Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22776/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) vizio di legge processuale relativo alla notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusioni indagini ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sostenendo che la comunicazione presso il domicilio indicato era impossibile per lo stato detentivo e che la nullità non sarebbe stata sanata; si richiamavano anche principi di recente pronuncia delle Sezioni Unite; 2) vizio di motivazione sul punto della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), deducendo l'assenza del dolo necessario e sostenendo che la condotta fosse solo manifestazione di ostilità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva reiterata e specifica, lamentando l'assenza di un accertamento concreto della pericolosità sociale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata: la nullità dedotta era di carattere intermedio (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite), l'imputato nella successiva udienza ha rinunciato a comparire e il Tribunale ha rinnovato l'attività processuale, sicche' non risultava un pregiudizio concreto e la nullità si era di fatto sanata per accettazione degli effetti dell'atto. I secondo e terzo motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del dolo nella condotta di opposizione all'atto dell'agente di polizia penitenziaria; analogamente la valutazione della recidiva e della pericolosità sociale era stata adeguatamente fondata su elementi concreti e la doglianza dell'imputato non ha evidenziato errori di fatto o di diritto tali da giustificare la cassazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma disciplina le modalita' di comunicazione all'imputato quando lo stato detentivo rende impossibili le notifiche al domicilio; la corte ha considerato la nullita' collegata a eventuali vizi come di regime intermedio e suscettibile di sanatoria per comportamenti compatibili con l'accettazione degli effetti dell'atto

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Consente la nomina di un difensore sostituto; nel caso il sostituto ha rappresentato lo stato detentivo durante l'udienza, elemento rilevato nella ricostruzione processuale

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che sanziona la resistenza a pubblico ufficiale; la sua applicazione richiede accertamento del dolo di opporsi all'atto dell'agente, e la Corte ha ritenuto dimostrata tale volonta' alla luce dei fatti

  • art. 336 cod. pen.

    Norma menzionata nel testo di merito come reato concorrente per il quale il Tribunale aveva assolto; utilizzata dal ricorrente per evidenziare presunti profili di incongruenza, ma la Corte di legittimita' ha ritenuto la contestazione generica

  • Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869

    Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869

    Le Sezioni Unite sono state richiamate in relazione alla qualificazione della nullita' derivante da difetto di comunicazione: la pronuncia ha chiarito che tale nullita' ha carattere intermedio e puo' essere sanata dalle condotte processuali successive. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile questo principio al caso concreto

Massime di principio

  • Le nullita' procedurali relative a notifiche a detenuti ai sensi dell'art. 161 c.p.p. possono essere qualificate come di carattere intermedio: se la parte successivamente compie atti che denotano accettazione degli effetti dell'atto (comparizione, rinuncia a eccepire, rinnovazione dell'attivita' da parte del giudice) la nullita' puo' considerarsi sanata e non idonea ad inficiare il procedimento
  • Le eccezioni formali sulle modalita' di notifica devono essere sollevate tempestivamente e, soprattutto, il ricorrente deve dimostrare il concreto pregiudizio subito; in assenza di specificita' e di prova del pregiudizio la cassazione le dichiara inammissibili
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e' essenziale dimostrare il dolo specifico di opporsi all'atto dell'agente. Condotte manifestamente finalizzate a impedire o ostacolare l'esecuzione di un atto d'ufficio giustificano la valutazione di responsabilita', mentre mere espressioni di ostilita' non necessariamente lo fanno
  • La contestazione della recidiva e del trattamento sanzionatorio richiede argomentazioni concrete: va indicata la distanza temporale dai precedenti, la natura dei precedenti e gli elementi che smentiscono la valutazione di pericolosita' sociale. Sintesi generiche non sono sufficienti in cassazione
  • In Cassazione la sindacabilita' della motivazione di merito e' limitata: e' necessario individuare errori di diritto o lacune logiche e motivazionali specifiche. La semplice diversa interpretazione dei fatti, senza dimostrazione di vizi motivazionali, e' inadeguata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.