Regolamento (UE) 2023/2382
Regolamento (UE) 2023/2382 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei limiti massimi di residui per carbetamide, carbossina e triflumoron alla luce della scadenza o mancata richiesta di rinnovo delle rispettive approvazioni e della revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze. Per tutte e tre le sostanze, gli LMR vengono soppressi dall’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sostituiti da limiti di determinazione specifici per prodotto nell’allegato V. È previsto un regime transitorio: la disciplina previgente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti o importati nell’Unione prima del 25 aprile 2024. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere i livelli massimi di residui di carbetamide, carbossina e triflumoron e fissarli ai limiti di determinazione specifici per prodotto.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento alle sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron. Riguarda i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione, ma per quelli ottenuti o importati prima del 25 aprile 2024 continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento (UE) 2023/2382 della Commissione: modifica degli LMR per carbetamide, carbossina e triflumoron
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è motivata dalla cessazione o mancata proroga dell’approvazione delle sostanze attive interessate, dalla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e dall’assenza di CXL o tolleranze all’importazione.
Contesto e finalità
La Commissione rileva che per carbetamide, carbossina e triflumoron i precedenti LMR risultano non più giustificati alla luce della situazione autorizzativa delle sostanze. Per questo, conformemente agli articoli 17, 14, paragrafo 1, lettera a), e 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR vengono soppressi o ricondotti ai limiti di determinazione specifici per prodotto, con aggiornamento degli allegati II e V.
Ambito materiale della modifica
La revisione riguarda esclusivamente le sostanze carbetamide, carbossina e triflumoron. Per ciascuna di esse, l’allegato II viene modificato eliminando le corrispondenti colonne, mentre l’allegato V viene integrato con nuovi valori di limiti di determinazione per numerosi gruppi di prodotti, sia vegetali sia di origine animale.
Carbetamide
Per la carbetamide, l’approvazione è scaduta il 31 maggio 2021 e il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. Inoltre, tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate e non esistono CXL né tolleranze all’importazione. Di conseguenza, gli LMR precedentemente fissati nell’allegato II sono soppressi e, per tutti i prodotti, il residuo è ricondotto al limite di determinazione specifico per prodotto dell’allegato V. Vengono anche eliminate le note a piè di pagina che segnalavano carenze informative su metabolismo delle colture, sperimentazioni sui residui e stabilità all’immagazzinamento.
Carbossina
Per la carbossina, l’approvazione è scaduta il 31 maggio 2021, la domanda di rinnovo è stata ritirata, le autorizzazioni esistenti sono state revocate e non risultano CXL o tolleranze all’importazione. Gli LMR per tutti i prodotti erano già fissati al limite di determinazione nell’allegato II, ma il regolamento ne dispone comunque la soppressione nell’allegato II e la trasposizione nell’allegato V come limiti di determinazione specifici per prodotto.
Triflumoron
Per il triflumoron, l’approvazione è scaduta il 31 marzo 2021 e non è stata presentata domanda di rinnovo; anche in questo caso le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione. Gli LMR sono quindi soppressi dall’allegato II e fissati nell’allegato V ai limiti di determinazione specifici per prodotto. In aggiunta, vengono soppresse le note a piè di pagina relative alla mancanza di informazioni sull’entità dei residui nei prodotti trasformati e sulle prove sui residui.
Nuovi valori nell’allegato V
L’allegato del regolamento dettaglia i nuovi limiti di determinazione per categorie di prodotti, con valori espressi in mg/kg. Per numerose matrici si tratta del limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1). Tra i gruppi interessati figurano, tra gli altri, frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube, luppolo, spezie, piante da zucchero e diversi prodotti di origine animale. È inoltre precisato che per il triflumoron il limite è "liposolubile".
Consultazione e giustificazione regolatoria
La Commissione dichiara di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, i quali hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto rilevabili in analisi. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Per evitare perturbazioni commerciali e assicurare il passaggio al nuovo regime, il regolamento prevede una clausola transitoria: la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 aprile 2024. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 25 aprile 2024.
Effetti pratici per operatori e autorità
Dal momento di applicazione, operatori alimentari, importatori e autorità di controllo dovranno fare riferimento ai nuovi LMR/limiti di determinazione contenuti negli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 come modificati. Il regime transitorio consente la commercializzazione dei prodotti già immessi o importati prima della data di applicazione secondo la disciplina previgente, salvaguardando la certezza giuridica e la continuità degli scambi.
Disposizioni principali
Soppressione e rimodulazione degli LMR
Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell’allegato II sono soppressi i livelli massimi di residui relativi a carbetamide, carbossina e triflumoron; nell’allegato V sono inseriti i corrispondenti limiti di determinazione specifici per prodotto.
Carbetamide
Poiché l’approvazione della sostanza è scaduta il 31 maggio 2021, il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo e non esistono CXL né tolleranze all’importazione, gli LMR sono soppressi dall’allegato II e fissati al limite di determinazione dell’allegato V. Sono inoltre soppresse le note a piè di pagina relative alla mancanza di informazioni su metabolismo, prove sui residui e stabilità all’immagazzinamento.
Carbossina
Poiché l’approvazione è scaduta il 31 maggio 2021, la domanda di rinnovo è stata ritirata, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione, gli LMR sono soppressi dall’allegato II e fissati al limite di determinazione dell’allegato V.
Triflumoron
Poiché l’approvazione è scaduta il 31 marzo 2021, non è stata presentata domanda di rinnovo, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione, gli LMR sono soppressi dall’allegato II e fissati al limite di determinazione dell’allegato V. Sono inoltre soppresse le note a piè di pagina relative alla mancanza di informazioni sull’entità dei residui nei prodotti trasformati e sulle prove sui residui.
Definizione dei nuovi limiti nell’allegato V
I laboratori di riferimento dell’Unione europea hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto, rilevabili analiticamente. L’allegato V elenca i nuovi valori per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali; per molti prodotti il valore è pari al limite inferiore di determinazione analitica (*1).
Consultazione internazionale e adeguamento tecnico
La Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute. Le misure sono state adottate previo parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Regime transitorio
Il regolamento non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 aprile 2024, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. La previsione mira a consentire normali condizioni di commercializzazione, trasformazione e consumo, mantenendo un elevato livello di protezione dei consumatori e concedendo un periodo ragionevole di adeguamento a Stati membri, paesi terzi e operatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 25 aprile 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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