Sentenza n. 9176/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento: - del Decreto della Regione Toscana n. 24681 in data 14 12 22 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9ter, comma 9bis del D.L. 78/2015” e dei relativi allegati, nonché della comunicazione di avvio del procedimento; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi comprese per quanto occorrer possa delle seguenti delibere citate dal provvedimento regionale: “deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR”; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell’articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi alla determinazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Toscana che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti regionali presupposti, nonché il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'intesa del 28 settembre 2022, deducendo profili di illegittimità del meccanismo del cosiddetto payback sui dispositivi medici. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere dopo avere versato la quota ridotta prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento della quota ridotta, infatti, non soddisfa la domanda demolitoria, originariamente diretta a ottenere l'annullamento degli atti e a non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e per l'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Il pagamento della quota ridotta previsto dalla disposizione ha reso certa e definitiva l'inutilità della sentenza, determinando il venir meno dell'interesse concreto della ricorrente alla decisione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., quale fondamento della compensazione integrale delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere in una domanda di annullamento presuppone il venir meno dell'atto impugnato, in particolare mediante annullamento d'ufficio, e non può essere dichiarata per il solo fatto che il ricorrente abbia eseguito spontaneamente la prestazione richiesta dall'amministrazione.
- Quando il ricorrente, dopo avere impugnato un atto per evitare qualsiasi pagamento, versa successivamente una somma — anche in misura ridotta — il pagamento può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, qualora renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, pur non soddisfacendo la domanda di annullamento.
- La sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando, per effetto di fatti sopravvenuti, non permane alcuna utilità concreta e attuale derivante dalla decisione sul merito della domanda principale.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale integrano eccezionali ragioni.
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