Cassazione Penale, Sentenza n. 46248/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Civitavecchia (10.11.2021) relativo a somme presenti su conto corrente intestato alla EC EVENTI s.r.l., acquisito nell'ambito di indagini per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) a carico di Marchetti Catia. Il ricorso articolava due motivi: (1) incompetenza territoriale del GIP di Civitavecchia (si sosteneva la competenza del Tribunale di Viterbo o, in alternativa, di Roma) per irregolare applicazione dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 8 c.p.p.; (2) illegittimità del sequestro su beni intestati a soggetto diverso dall'indagato (società EC EVENTI), deducendo che la mera qualità di legale rappresentante e una delega ad operare sul conto non bastano di per sé a dimostrare la "disponibilità" delle somme per finalità estranee alla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo infondato: il Tribunale aveva correttamente ritenuto la competenza territoriale del foro di Civitavecchia applicando l'art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione del reato, individuato nell'invio telematico degli F24 dallo studio della consulente) e, in via subordinata, il criterio del luogo di accertamento previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000. Il secondo motivo è stato invece accolto: la motivazione del Tribunale del riesame è risultata insufficiente perché non ha approfondito i rapporti societari e le modalità concrete di gestione del conto da parte dell'indagata; la sola delega ad operare non è automaticamente idonea a dimostrare, quando il conto è intestato a una persona giuridica, la disponibilità delle somme per finalità estranee alla gestione societaria. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata in relazione al secondo motivo e il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma che disciplina il decreto di sequestro preventivo: la misura impugnata era un sequestro preventivo finalizzato alla confisca
artt. 81, 110 cod. pen.
riferimenti alla partecipazione e concorso nel reato contestato all'indagata
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
fattispecie sostanziale contestata (indebita compensazione); rilevante per la determinazione della competenza e per l'oggetto del sequestro
art. 18 d.lgs. 74/2000
"Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato"
stabilisce la regola speciale per la competenza territoriale nei reati tributari: applicazione sequenziale dei commi 2/3, poi art. 8 c.p.p., poi il luogo di accertamento
art. 8 cod. proc. pen.
criterio generale di competenza per luogo di consumazione del reato; è stato applicato per individuare la competenza in relazione all'invio degli F24
art. 9 cod. proc. pen.
riferito al luogo di residenza/domicilio personale: non richiamato da art. 18 e quindi non rilevante per la competenza nell'ipotesi in esame
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
richiamato in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente quale cornice normativa e oggetto di principi giurisprudenziali richiamati
art. 322-ter cod. pen.
richiamato nella parte interpretativa con riferimento al concetto di "disponibilità" del bene ai fini del sequestro: la disponibilità può desumersi dalla delega ma, se il conto è societario, occorrono elementi aggiuntivi che dimostrino l'effettiva signoria di fatto da parte dell'indagato
Massime di principio
- In materia tributaria, per determinare la competenza territoriale si applica prioritariamente l'art. 18 d.lgs. 74/2000: verificare prima i commi specifici (domicilio fiscale, emissione di documenti etc.), poi l'art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione) e infine il luogo di accertamento se gli altri criteri non risultano applicabili.
- Il "luogo di accertamento" va inteso come la sede dell'ufficio in cui è stata compiuta una effettiva attività valutativa e delibativa sugli elementi che configurano la violazione, non semplicemente il luogo di acquisizione materiale dei documenti.
- Quando si dispone il sequestro preventivo di somme poste su conto intestato a una persona giuridica il fatto che l'indagato sia legale rappresentante o detenga una delega ad operare non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la disponibilità delle somme per finalità estranee alla società: la procura deve allegare e dimostrare elementi concreti di uso personale o di operazioni estranee all'oggetto sociale.
- Occorre sempre esaminare il contenuto della delega (limiti, poteri), i rapporti societari, la documentazione contabile e le operazioni compiute per verificare se l'indagato ha esercitato una signoria di fatto sulle somme (prelievi per fini personali, pagamenti a terzi estranei, operazioni avulse dall'attività sociale).
- In sede cautelare l'onere di fornire elementi che fondino, con probabilità ragionevole, la disponibilità dei beni al fine della confisca per equivalente grava sulla pubblica accusa; l'insufficienza della motivazione su questi punti può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
- Se l'atto impugnato presenta errori sul piano della motivazione (sia sulla competenza territoriale sia sull'accertamento della disponibilità), il giudice di legittimità può annullare l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito l'approfondimento degli elementi probatori richiesti.
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