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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2389

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2389 della Commissione, del 29 settembre 2023, che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo da concludere tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

Normativa europea32023R2389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce che le informazioni da scambiare automaticamente nell’ambito dell’accordo da concludere tra Finlandia e Regno Unito sul reddito delle piattaforme digitali sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/16/UE. La decisione si inserisce nel quadro dell’articolo 8 bis quater della direttiva e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, che disciplina la valutazione di equivalenza con giurisdizioni non UE. L’effetto pratico è quello di consentire lo scambio informativo secondo il DPI-MCAA, a condizione che il Regno Unito adotti integralmente le regole del 2022 e che l’accordo sia effettivamente attivato tra le autorità competenti.

Determinazione dell’equivalenza, ai fini dello scambio automatico di informazioni fiscali, tra le informazioni previste dall’accordo Finlandia-Regno Unito sul reddito derivante dalle piattaforme digitali e quelle della direttiva 2011/16/UE.

Ambito di applicazione

Si applica allo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito nell’ambito dell’accordo multilaterale DPI-MCAA relativo al reddito derivante dalle piattaforme digitali. Rileva per i gestori di piattaforme e per i venditori oggetto di comunicazione, nonché per le autorità competenti coinvolte nello scambio; per effetto dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la determinazione di equivalenza si estende anche agli accordi analoghi conclusi da altri Stati membri con il Regno Unito. L’efficacia è subordinata all’adozione integrale, da parte del Regno Unito, delle proposte di regolamento sui gestori di piattaforme del 2022 e alla conclusione del DPI-MCAA mediante attivazione delle relazioni di scambio ai sensi della sezione 7.

Determinazione dell’equivalenza delle informazioni da scambiare con il Regno Unito sulle piattaforme digitali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2389 della Commissione conclude la valutazione di equivalenza prevista dall’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE per un futuro accordo tra le autorità competenti della Finlandia e del Regno Unito in materia di scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali. La Commissione colloca la decisione nel quadro già tracciato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, che definisce le modalità di applicazione della procedura di equivalenza verso giurisdizioni non UE.

Contesto normativo e fattuale

La Commissione ha ricevuto il 16 febbraio 2023 una richiesta motivata dall’autorità competente finlandese. La richiesta riguardava la verifica che le informazioni da scambiare automaticamente in base all’accordo con il Regno Unito riguardassero attività rientranti nell’ambito della direttiva 2011/16/UE e fossero equivalenti alle informazioni richieste dalle norme di comunicazione dell’allegato V della direttiva. Ai fini della valutazione, la Finlandia ha sottoposto le proposte di regolamento britanniche del 2022 sui gestori di piattaforme, destinate a entrare in vigore il 1° gennaio 2024, e il DPI-MCAA, quadro multilaterale OCSE per lo scambio automatico annuale di informazioni sui redditi da piattaforma.

Quadro internazionale di riferimento

Le proposte di regolamento britanniche recepiscono i Model Rules OCSE del 2020, integrati dai modelli del 2021 per le piattaforme digitali e il modulo facoltativo sulla vendita di beni. Il DPI-MCAA disciplina lo scambio tra la giurisdizione di residenza del gestore di piattaforma e le giurisdizioni di residenza dei venditori e, per gli immobili, la giurisdizione in cui i beni sono ubicati. Il regolamento precisa che Regno Unito e Finlandia sono entrambi firmatari del DPI-MCAA, ma che la conclusione effettiva dell’accordo richiede l’attivazione delle relazioni di scambio ai sensi della sezione 7.

Esito della valutazione di equivalenza

La Commissione afferma che le informazioni oggetto di scambio automatico nell’ambito delle proposte di regolamento britanniche e del DPI-MCAA sono equivalenti a quelle previste dall’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. La motivazione si fonda sul fatto che, in precedenti articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione aveva già riconosciuto l’equivalenza delle definizioni del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, dei venditori oggetto di comunicazione, dell’attività pertinente, delle procedure di adeguata verifica, degli obblighi di comunicazione e delle norme amministrative rispetto alle corrispondenti disposizioni della direttiva.

Portata dell’effetto per altri Stati membri

Il considerando 13 chiarisce che, in base all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la determinazione di equivalenza si applica anche all’accordo tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e il Regno Unito, purché si tratti di accordi sostanzialmente corrispondenti nel medesimo quadro DPI-MCAA.

Condizioni, protezione dei dati e consultazioni

L’equivalenza è espressamente subordinata all’adozione integrale delle proposte di regolamento del 2022 da parte del Regno Unito e alla conclusione del DPI-MCAA mediante attivazione dello scambio di informazioni. La Commissione ricorda inoltre che gli scambi di informazioni effettuati ai sensi del DPI-MCAA sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679; il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Determinazione dell’equivalenza

Le informazioni soggette allo scambio automatico ai sensi delle proposte di regolamento britanniche del 2022 sui gestori di piattaforme e del DPI-MCAA tra Finlandia e Regno Unito sono dichiarate equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, a quelle di cui all’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva.

Condizioni di efficacia

La determinazione di equivalenza opera solo se: (i) i regolamenti britannici del 2022 sui gestori di piattaforme sono adottati nella versione valutata dalla Commissione; (ii) il DPI-MCAA è concluso tra le autorità competenti di Finlandia e Regno Unito mediante l’attivazione delle relazioni di scambio ai sensi della sezione 7 dell’accordo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio automatico di informazionifiscalità delle piattaforme digitaliprotezione dei dati

Testo integrale

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