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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/358

Regolamento delegato (UE) 2024/358 della Commissione, del 29 settembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding e politiche e procedure di gestione dei rischi

Normativa europea32024R0358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato precisa le norme tecniche che i fornitori europei di servizi di crowdfunding devono seguire quando calcolano i punteggi di affidabilità creditizia, determinano il prezzo delle offerte di crowdfunding e strutturano le proprie politiche di rischio. L’obiettivo è aumentare trasparenza, confrontabilità e tutela degli investitori, imponendo criteri dettagliati su dati, modelli, garanzie, monitoraggio e governance interna. Vengono inoltre fissati requisiti specifici per le valutazioni del rischio di credito e dei prestiti, nonché per la determinazione di prezzi equi e adeguati.

Norme tecniche di regolamentazione su punteggio di affidabilità creditizia, determinazione del prezzo e gestione dei rischi per i servizi europei di crowdfunding.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding, suggeriscono la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding, valutano il rischio di credito, valutano i prestiti e adottano politiche e procedure di gestione dei rischi e di comunicazione delle informazioni ai clienti. Riguarda i progetti di crowdfunding e i titolari di progetto, gli investitori e, in particolare, le attività di prestito intermediarie tramite piattaforme di crowdfunding nell’Unione; è testo rilevante ai fini del SEE. Si applica nel quadro del regolamento (UE) 2020/1503 e richiama il regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali. Entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2024/358 della Commissione

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, stabilendo norme tecniche di regolamentazione su punteggio di affidabilità creditizia, determinazione del prezzo delle offerte e politiche/procedure di gestione dei rischi. La finalità dichiarata è ridurre l’asimmetria informativa verso gli investitori, migliorare la trasparenza dei metodi utilizzati dalle piattaforme e rafforzare la tutela degli investitori, soprattutto per i prestiti di crowdfunding.

Ambito e finalità

Le disposizioni si applicano ai fornitori di servizi di crowdfunding che attribuiscono rating ai progetti, suggeriscono il prezzo delle offerte, valutano il merito di credito dei titolari di progetto e dei progetti, assegnano prestiti a categorie di rischio e adottano politiche interne di governance, monitoraggio e gestione dei default. Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE) 2020/1503 e richiama anche il regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali.

Descrizione dei metodi di scoring e pricing

I fornitori devono descrivere i propri metodi in modo accurato, affidabile, aggiornato, chiaramente distinguibile dal marketing e comprensibile anche per investitori non sofisticati. Per lo scoring devono indicare il tipo di modello adottato, l’esistenza di presidi di governance, il controllo della qualità dei risultati, l’eventuale ricorso a modelli terzi, le fonti dei dati e i fattori finanziari e non finanziari considerati, con relative ponderazioni e metriche. Devono inoltre esplicitare la frequenza di aggiornamento dei punteggi, la possibilità di correzioni manuali, il modo in cui il punteggio incide su importo massimo e durata massima del prestito, nonché il trattamento dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Per il pricing, la descrizione deve illustrare come sono considerati capitale, scadenza, calendario delle rate, risultati dello scoring, tasso privo di rischio, categoria di rischio, garanzie, costi operativi e amministrativi, altri rischi e gli oneri connessi all’amministrazione, monitoraggio, rivalutazione delle garanzie, ristrutturazioni, vendita del prestito, rimborso anticipato e fondi di copertura dei rischi. Gli investitori devono essere informati quando una modifica del metodo incide in modo sostanziale sui risultati, e se i dati di base provengono da conti non revisionati deve essere fornita un’informativa adeguata sulla loro affidabilità.

Valutazione del rischio di credito

La valutazione del rischio di credito deve essere proporzionata all’importo, al tipo e alla durata del prestito e alle caratteristiche del progetto e del titolare, usando dati accurati, affidabili e aggiornati. Devono essere considerate la descrizione del progetto, la finalità del prestito, l’assetto proprietario, il piano commerciale e le garanzie disponibili. Sul piano finanziario rilevano proventi e flussi di cassa storici e attesi, situazione finanziaria attuale e futura, altri debiti e passività, nonché indicatori finanziari pertinenti degli ultimi tre esercizi, ove disponibili, calcolati secondo IFRS o GAAP locali; l’allegato elenca indicatori di redditività, leva/debito, liquidità e capitale.

Le proiezioni finanziarie devono fondarsi su ipotesi solide e prudenti. Vanno considerati anche fattori relativi al modello di business e alla strategia commerciale, quali esperienza del titolare, fattibilità e sostenibilità del piano, analisi di punti di forza e debolezza, concorrenza e profilo dei clienti. Quando vi siano meccanismi di protezione del credito, il fornitore deve raccogliere informazioni sull’accuratezza delle valutazioni delle garanzie, sulla loro efficacia ed escutibilità, monitorandone periodicamente il valore e intervenendo in caso di diminuzioni sostanziali. Sono previste regole specifiche per garanzie reali e personali; in assenza di bilanci revisionati per gli ultimi due esercizi, la valutazione può basarsi su documenti redatti da professionisti qualificati.

