Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cooperativa per il recupero di quanto pagato in relazione a una polizza fideiussoria collegata al pagamento differito di generi di monopolio (tabacchi e biglietti lotterie). Il debitore principale, titolare di una rivendita, aveva subito nel 2001 gli effetti di una rapina al carico trasportato verso le tabaccherie; la cooperativa aveva poi versato somme al creditore della fornitura e aveva chiesto il rimborso al rivenditore. L’opposizione al decreto fu rigettata in primo grado e l’appello confermò la decisione. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme su fideiussione, cessione del credito e onere della prova, contestando che la cooperativa avesse un titolo per pagare ETINERA invece di E.T.I. e quindi per agire in restituzione; 2) violazione dell’art. 342 c.p.c., per asserita mancata specificità della motivazione d’appello sul punto della mancata comunicazione della rapina e del rifiuto assicurativo; 3) violazione delle regole sulle presunzioni, censurando il ragionamento inferenziale sulla doppia fatturazione e sulla consegna della merce; 4) violazione degli artt. 1175, 1375, 1936 e 1952 c.c., sostenendo che il fideiussore aveva agito senza preavviso impedendogli di opporre eccezioni e in violazione della buona fede; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno da revoca del fido; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che, a prescindere dalla questione del rapporto tra E.T.I. ed ETINERA, era decisivo che il pagamento effettuato dalla fideiussore avesse estinto un debito che il ricorrente aveva comunque verso E.T.I.; ha inoltre valorizzato il principio secondo cui il fideiussore che paga un debito altrui, in presenza di un rapporto preesistente con il debitore, può agire in surroga per il rimborso di quanto versato, senza che sia necessario che il solvens fosse tenuto verso il medesimo accipiens per la medesima causa debendi. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano efficacemente la ratio decidendi complessiva della sentenza impugnata, fondata sulla doppia fatturazione e sulla necessità della seconda autorizzazione al prelievo; inoltre, il ricorrente non aveva dimostrato quali eccezioni concrete avrebbe potuto opporre al creditore e come il mancato preavviso gli avesse impedito di formularle. Il quarto motivo è stato respinto perché il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare e provare le eccezioni che avrebbe potuto opporre e non ha chiarito a che titolo avrebbe potuto far valere eccezioni verso le compagnie assicurative. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, trattandosi di asserita omessa pronuncia non adeguatamente riportata e priva di decisività dedotta. Il sesto motivo è stato qualificato come non motivo, poiché mirava solo a far cadere la statuizione sulle spese per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per l’onere della prova: chi contesta un fatto impeditivo o estintivo deve provarlo, e il ricorrente non ha dimostrato le eccezioni che assumeva di poter opporre.
art. 2556 c.c.
Richiamato nel primo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione.
art. 2559 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nel caso concreto.
art. 1936 c.c.
Norma sulla fideiussione richiamata per ribadire accessorietà e contenuto dell’obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale.
art. 1950 c.c.
Richiamato in tema di regresso del fideiussore verso il debitore principale dopo il pagamento.
art. 1952 c.c.
Il preavviso al debitore non è condizione per la ripetizione; il debitore deve allegare e provare quali eccezioni avrebbe potuto opporre e che il mancato avviso gli abbia impedito di farlo.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la specificità dei motivi di appello; il motivo è stato però ritenuto inammissibile nel ricorso perché non coglieva la ratio della decisione impugnata.
art. 2727 c.c.
Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni semplici, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse scalfito il ragionamento presuntivo nella sua interezza.
art. 1175 c.c.
Richiamato per dedurre una violazione della buona fede nella gestione del pagamento; la censura non è stata accolta.
art. 1375 c.c.
Richiamato per sostenere che il fideiussore avrebbe dovuto comportarsi secondo correttezza e buona fede; la Corte non ha ravvisato violazione decisiva.
art. 1203 c.c.
La Corte ha ricondotto il diritto del fideiussore al rimborso nell’area della surrogazione: è sufficiente un rapporto giuridico preesistente tra solvens e debitore e un interesse giuridicamente qualificato all’estinzione del debito.
art. 112 c.p.c.
Per dedurre l’omessa pronuncia occorre indicare in modo puntuale la domanda o eccezione rimasta inevasa e la sua decisività; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è stata qualificata come non motivo, perché mirava solo all’effetto riflesso dell’eventuale accoglimento del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione, richiamata nel procedimento di trattazione.
art. 336 c.p.c.
Richiamato in tema di caducazione automatica delle statuizioni dipendenti dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto fideiussorio, il pagamento del debito principale da parte del fideiussore può fondare il diritto di rimborso verso il debitore anche se vi sono contestazioni sul soggetto accipiens, quando non sia seriamente contestato che il pagamento abbia estinto il debito del garantito.
- Ai fini della surrogazione ex art. 1203 c.c. non è necessario che il solvens fosse obbligato verso il medesimo creditore per la stessa causa debendi; è sufficiente un rapporto giuridico preesistente con il debitore e un interesse qualificato all’estinzione dell’obbligazione.
- Il debitore che si oppone alla richiesta di rimborso del fideiussore deve allegare e provare in modo specifico quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore e come il mancato preavviso gli abbia concretamente impedito di farlo.
- L’obbligo di preavviso del fideiussore non è, di regola, una condizione di proponibilità dell’azione di regresso o surroga; rileva solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto derivante dall’omessa comunicazione.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non riproduce puntualmente la domanda o eccezione asseritamente non esaminata e non ne mostra la decisività.
- È inammissibile la censura che colpisce solo una parte isolata del ragionamento del giudice di merito senza confrontarsi con l’intera ratio decidendi della decisione impugnata.
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