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Sentenza

Sentenza n. 579/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 10.2.2021 notificato in data 18.2.2021, relativamente alla istanza di accesso privato alla proprietà della ricorrente posta sulla S.S. -OMISSIS- km 964 + 310 lato sx ex artt. 22 C.d.S. e 45 Reg. att. C.d.S. nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche di data e contenuto sconosciuto, da qualunque ente emanati.

Giustizia amministrativa202100677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione dell’accesso privato a un fondo agricolo dalla strada statale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui ANAS aveva respinto l’istanza di regolarizzazione di un accesso preesistente e di fatto utilizzato da lungo tempo per raggiungere un fondo agricolo. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 del Codice della strada e 45 del relativo regolamento, nonché degli artt. 2, 3 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 42 Cost. e degli artt. 832 ss. c.c., lamentando eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, difetto e inadeguatezza dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, inesatta valutazione dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il fondo fosse intercluso e che il preteso secondo accesso non costituisse un accesso effettivamente praticabile: il varco sul confine nord sarebbe stato destinato esclusivamente agli impianti consortili per l’approvvigionamento idrico, mentre la stradina collegata sarebbe ricaduta su una particella privata di terzi, senza che la ricorrente disponesse di un diritto reale o personale di passaggio. Il diniego, fondato sull’esistenza di un altro accesso carrabile e sulla necessità di evitare la proliferazione degli accessi per ragioni di sicurezza e fluidità del traffico, sarebbe stato adottato senza adeguati accertamenti sulla natura pubblica, vicinale o privata della stradina, sull’esistenza di diritti di passaggio e sulle caratteristiche dell’accesso alternativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha chiarito che l’art. 22 del Codice della strada consente, anche in presenza di un fondo intercluso, il rilascio dell’autorizzazione a un accesso o a una diramazione quando siano garantite le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, eventualmente mediante opere particolari. La valutazione spetta discrezionalmente all’ente proprietario della strada, il cui apprezzamento tecnico è sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, macroscopiche irrazionalità o incongruenze. Nel caso concreto, tuttavia, il diniego era viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, poiché ANAS aveva dato per esistente e utilizzabile un secondo accesso senza verificare, alla luce della documentazione catastale e delle osservazioni presentate dalla ricorrente, la natura della stradina, la titolarità della particella attraversata, l’eventuale esistenza di un diritto di passaggio e l’effettiva idoneità del varco al transito dei mezzi agricoli. L’amministrazione non aveva inoltre preso posizione sulla dedotta predisposizione di una piazzola per l’innesto realizzata da ANAS durante lavori di ampliamento stradale. Sono state invece respinte le censure dirette a contestare nel merito la pericolosità dell’accesso, poiché tale valutazione resta rimessa all’amministrazione nella riedizione del potere. L’annullamento non comporta quindi l’obbligo di autorizzare l’accesso: ANAS dovrà svolgere una nuova istruttoria e potrà nuovamente valutare i profili di sicurezza e imporre eventuali prescrizioni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 285/1992

    “Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”; “Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo”; “Nel caso di proprietà naturalmente incluse [...] l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere [...]”

    La disposizione consente di superare l’interclusione del fondo mediante un accesso autorizzato, purché siano garantite le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione; la relativa valutazione tecnica spetta all’ente proprietario della strada.

  • art. 45 d.P.R. 495/1992

    L’Ente gestore della strada “può negare l'autorizzazione [...] quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione”

    Il diniego è possibile per ragioni di sicurezza e fluidità della circolazione, anche con riferimento ad accessi esistenti, ma presuppone una valutazione amministrativa fondata su un’adeguata istruttoria.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni presentate dall’interessato a seguito del preavviso di rigetto devono essere effettivamente esaminate dall’amministrazione, soprattutto quando incidono sui presupposti fattuali del diniego.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione deve concludere il procedimento mediante una decisione adeguatamente istruita e motivata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve esporre in modo coerente le ragioni della decisione e confrontarsi con gli elementi forniti dall’interessato.

Massime di principio

  • La valutazione dell’ente proprietario della strada sull’autorizzazione o regolarizzazione di un accesso privato è tecnico-discrezionale e deve essere orientata alla sicurezza e alla fluidità della circolazione; il giudice amministrativo può sindacarla quando emerga un palese travisamento dei fatti o una macroscopica irrazionalità o incongruenza.
  • Quando il diniego di un accesso privato si fonda sull’esistenza di una viabilità alternativa, l’amministrazione deve verificare concretamente la natura pubblica, vicinale o privata della viabilità, l’esistenza di eventuali diritti di passaggio e l’effettiva idoneità dell’accesso al transito necessario per raggiungere il fondo.
  • Le osservazioni presentate nel procedimento ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 impongono all’amministrazione un confronto istruttorio e motivazionale effettivo sui fatti rilevanti prospettati dall’interessato; il loro rigetto apodittico determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • L’annullamento di un diniego di autorizzazione per difetto di istruttoria non attribuisce automaticamente il titolo richiesto: l’amministrazione conserva il potere di rieditare il provvedimento, rivalutando i profili di sicurezza e imponendo, se necessario, specifiche opere o prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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