Valutazione dei prestiti e prezzi equi

La valutazione dei singoli prestiti deve essere effettuata nei tre mesi precedenti la concessione e, dopo l’emissione, deve continuare a tener conto della vita residua del prestito e delle perdite future. Nella valutazione iniziale e successiva devono essere considerati durata, frequenza delle rate, eventuale rimborso anticipato, tasso privo di rischio per l’attualizzazione, tasso contrattuale, probabilità di default, valore delle garanzie e livello di protezione. Il prezzo dei prestiti intermediati deve risultare equo e adeguato, riflettendo il profilo di rischio, il valore attuale netto, le condizioni di mercato prevalenti e la strategia commerciale del fornitore.

Governance, gestione dei rischi e processi interni

Il regolamento impone un quadro di governance scritto per le informazioni ai clienti, con informazioni complete, aggiornate, comprensibili e corredate da spiegazioni qualitative quando siano fornite informazioni quantitative. Le politiche informative devono definire frequenza di aggiornamento, responsabilità interne, trattamento delle informazioni sensibili ai fini del prezzo e processi di convalida; devono essere approvate dall’organo di gestione, regolarmente aggiornate e documentate.

Il sistema di gestione dei rischi deve essere integrato nella struttura organizzativa complessiva e proporzionato alla complessità del business. Devono essere individuati ruoli e funzioni responsabili della valutazione e del monitoraggio del rischio di credito, dell’approvazione dei progetti e della gestione dei casi di inadempimento. Le categorie di rischio devono riflettere sia i risultati dei modelli interni di scoring sia fattori specifici del prestito, come tasso, scadenza e frequenza delle rate, e ciascuna categoria deve essere associata a una probabilità di inadempimento. I processi di approvazione devono essere chiari e documentati, con personale adeguatamente formato e competente.

Modelli automatizzati e politiche di rischio

Se sono utilizzati modelli automatizzati, i soggetti responsabili devono comprenderne metodologia, dati, ipotesi e limiti; l’organo di gestione deve avere una comprensione sufficiente dell’innovazione tecnologica impiegata. Devono esistere politiche e procedure che garantiscano la qualità dei dati, la valutazione periodica dei risultati e i criteri per non seguire l’esito del modello quando necessario. Le politiche sul rischio di credito devono inoltre coprire il processo di approvazione, l’assegnazione alle categorie di rischio, i fattori utilizzati per la valutazione, i criteri per le misure di attenuazione del rischio, le condizioni del decision making automatizzato, le deroghe alle procedure standard, il monitoraggio post-emissione e la gestione dei ritardi nei rimborsi. Tali politiche devono anche precisare se e come siano considerati i rischi ambientali, sociali e di governance.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Forma e qualità della descrizione dei metodi di scoring e pricing

La descrizione dei metodi utilizzati per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia e i prezzi delle offerte di crowdfunding deve essere accurata, affidabile e regolarmente aggiornata. Deve essere chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e formulata in modo semplice e comprensibile.

Contenuti obbligatori della descrizione del punteggio di affidabilità creditizia

La descrizione deve indicare il tipo di modello utilizzato (statistico, soggettivo con componenti discrezionali, automatizzato o altro), l’eventuale governance del modello, il sistema di controllo della qualità dei risultati e l’eventuale ricorso a modelli sviluppati da terzi. Deve inoltre specificare le fonti dei dati, i fattori finanziari e non finanziari considerati, le ponderazioni e le metriche usate, il modo in cui sono considerati i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i risultati del modello con classi di rating, probabilità di inadempimento e giudizio qualitativo, la frequenza di aggiornamento, l’eventuale correzione manuale e l’impatto sui limiti di importo e durata del prestito.

Informativa sulle modifiche del metodo di scoring

Gli investitori devono essere informati quando una modifica del metodo di calcolo dei punteggi comporta cambiamenti sostanziali nei risultati. Se i dati di base provengono da conti non sottoposti a revisione, deve essere fornita un’informazione sufficiente sulla loro affidabilità.

Contenuti obbligatori della descrizione del metodo di pricing

Il metodo di determinazione del prezzo deve spiegare come si considerano importo del capitale, scadenza, struttura temporale delle rate e risultati dei modelli di scoring. Al momento dell’emissione devono essere considerati tasso risk-free, categoria di rischio, garanzie, costi operativi e amministrativi, oneri del fornitore e altri rischi rilevanti; devono inoltre essere inclusi gli oneri per amministrazione e monitoraggio, rivalutazione delle garanzie, modifiche contrattuali e ristrutturazioni, vendita anticipata del prestito, rimborso anticipato e costi dei fondi di copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/1503.

