Regolamento (UE) 2023/2381
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2381 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 per adeguare il sistema ERRU alle informazioni supplementari ora previste per i registri nazionali delle imprese di trasporto su strada. Introduce una nuova definizione, amplia l’accesso delle autorità di controllo alla verifica dei dati d’impresa e aggiorna le specifiche tecniche dei messaggi XML e dei flussi di scambio tra Stati membri. Vengono anche rivisti i tempi di risposta del sistema e le regole operative per le verifiche dell’onorabilità, la notifica dei risultati dei controlli, la verifica dei dati aziendali e la notifica di non idoneità.
Aggiornamento delle regole tecniche e funzionali del sistema ERRU per l’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, con estensione degli scambi informativi ai nuovi dati richiesti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Riguarda le autorità competenti nazionali coinvolte nella gestione dei registri elettronici delle imprese di trasporto su strada, gli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada e, più in generale, l’uso del sistema ERRU per lo scambio di dati tra registri nazionali. L’intervento incide sulle funzionalità di verifica dell’onorabilità dei gestori dei trasporti, sulla notifica degli esiti dei controlli e delle infrazioni, sulla verifica dei dati delle imprese e sulla notifica di non idoneità; non introduce esclusioni territoriali o soggettive specifiche diverse da quelle già desumibili dal quadro normativo di base.
Aggiornamento del sistema ERRU per i registri delle imprese di trasporto su strada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2381 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 per adeguare il sistema ERRU alle nuove esigenze informative derivanti dalle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1071/2009 dal regolamento (UE) 2020/1055. La finalità è consentire uno scambio più completo e tecnicamente uniforme dei dati tra i registri nazionali delle imprese di trasporto e le autorità competenti degli Stati membri, anche ai fini dei controlli su strada.
Ambito e finalità della modifica
L’intervento normativo si colloca nel quadro dell’interconnessione obbligatoria dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada. La Commissione richiama il fatto che i registri nazionali devono essere interconnessi e che il sistema ERRU consente di mettere a disposizione delle autorità di tutti gli Stati membri le informazioni contenute nei registri. Poiché il regolamento (UE) 2020/1055 ha introdotto ulteriori dati da inserire nei registri nazionali, il sistema deve essere aggiornato per consentire lo scambio e la disponibilità anche di tali informazioni supplementari.
Nuova definizione: "verifica negativa"
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/480 viene aggiunta la definizione di "verifica negativa", intesa come verifica nella quale non sono state rilevate infrazioni. La nozione assume rilievo soprattutto nei flussi di notifica dei risultati della verifica e nella distinzione tra esito pienamente negativo e situazioni in cui siano state rilevate soltanto infrazioni minori.
Accesso dei controlli su strada alle funzioni ERRU
L’articolo 5, paragrafo 2, viene riscritto per prevedere espressamente che gli Stati membri debbano consentire agli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l’accesso alla funzione di verifica dei dati dell’impresa di trasporto. La modifica rafforza l’operatività del sistema nei controlli su strada e collega il registro elettronico alla vigilanza concreta sull’attività delle imprese.
Funzioni del sistema ERRU
L’allegato II viene aggiornato per descrivere le quattro funzioni principali del sistema:
- CGR - Check Good Repute: ricerca per verificare l’onorabilità del gestore dei trasporti e la sua idoneità a dirigere l’impresa;
- NCR - Notification of Check Result: notifica dello Stato membro in cui è stata svolta la verifica allo Stato membro di stabilimento; se è stata rilevata un’infrazione grave, può essere richiesto che siano applicate sanzioni nello Stato membro di stabilimento; se non vi sono infrazioni, viene notificato l’esito positivo;
- CTUD - Check Transport Undertaking Data: richiesta di dati specifici dell’impresa di trasporto, tra cui licenza comunitaria, copie autenticate, fattore e fascia di rischio, numero di veicoli, numero e Stato di immatricolazione dei veicoli, numero di dipendenti;
- NU - Notification of Unfitness: notifica agli altri Stati membri del fatto che un gestore dei trasporti è stato dichiarato non idoneo, con conseguente perdita di validità del certificato di idoneità professionale in tutti gli Stati membri.
Contenuto minimo dei messaggi XML
L’allegato III è integralmente sostituito e definisce i requisiti minimi dei messaggi XML per ciascun flusso. La nuova appendice disciplina l’intestazione comune dei messaggi, gli identificativi tecnici e di flusso, i dati del mittente e del destinatario, i contenuti delle richieste e delle risposte CGR, le notifiche dei risultati delle verifiche, i dati relativi alle infrazioni e alle sanzioni, le richieste e risposte CTUD e le notifiche di non idoneità con le relative conferme.
In particolare, per i flussi relativi alla verifica dei requisiti di onorabilità sono previsti dati sul gestore dei trasporti o sul CAP, sugli esiti della ricerca, sulla validità del certificato e sull’eventuale stato di non idoneità. Per le notifiche del risultato della verifica sono dettagliati i dati dell’impresa, i dati generali del controllo, le eventuali infrazioni minori e gravi, nonché le sanzioni irrogate o richieste, con indicazione dei relativi codici e tipi. Per la CTUD sono specificati i dati generali dell’impresa, della licenza comunitaria, delle copie autenticate e, se richiesto, dei singoli veicoli.
