Regolamento (UE) 2023/2384
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2384 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 per quanto riguarda una modifica amministrativa relativa all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Quat-Chem’s iodine based products
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione già concessa alla famiglia di biocidi "Quat-Chem’s iodine based products". La modifica consiste nel trasferimento del titolo autorizzatorio a Neogen Italia S.r.l., con aggiornamento del nome del titolare nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 e sostituzione del relativo allegato. La Commissione si conforma al parere dell’ECHA, che ha confermato la natura amministrativa della modifica e la permanenza delle condizioni sostanziali dell’autorizzazione. Restano confermati usi, composizione, istruzioni e condizioni operative definiti nell’allegato aggiornato.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Quat-Chem’s iodine based products", con trasferimento del titolare da Quatchem Ltd a Neogen Italia S.r.l.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "Quat-Chem’s iodine based products" autorizzata a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), destinata alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte mediante immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma, in uso professionale. L’intervento riguarda esclusivamente una modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione, consistente nel cambio di titolare e nell’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287; restano invariati gli altri elementi del sommario delle caratteristiche, salvo quanto espressamente modificato. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante anche ai fini SEE.
Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per "Quat-Chem’s iodine based products"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2384 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 con una variazione puramente amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione relativa alla famiglia di biocidi "Quat-Chem’s iodine based products". La finalità è aggiornare il soggetto titolare dell’autorizzazione a seguito del trasferimento da Quatchem Ltd a Neogen Italia S.r.l., senza incidere sulla sostanza della valutazione tecnica già effettuata.
Quadro normativo e presupposti della modifica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, in particolare dell’articolo 50, paragrafo 2. Nei considerando si precisa che Quatchem Ltd aveva ottenuto l’autorizzazione dell’Unione con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 per il numero EU-0018496-0000. Successivamente, il 14 dicembre 2020, è stata notificata all’ECHA una modifica amministrativa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, con proposta di trasferire l’autorizzazione a un nuovo titolare stabilito nello Spazio economico europeo.
L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 29 aprile 2022, concludendo che la modifica rientra nell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012; che il trasferimento è stato concordato tra le parti; che il potenziale nuovo titolare è stabilito nell’Unione; e che, una volta attuata la modifica, restano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 dello stesso regolamento. Nella stessa data l’Agenzia ha trasmesso anche la revisione della sintesi delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Effetti della modifica sull’autorizzazione
L’articolo 1 del regolamento sostituisce, nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287, il nome del titolare da "Quatchem Ltd" a "Neogen Italia S.r.l.". Contestualmente, l’allegato del regolamento del 2018 viene sostituito integralmente. Il considerando finale chiarisce che, salvo il trasferimento del titolare, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi restano invariate.
Dati amministrativi dell’autorizzazione aggiornata
L’allegato conferma che il numero di autorizzazione dell’Unione è EU-0018496-0000 e che il titolare è Neogen Italia S.r.l., Via Agnello 8, 20121 Milano, Italia. La data di rilascio dell’autorizzazione resta il 15 ottobre 2018 e la data di scadenza il 30 settembre 2028. È inoltre indicato che il fabbricante dei biocidi è QUAT-CHEM LTD, con sede nel Regno Unito, mentre i fabbricanti del principio attivo iodio sono società con siti produttivi in Cile.
Composizione e formulazione della famiglia di biocidi
La famiglia comprende prodotti a base di iodio e tensioattivi non attivi, con due formulazioni principali: "AL – Altri liquidi" e "SL – Concentrato solubile". Il principio attivo è lo iodio (CAS 7553-56-2, CE 231-442-4). Le concentrazioni variano a seconda del meta SPC: per i pronti all’uso la concentrazione di iodio è in genere allo 0,25% o 0,5%, mentre nei concentrati arriva al 2,5% o allo 0,55% a seconda della specifica versione. La sostanza non attiva indicata è "alcoli, C12-14, etossilati (11 mol EO rapporto molare medio)".
Meta SPC e usi autorizzati
L’allegato disciplina cinque meta SPC, tutti per il tipo di prodotto 03 – igiene veterinaria, dedicati alla disinfezione dei capezzoli del bestiame da latte:
- meta SPC 1: prodotti per immersione pronti all’uso, per uso post-mungitura;
- meta SPC 2: prodotti per immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma pronti all’uso, per uso pre- e post-mungitura;
- meta SPC 3: prodotti concentrati per immersione, schiuma o spruzzatura, da diluire al 10% o al 20% a seconda dell’attività richiesta;
- meta SPC 4: prodotti per immersione pronti all’uso con attività virucida, per uso post-mungitura;
- meta SPC 5: prodotti pronti all’uso a 5.500 ppm, per immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma, con uso pre- e post-mungitura.