Valutazione del rischio di credito: criteri generali e documentazione

Le valutazioni del rischio di credito devono basarsi su metodi proporzionati all’entità, al tipo e alla scadenza del prestito e alle caratteristiche del titolare di progetto e del progetto, utilizzando informazioni accurate, affidabili e aggiornate. Le decisioni di valutazione devono essere adeguatamente documentate e conservate per almeno cinque anni dopo il rimborso dell’ultima rata; i dati personali possono essere conservati per un massimo di cinque anni dopo tale rimborso.

Informazioni da considerare nella valutazione del rischio di credito

Devono essere considerate la descrizione del progetto, la finalità del prestito, l’assetto proprietario del titolare di progetto, il piano commerciale e la disponibilità di garanzie. Per la situazione finanziaria rilevano proventi e flussi di cassa passati e attesi, posizione finanziaria attuale e futura, altri debiti e passività, e indicatori finanziari pertinenti calcolati secondo IFRS o GAAP locali, con possibile riferimento all’allegato. Le proiezioni finanziarie devono poggiare su ipotesi solide, prudenti e coerenti con dati storici e aspettative ragionevoli di mercato.

Valutazione del modello di business, delle garanzie e delle informazioni contabili

Nella valutazione del merito di credito devono essere esaminate anche conoscenza ed esperienza del titolare nel settore, fattibilità e sostenibilità del piano, punti di forza e debolezza, concorrenza, tipologia e localizzazione dei clienti. In presenza di meccanismi di protezione del credito, il fornitore deve raccogliere informazioni sull’accuratezza, efficacia ed escutibilità delle garanzie, monitorandone periodicamente il valore e intervenendo se diminuisce in modo sostanziale. Per le garanzie reali e personali sono previsti ulteriori criteri specifici; in mancanza di bilanci revisionati per gli ultimi due esercizi, la situazione finanziaria può basarsi su documenti redatti da consulente fiscale, revisore giurato o altra persona certificata.

Valutazione dei prestiti e determinazione di prezzi equi e adeguati

La valutazione dei prestiti deve essere svolta entro i tre mesi precedenti la concessione e considerare durata, frequenza delle rate, eventuale rimborso anticipato, tasso risk-free per l’attualizzazione, tasso contrattuale, probabilità di default, valore delle garanzie e livello di protezione. Dopo l’emissione devono essere considerati la vita residua del prestito e le perdite future; in caso di default, la valutazione delle garanzie e dei costi di recupero deve essere prudente. Il prezzo del prestito deve riflettere il profilo di rischio, il valore attuale netto, le condizioni di mercato e la strategia commerciale del fornitore.

Governance, politiche e sistemi di gestione dei rischi

I fornitori devono disporre di un quadro di governance scritto per le informazioni ai clienti, con informazioni complete, aggiornate, comprensibili e proporzionate alla loro dimensione e complessità. L’organo di gestione deve approvare politiche e procedure, che vadano aggiornate e documentate, e deve essere garantita una descrizione qualitativa delle informazioni quantitative fornite ai clienti. Il sistema di gestione dei rischi deve essere integrato nell’organizzazione, proporzionato alla complessità del business e dotato di ruoli chiari per valutazione, monitoraggio, approvazione dei progetti e gestione dei default.

Categorie di rischio, approvazione dei progetti e modelli automatizzati

L’assegnazione dei prestiti a categorie di rischio deve riflettere i risultati dei modelli interni di scoring e fattori specifici del prestito, come tasso, scadenza e frequenza delle rate; ciascuna categoria deve essere associata a una probabilità di inadempimento e riesaminata in caso di variazione dei fattori rilevanti. I processi di approvazione dei progetti devono essere chiari, documentati e affidati a personale formato e competente. Se si usano modelli automatizzati, i responsabili devono comprenderne metodologia, dati e limiti; devono esistere politiche per la qualità dei dati, la valutazione periodica dei risultati e i criteri per ignorare l’esito del modello quando opportuno.

Politiche sul rischio di credito e fattori ESG

Le politiche sul rischio di credito devono definire criteri di valutazione e monitoraggio, il processo di approvazione dei progetti, i dati e fattori da usare, i criteri per misure di attenuazione del rischio, le condizioni per il ricorso al decisione automatizzata, le deroghe alle procedure standard, il monitoraggio post-emissione e la gestione dei ritardi nei rimborsi. Le politiche devono inoltre specificare se e come vengono considerati i rischi ambientali, sociali e di governance nella valutazione del rischio di credito.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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