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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 2509 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Delega di firma - Impersonale - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito d'impresa dichiarato per il 2009, contestando, tra gli altri profili, la validità della sottoscrizione dell'atto. L'avviso non era stato firmato dal Direttore provinciale, ma da una funzionaria individuata soltanto attraverso la funzione ricoperta, ossia capo team controlli specialistici. L'Agenzia aveva prodotto una delega impersonale e generica, senza indicare nominativamente il soggetto delegato, sostenendo che fosse sufficiente l'individuazione della funzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo invalida la delega di firma perché priva del nominativo del delegato e, inoltre, non adeguatamente provata quanto ai requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Richiamando Cass. n. 22803/2015, ha stabilito che una delega che indichi soltanto l'ufficio o la funzione non consente al contribuente di verificare agevolmente il potere di sottoscrizione. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato annullato senza esaminare gli altri motivi di merito. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, D.P.R. 600/1973

    La sentenza lo richiama quale norma sulla sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

    L'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario validamente delegato. La validità della delega deve poter essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La Commissione può compensare integralmente le spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

    La novità della giurisprudenza applicata e il precedente orientamento contrario hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

  • Art. 32, D.Lgs. 546/1992

    La difesa del contribuente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 32.

    La norma disciplina il deposito di memorie e documenti nel processo tributario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22803/2015

    La delega in bianco, priva del nome del soggetto delegato, va considerata nulla.

    Una delega di firma o di funzioni deve indicare il nominativo del delegato, le ragioni della delega e il relativo termine di validità; non è sufficiente indicare soltanto la qualifica o la funzione ricoperta.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22810/2015

    Il capo dell'ufficio o il funzionario delegato non deve necessariamente rivestire una qualifica dirigenziale.

    L'atto può essere validamente sottoscritto da un funzionario di fascia terza, purché la delega sia validamente conferita e provata.

  • Cassazione civile, sentenza n. 22800/2015

    Devono essere provati i requisiti oggettivi indicati dalla legge del delegato.

    L'Amministrazione deve dimostrare che il soggetto delegato possedeva, al momento della sottoscrizione, i requisiti previsti per esercitare il potere di firma.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal Direttore dell'ufficio è valido solo se l'Amministrazione dimostra l'esistenza di una delega effettiva e conforme alla legge.
  • Una delega impersonale o "in bianco", che indichi soltanto la funzione o l'ufficio del delegato senza il suo nominativo, può determinare la nullità dell'avviso.
  • La delega dovrebbe indicare, o comunque consentire di verificare, il nominativo del delegato, le ragioni della delega e il periodo di validità; l'Amministrazione deve inoltre provare i requisiti del firmatario alla data dell'atto.
  • La delega non deve necessariamente essere allegata all'avviso notificato, ma deve essere prodotta e provata dall'Amministrazione nel giudizio quando il contribuente ne contesti la validità.
  • L'accertamento può essere annullato per il solo vizio della sottoscrizione, senza che il giudice debba esaminare la fondatezza del maggior reddito contestato o gli altri motivi di ricorso.

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