già indennizzati e avesse illegittimamente supplito alle carenze probatorie della controparte mediante valutazione equitativa; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione apparente, contraddittoria e perplessa. Le resistenti hanno contraddetto con unico controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché le censure non riportavano adeguatamente il contenuto delle perizie e degli atti richiamati, e comunque perché tendevano a sollecitare un riesame del merito sull’adeguatezza della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio, non consentito in sede di legittimità. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata era ampiamente motivata e rendeva chiaro il percorso logico-giuridico seguito per ritenere attendibile la quantificazione del danno e procedere alla sua liquidazione equitativa. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammissibile quando il danno sia provato nell’an debeatur ma non sia possibile determinarne con precisione l’ammontare; non può però essere utilizzata per supplire totalmente alla mancata prova del pregiudizio.

  • art. 2043 c.c.

    È il titolo risarcitorio richiamato dal ricorrente; la decisione assume che il risarcimento presupponga la prova del danno e del nesso con il fatto illecito, ma che la quantificazione possa avvenire equitativamente in presenza delle condizioni di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l’onere della prova; la Corte ribadisce che il motivo non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fondano le censure.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre vizio quando la sentenza espone chiaramente le ragioni dell’accoglimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto è requisito della sentenza, ma la motivazione è sufficiente se rende intellegibile il decisum.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • In cassazione, le censure che investono il contenuto di perizie, consulenze tecniche e altri documenti devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale localizzazione e riproduzione degli atti rilevanti; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La deduzione della violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. non è ammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione di attendibilità delle prove e la ricostruzione del danno compiute dal giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno è consentita quando il pregiudizio sia dimostrato nell’esistenza ma non sia determinabile con precisione nel quantum, purché il giudice spieghi in modo coerente le ragioni per cui ricorre a tale criterio.
  • Il vizio di motivazione non sussiste se la sentenza consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando l’accertamento del danno abbia richiesto una valutazione complessa e articolata del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.