Regole operative sulle verifiche e sulle notifiche
L’allegato VIII, sostituito integralmente, stabilisce la disciplina operativa dei flussi ERRU.
Per la verifica dei requisiti di onorabilità, gli Stati membri eseguono la ricerca CGR per accertare se un gestore dei trasporti sia stato dichiarato non idoneo in un altro Stato membro; lo Stato membro destinatario risponde con la relativa risposta alla verifica.
Per la notifica del risultato della verifica, lo Stato membro che ha rilevato l’infrazione deve trasmettere allo Stato membro di stabilimento le informazioni sull’infrazione grave. Le infrazioni non classificate dalla direttiva 2006/22/CE o dal regolamento (CE) n. 1071/2009 non vanno notificate. Se non risultano infrazioni, viene inviata una notifica di esito negativo. Tuttavia, una verifica non può essere considerata negativa se sono state rilevate infrazioni minori: in tal caso la notifica deve contenere data e numero delle infrazioni minori. La notifica del risultato va inviata quanto prima e comunque entro 6 settimane dalla decisione definitiva sulle eventuali infrazioni; la risposta dello Stato membro di stabilimento deve essere trasmessa prima possibile e comunque entro 6 settimane dalla decisione definitiva. La risposta deve indicare le sanzioni eventualmente irrogate tra quelle richieste; se non sono state irrogate sanzioni, devono essere indicati i motivi. La conferma del ricevimento è sempre obbligatoria.
Per la verifica dei dati dell’impresa di trasporto, gli Stati membri possono chiedere allo Stato membro di stabilimento i dati di cui all’allegato II, punto 1.3. La richiesta CTUD deve essere basata sul nome dell’impresa, sul numero di licenza comunitaria o di copia autenticata, oppure sul numero di immatricolazione di un veicolo, senza che sia necessario usare più di due di tali elementi. Nelle ricerche basate su licenza o numero di targa, lo Stato membro destinatario deve adattare il formato dei dati e ignorare caratteri speciali come trattini, barre e spazi. La risposta deve fornire tutte le informazioni disponibili tramite i messaggi XML, anche se parte dei dati non è reperita; il mancato reperimento di alcune informazioni non impedisce di trasmettere quelle disponibili, compresi i numeri di immatricolazione dei veicoli privi di copia autenticata.
Per la notifica di non idoneità, lo Stato membro che ha dichiarato non idoneo un gestore dei trasporti può inviare la notifica a tutti gli altri Stati membri; il ricevimento deve sempre essere confermato mediante l’apposita conferma.
Tempi tecnici di risposta
L’allegato VI introduce parametri tecnici vincolanti: per le risposte CGR, le conferme NCR, le risposte CTUD e le conferme della notifica di non idoneità, la risposta deve essere resa entro 10 secondi; il timeout globale della richiesta non può superare 20 secondi; il sistema deve essere capace di gestire 6 messaggi al secondo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di "verifica negativa"
All’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/480 è aggiunta la definizione di "verifica negativa": si tratta di una verifica nella quale non sono state rilevate infrazioni.
Accesso degli organismi di controllo alla verifica dei dati dell’impresa
L’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito: gli Stati membri devono consentire agli organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l’accesso alla funzione di verifica dei dati dell’impresa di trasporto.
Aggiornamento delle funzioni del sistema ERRU
L’allegato II è modificato per includere quattro funzioni principali: verifica dei requisiti di onorabilità (CGR), notifica del risultato della verifica (NCR), verifica dei dati dell’impresa di trasporto (CTUD) e notifica di non idoneità (NU). Per CTUD sono ricompresi nuovi dati, tra cui licenza comunitaria e copie autentiche, fattore e fascia di rischio, numero e Stato di immatricolazione dei veicoli e numero di dipendenti.
Requisiti minimi dei messaggi XML
L’allegato III è sostituito con una nuova appendice che dettaglia il contenuto minimo dei messaggi XML per i diversi flussi ERRU: intestazione comune, richieste e risposte CGR, notifiche di risultato della verifica, richieste e risposte CTUD, notifiche di non idoneità e relative conferme. Sono disciplinati campi obbligatori/facoltativi, identificativi del caso, dati dell’autorità competente, dati del gestore dei trasporti, dati della licenza comunitaria, esiti delle verifiche e tipologie di sanzione.
Tempi di risposta e capacità del sistema
L’allegato VI, punto 1.5, stabilisce che per risposte CGR, conferme NCR, risposte CTUD e conferme di dichiarazione di non idoneità le risposte debbano essere fornite entro 10 secondi, con timeout globale massimo di 20 secondi; il sistema deve inoltre essere in grado di assorbire una frequenza di 6 messaggi al secondo.
Regole operative per le verifiche e le notifiche
L’allegato VIII è sostituito e disciplina: la ricerca CGR per verificare se un gestore dei trasporti sia stato dichiarato non idoneo; la notifica dell’esito della verifica, che va inviata entro 6 settimane dalla decisione definitiva e non considera "negativa" una verifica con sole infrazioni minori; la risposta dello Stato membro di stabilimento, anch’essa entro 6 settimane; la conferma obbligatoria del ricevimento delle notifiche; la verifica CTUD con ricerca basata sul nome dell’impresa, sul numero di licenza comunitaria/copia autenticata o sul numero di immatricolazione di un veicolo; la facoltà di notificare la non idoneità a tutti gli altri Stati membri e l’obbligo di conferma del ricevimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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