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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1406

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1406 della Commissione del 26 agosto 2021 che deroga alle disposizioni relative alla prova dell’origine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e applicabile a taluni contingenti tariffari per l’importazione di carni di pollame e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi di formaggi disponibili per i titoli di esportazione verso gli USA

Normativa europea32021R1406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea agli obblighi di prova dell’origine per specifici contingenti tariffari di importazione di carni di pollame, al fine di evitare blocchi nelle operazioni doganali derivanti dalle difficoltà di rilascio dei certificati di origine. Contestualmente, aggiorna i quantitativi annui disponibili per determinati contingenti di esportazione di formaggi verso gli USA, in adeguamento alle modifiche pubblicate dalle autorità statunitensi dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Deroga temporanea alla prova dell’origine per alcuni contingenti tariffari di importazione di carni di pollame e aggiornamento dei quantitativi dei contingenti di formaggi esportabili verso gli USA.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri, alle autorità doganali e agli operatori economici che utilizzano i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420 per l’importazione di carni di pollame, nonché agli operatori dell’UE interessati ai contingenti di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti indicati nell’allegato XIV.5, parte B1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La deroga sulla prova dell’origine vale per il periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2021; la modifica dei quantitativi dei contingenti per i formaggi si applica con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, prima del periodo di presentazione delle domande del 1º settembre 2021. Sono esclusi gli altri contingenti o prodotti non espressamente menzionati.

Deroga alla prova dell’origine e modifica dei contingenti per il settore agroalimentare

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1406 della Commissione interviene sul sistema di gestione dei contingenti tariffari disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La misura nasce da due esigenze distinte: da un lato, evitare che le difficoltà incontrate da taluni paesi terzi nel rilascio dei certificati di origine impediscano l’immissione in libera pratica di carni di pollame; dall’altro, adeguare i quantitativi dei contingenti di esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti alle nuove quote pubblicate dall’amministrazione USA.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama, tra le basi giuridiche, il regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento (UE) n. 510/2014, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per le regole doganali in materia di prova dell’origine. Nei considerando si evidenzia che le nuove norme introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 imponevano, per alcuni contingenti di carni di pollame, la dimostrazione dell’origine tramite i certificati previsti dagli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447; poiché alcuni operatori non erano in grado di ottenerli, si rendeva necessaria una deroga temporanea per preservare il flusso delle merci.

Ambito della deroga sulla prova dell’origine

L’articolo 1 stabilisce una deroga limitata ai contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420. In luogo del certificato di origine, le autorità doganali possono richiedere qualsiasi prova alternativa ritenuta necessaria per dimostrare l’origine dei prodotti. La deroga vale solo se gli operatori non sono in grado di fornire il certificato di origine richiesto dal regime ordinario e si applica nel periodo compreso tra il 1º giugno e il 31 dicembre 2021.

Aggiornamento dei contingenti di formaggi verso gli Stati Uniti

L’articolo 2 sostituisce la tabella dell’allegato XIV.5, parte B1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La modifica recepisce i nuovi quantitativi dei contingenti di importazione per il formaggio pubblicati dagli Stati Uniti il 6 luglio 2021, adeguati a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Il considerando rileva che l’aggiornamento era necessario prima del 1º settembre 2021, data di inizio del periodo di presentazione delle domande.

Contenuto dell’allegato

L’allegato elenca i gruppi di contingenti e i relativi quantitativi annui disponibili, espressi in chilogrammi, distinguendo ove pertinente tra le categorie "Tokyo" e "Uruguay". I gruppi interessati sono:

  • gruppo 16: "Not specifically provided for (NSPF)";
  • gruppo 17: "Blue Mould";
  • gruppo 18: "Cheddar";
  • gruppo 20: "Edam/Gouda";
  • gruppo 21: "Italian type";
  • gruppo 22: "Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation";
  • gruppo 25: "Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation".

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione retroattiva dell’articolo 1 al 1º giugno 2021 risponde all’esigenza di coprire il periodo in cui i nuovi requisiti documentali avevano già creato difficoltà operative. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Deroga alla prova dell’origine per le carni di pollame

Per i contingenti tariffari con numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420, in deroga all’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le autorità doganali possono accettare qualsiasi prova alternativa necessaria a dimostrare l’origine dei prodotti qualora gli operatori non siano in grado di fornire il certificato di origine previsto dagli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447. La deroga opera nel periodo dal 1º giugno al 31 dicembre 2021.

Modifica dei contingenti di esportazione di formaggi verso gli USA

La tabella dell’allegato XIV.5, parte B1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è sostituita. Sono aggiornati i quantitativi annui disponibili per i contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti, con indicazione dei gruppi e dei quantitativi in kg, tra cui: gruppo 16 (NSPF), gruppo 17 (Blue Mould), gruppo 18 (Cheddar), gruppo 20 (Edam/Gouda), gruppo 21 (Italian type), gruppo 22 (Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation) e gruppo 25 (Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation), distinti per le quote 'Tokyo' e 'Uruguay' ove previste.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica retroattivamente dal 1º giugno 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedoganecontingenti tariffariscambi internazionali

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