Cassazione Civile, Ordinanza n. 20359/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del consorzio, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente avverso la cartella. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente a rifondere al consorzio le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di una cartella di pagamento per contributi consortili relativi agli anni 2009-2012. Il consorzio sosteneva che gli immobili della contribuente ricadevano nel perimetro di contribuenza e che il piano di classifica era stato validamente approvato nel 2006 dal consiglio dell'allora comunità montana, poi sostituita dall'unione dei comuni e infine dal consorzio ricorrente. La CTR aveva invece ritenuto illegittimo l'intero procedimento sul presupposto che il piano di classifica e il perimetro di contribuenza fossero stati approvati da una inesistente 'commissione provvisoria' o comunque da organo incompetente, e da ciò aveva fatto discendere anche l'insufficienza della prova del beneficio arrecato al fondo. Con il primo motivo il consorzio denunciava omesso esame e illogicità della sentenza per aver attribuito rilievo a una commissione mai esistita e per non aver considerato che gli atti erano stati approvati dal consiglio della comunità montana. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 860 c.c. e all'art. 10 del r.d. n. 215/1933, sostenendo che, essendo pacifici perimetro e piano di classifica e non avendo la contribuente contestato specifici inadempimenti del piano, l'onere di provare l'insussistenza del beneficio gravava sulla contribuente e non sul consorzio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo dell'effettiva competenza dell'organo che aveva approvato gli atti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione delle regole sull'onere della prova in materia di contributi consortili.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova del difetto di beneficio non grava sul consorzio quando esistono perimetro di contribuenza e piano di classifica validamente approvati e includenti l'immobile del contribuente.
art. 860 c.c.
il vantaggio diretto e immediato per il fondo costituisce presupposto dell'obbligo di contribuzione consortile, ma in presenza di piano di classifica e perimetro legittimi tale beneficio si presume.
art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
è richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo nei consorzi di bonifica, con beneficio presunto nei casi di piano e perimetro validamente adottati.
art. 15 l.r. Toscana n. 34/1994
individua il perimetro di contribuenza, cioè gli immobili che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica.
art. 17 l.r. Toscana n. 34/1994
definisce il piano di classifica, che individua i benefici, i parametri di quantificazione e l'indice di contribuenza.
art. 23 l.r. Toscana n. 34/1994
attribuiva al consiglio dei delegati la competenza a deliberare sui criteri di classifica, sul perimetro di contribuenza e sul piano di classifica nel nuovo assetto consortile.
art. 384 c.p.c.
la Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dopo la cassazione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili, quando il perimetro di contribuenza e il piano di classifica risultano validamente approvati e comprendono l'immobile del contribuente, il beneficio derivante dalle opere di bonifica si presume e l'onere di contestare specificamente l'insussistenza del dovere contributivo grava sul contribuente.
- Se manca il perimetro di contribuenza, manca il piano di classifica oppure l'immobile non è stato valutato in esso, il consorzio deve provare la qualità di proprietario dell'immobile nel comprensorio e il concreto beneficio derivante dalle opere eseguite.
- L'erronea attribuzione ad un organo incompetente dell'approvazione di perimetro di contribuenza e piano di classifica non può fondare la declaratoria di illegittimità della pretesa se dagli atti risulta invece che essi furono approvati dall'organo effettivamente competente.
- Il contribuente che impugna la cartella esattoriale non può limitarsi a contestazioni generiche sul difetto di motivazione o su una asserita assenza di beneficio, ma deve allegare e provare specifici inadempimenti delle prescrizioni contenute nel piano di classifica, come l'inesecuzione o il non funzionamento delle opere previste.
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