Gli organismi bersaglio variano per meta SPC e includono batteri Gram-positivi e Gram-negativi aerobici, lieviti, alghe e, per alcuni usi, virus. Le applicazioni sono destinate a bovine, bufale, pecore e capre, in ambiente chiuso, con utilizzo riservato a operatori professionali.
Modalità di applicazione e dosaggi
Per i prodotti pronti all’uso, l’applicazione avviene mediante immersione manuale o automatizzata, oppure mediante spruzzatura o schiuma nei meta SPC che lo prevedono. I dosaggi indicativi sono, in funzione della specie, compresi tra 1,5 ml e 10 ml per animale; per le mucche e bufale il valore raccomandato è spesso 5 ml, per le pecore 1,5 ml e per le capre 2,5 ml. Le applicazioni sono generalmente da 2 a 3 volte al giorno.
Per il meta SPC 3 il regolamento specifica preparazioni diluite: 10% per attività battericida, lieviticida e alghicida, e 20% per estendere l’azione ai virus. Il prodotto deve essere lasciato agire almeno un minuto nei casi previsti, oppure fino alla mungitura successiva per i trattamenti post-mungitura, con asciugatura di almeno 5 minuti prima che l’animale si corichi.
Misure di mitigazione del rischio e primo soccorso
Le indicazioni di pericolo ricorrenti comprendono grave irritazione oculare; per il meta SPC 3 si aggiungono il rischio di gravi lesioni oculari, possibili danni alla tiroide in caso di esposizione orale prolungata o ripetuta e la possibile corrosività per i metalli. Sono richiesti dispositivi di protezione individuale quali guanti, indumenti protettivi e protezione per gli occhi; in alcuni casi è raccomandato l’uso di guanti resistenti alle sostanze chimiche, con materiale specificato dal titolare nelle informazioni di prodotto.
Le istruzioni di primo soccorso prevedono, in sintesi:
- allontanamento all’aria aperta in caso di inalazione;
- lavaggio con acqua in caso di contatto con la pelle;
- risciacquo accurato e prolungato degli occhi, rimozione delle lenti a contatto se agevole e consultazione di un medico o di un centro antiveleni in caso di persistenza dei sintomi;
- in caso di ingestione, sciacquare la bocca, non indurre il vomito e consultare un medico.
Per gli sversamenti di grandi quantità, l’allegato prevede segnalazione, raccolta con assorbente inerte, trasferimento in contenitore di emergenza etichettato e sigillato, e divieto di reimmettere il prodotto nel contenitore originario.
Smaltimento e stoccaggio
Il prodotto inutilizzato e l’imballaggio devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. A seconda delle regole locali, il prodotto utilizzato può essere scaricato nella rete fognaria municipale o smaltito nel deposito del letame, mentre va evitato il rilascio in impianti individuali di trattamento delle acque reflue. La carta assorbente usata per la rimozione del prodotto e l’asciugatura dei capezzoli può essere smaltita nei normali rifiuti domestici.
La conservazione è indicata in 2 anni in HDPE; il prodotto non deve essere conservato a temperature superiori a 30 °C.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Trasferimento del titolare dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce il nome del titolare originario "Quatchem Ltd" con "Neogen Italia S.r.l." nell’articolo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287. La modifica deriva da una notifica di modifica amministrativa presentata il 14 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.
Sostituzione dell’allegato tecnico
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1287 è sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento. L’allegato aggiornato contiene il sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi, con indicazione del nuovo titolare, della composizione, degli usi autorizzati, delle misure di mitigazione del rischio, delle istruzioni d’uso, dello smaltimento e dello stoccaggio.
Valutazione ECHA e base giuridica della modifica
L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 29 aprile 2022, concludendo che la modifica rientra nell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, che il trasferimento è stato concordato dalle parti, che il nuovo titolare è stabilito nell’Unione e che le condizioni dell’articolo 19 restano soddisfatte. La Commissione ha condiviso il parere e ha adottato la modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto sostanziale dell’autorizzazione aggiornata
L’autorizzazione dell’Unione n. EU-0018496-0000 resta riferita alla famiglia di biocidi "Quat-Chem’s iodine based products", per uso veterinario (tipo di prodotto 03), con diversi meta SPC per prodotti pronti all’uso o concentrati, destinati a immersione, spruzzatura o applicazione di schiuma prima e/o dopo la mungitura. Le composizioni a base di iodio sono differenziate per concentrazione e per tipo di impiego, con usi riservati a utilizzatori professionali.
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