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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2379

Regolamento (UE) 2023/2379 della Commissione, del 29 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483)

Normativa europea32023R2379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento elimina il tartrato di stearile (E 483) dall’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, a seguito della mancanza di dati tossicologici sufficienti a confermarne la sicurezza. Vengono quindi modificati sia l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, sia l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. È previsto un periodo transitorio: gli alimenti contenenti E 483 legalmente immessi sul mercato prima del 23 aprile 2024 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Soppressione dell’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483) dagli elenchi UE degli additivi autorizzati e modifica delle relative specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, al mercato degli alimenti nell’Unione europea per quanto riguarda l’impiego dell’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483). Incide sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi autorizzati e le condizioni d’uso, e sull’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che reca le specifiche degli additivi. La soppressione riguarda le categorie alimentari espressamente elencate nell’allegato modificativo; è previsto un regime transitorio per gli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima del 23 aprile 2024.

Soppressione del tartrato di stearile (E 483) dagli elenchi UE degli additivi alimentari

Il regolamento interviene sul sistema europeo degli additivi alimentari eliminando il tartrato di stearile (E 483) dall’elenco degli additivi autorizzati. La misura è adottata alla luce del parere EFSA dell’11 marzo 2020, che non ha consentito di confermare la sicurezza della sostanza per carenza di dati tossicologici adeguati, e del successivo invito della Commissione del 19 gennaio 2021, rimasto senza esito quanto alla produzione dei dati richiesti.

Contesto normativo

L’intervento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati e le condizioni del loro uso, e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, che stabilisce le specifiche degli additivi elencati nel regolamento del 2008. La Commissione richiama altresì il regolamento (CE) n. 1331/2008, relativo alla procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari.

Ragioni della modifica

La Commissione osserva che:

  • l’EFSA ha rilevato l’assenza di dati tossicologici adeguati sul tartrato di stearile;
  • mancavano dati idonei per il read-across con altre sostanze;
  • non è stato possibile confermare l’assunzione giornaliera ammissibile;
  • senza i dati richiesti non può essere completata la nuova valutazione di sicurezza;
  • non è quindi più possibile verificare il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che sopprime la voce E 483 sia:

  • nella parte B, tabella 3, relativa agli additivi diversi da coloranti ed edulcoranti;
  • nella parte E, per le categorie alimentari 01.4 (prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente), 07.1 (pane e panini), 07.2 (prodotti da forno fini) e 16 (dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4).

Soppressione delle specifiche nel regolamento (UE) n. 231/2012

L’articolo 2 dispone la cancellazione della voce relativa al tartrato di stearile (E 483) dall’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012. In tal modo la sostanza viene rimossa anche dal quadro delle specifiche tecniche applicabili agli additivi alimentari.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato, l’articolo 3 consente che gli alimenti contenenti E 483 e legalmente immessi sul mercato prima del 23 aprile 2024 continuino a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La disposizione tutela dunque la circolazione delle merci già immesse lecitamente sul mercato alla data di applicazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 23 aprile 2024. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base scientifica e motivazione della soppressione

La Commissione richiama il parere EFSA dell’11 marzo 2020, che ha evidenziato l’assenza di dati tossicologici adeguati e l’impossibilità di confermare la sicurezza del tartrato di stearile (E 483) come additivo alimentare. Poiché l’invito pubblico del 19 gennaio 2021 non ha prodotto dati tecnici e scientifici sufficienti, non è stato possibile completare la nuova valutazione di sicurezza né confermare il rispetto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Modifica dell’elenco UE degli additivi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato modificativo è soppressa la voce E 483 Tartrato di stearile nella parte B, tabella 3, e nella parte E per le categorie 01.4, 07.1, 07.2 e 16.

Modifica delle specifiche dell’additivo

L’articolo 2 sopprime nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa all’additivo alimentare tartrato di stearile (E 483), con conseguente eliminazione delle relative specifiche tecniche dall’ordinamento UE.

Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato

L’articolo 3 prevede che gli alimenti contenenti tartrato di stearile (E 483) legalmente immessi sul mercato prima del 23 aprile 2024 possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Si tratta di una clausola di salvaguardia per le scorte già presenti sul mercato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 aprile 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarietichettatura e composizione degli alimenticontrolli alimentari

Testo integrale

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