Sentenza n. 848/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1153/2024 del 17 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Siracusa nell'ambito del procedimento n. 2296/2024 R.G., non opposto, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., e notificato in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. in data 9 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1153/2024 del Tribunale di Siracusa
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa, non opposto, dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva al Comune. Il decreto ingiuntivo poneva a carico dell'amministrazione il pagamento di € 196.316,20, oltre interessi e spese di procedura. Il Comune aveva eseguito un pagamento parziale di € 178.291,79, ma non aveva corrisposto integralmente le somme dovute. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'ordine di pagamento del residuo. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo non era stato opposto, era divenuto definitivamente esecutivo, era stato ritualmente notificato all'amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di adempiere integralmente al titolo giudiziale e ha ordinato il pagamento di tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, incaricandolo di provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori 60 giorni. Il commissario deve comunicare immediatamente il proprio insediamento alla segreteria del TAR; l'incarico non dà diritto a compenso, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Comune è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico.
art. 647 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo in forma esecutiva.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo e ritualmente notificato all'amministrazione, costituisce titolo giudiziale suscettibile di ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- L'esecuzione soltanto parziale di un titolo giudiziale non esclude l'inottemperanza: l'amministrazione resta obbligata a corrispondere integralmente tutte le somme dovute in base al titolo, inclusi interessi e spese ivi riconosciuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, in presenza di un titolo definitivo e di mancata prova dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta individuato nel Segretario Generale dell'amministrazione debitrice svolge un obbligo d'ufficio, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice dell'ottemperanza, e non ha diritto a compenso quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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