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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1401

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione del 25 agosto 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari

Normativa europea32021R1401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro di gestione di diversi contingenti tariffari agricoli dell’Unione per recepire gli effetti di accordi internazionali conclusi con Argentina e Thailandia a seguito della Brexit. Interviene sia sul sistema dei contingenti con titoli di importazione sia su quelli gestiti secondo il criterio cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Modifica quantitativi, origini ammesse, dazi applicabili e istituisce nuovi contingenti per taluni prodotti, prevedendo anche regole transitorie per i periodi contingentali già in corso. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica le norme UE di gestione di alcuni contingenti tariffari di importazione agricoli, adeguando quantitativi, origine e modalità di assegnazione per contingenti collegati agli accordi con Argentina e Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che importano nell’Unione europea prodotti agricoli e taluni prodotti trasformati soggetti a contingenti tariffari gestiti con titoli di importazione o secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Incide sui contingenti tariffari disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, con effetti su specifici numeri d’ordine e su determinati periodi contingentali, anche in corso alla data di entrata in vigore. Rilevano in particolare importazioni da Argentina, Thailandia e da tutti i paesi terzi con esclusioni specifiche; sono previste esclusioni o limitazioni per singoli contingenti e regole transitorie per periodi già iniziati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione

Il regolamento adegua, con effetto immediato, la disciplina di vari contingenti tariffari agricoli dell’Unione per recepire modifiche concordate con Argentina e Thailandia nell’ambito dei negoziati successivi al recesso del Regno Unito. L’intervento riguarda sia il sistema dei contingenti gestiti con titoli di importazione sia quello fondato sul criterio cronologico "primo arrivato, primo servito", con aggiornamenti di quantitativi, origini ammesse, dazi e nuove aperture contingentarie.

Contesto e finalità

La Commissione richiama i regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 1306/2013 e n. 510/2014 quale base giuridica per intervenire sulle modalità di gestione dei contingenti tariffari. I considerando evidenziano che gli accordi con Thailandia e Argentina, conclusi dal Consiglio con le decisioni (UE) 2021/1234 e 2021/1213, modificano le concessioni dell’elenco CLXXV dell’UE e rendono necessario un aggiornamento coerente dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

Ambito applicativo

L’atto incide su importazioni di prodotti agricoli e di taluni prodotti trasformati sottoposti a contingenti tariffari. Le modifiche interessano specifici numeri d’ordine relativi a cereali, ortofrutticoli, succhi e mosti d’uva, carni bovine, ovine e caprine, nonché carni di pollame. Alcuni contingenti sono aperti a tutti i paesi terzi con esclusioni specifiche; altri sono riservati all’Argentina o disciplinati con regole particolari di origine e di prova documentale.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

Vengono soppressi gli articoli 38 e 40 del regolamento 2020/761 e aggiornati vari allegati. In particolare:

  • sono eliminati i contingenti 09.4099 e 09.4104;
  • è introdotto il contingente 09.4288 per prodotti ortofrutticoli freschi o refrigerati originari dell’Argentina, codice NC 0703 20 00;
  • sono introdotti i contingenti 09.4289 e 09.4290 per prodotti di pollame originari dell’Argentina;
  • sono aggiornati numerosi quantitativi di contingenti già esistenti, inclusi quelli identificati dai numeri d’ordine 09.4131, 09.4168, 09.4212, 09.4213, 09.4215, 09.4254, 09.4255, 09.4257 e 09.4412.

Per il contingente 09.4288, il periodo contingentale va dal 1º giugno al 31 maggio, con sottoperiodi dal 1º giugno al 31 agosto, dal 1º settembre al 30 novembre, dal 1º dicembre al 28 o 29 febbraio e dal 1º marzo al 31 maggio. Il quantitativo complessivo è pari a 19 147 000 kg, con dazio del 9,6 % ad valorem, cauzione di 60 EUR per 1 000 kg e titolo trasferibile.

Per i contingenti 09.4289 e 09.4290, il regolamento prevede:

  • origine Argentina;
  • domanda di titoli secondo gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento 2020/761;
  • prova dell’origine da esibire in sede di immissione in libera pratica, secondo gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447;
  • cauzione di 50 EUR per 100 kg;
  • trasferibilità del titolo;
  • quantitativo di riferimento e registrazione nella banca dati LORI.

Il contingente 09.4289 riguarda i codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70, per 2 080 000 kg complessivi, ripartiti al 25 % per ciascun sottoperiodo trimestrale, con dazio pari a 0 EUR. Il contingente 09.4290 riguarda il codice ex 0210 99 39, per 456 000 kg, con dazio del 15,4 %.

Regime dei quantitativi e delle origini

Il regolamento aggiorna anche alcuni contingenti di altri settori. In particolare, per il contingente 09.0138 nel settore dei cereali il quantitativo passa a 307 105 000 kg. Nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del vino è inserito il nuovo contingente 09.0067 per succhi e mosti d’uva con origine in tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito, per 2 525 000 kg di peso netto, con periodo dal 1º settembre al 31 agosto e dazi differenziati per codice NC.

Nel settore delle carni bovine, i contingenti 09.0161 e 09.0162 vedono ridursi il dazio contingente dal 20 % al 15 % ad valorem, mentre per i contingenti 09.0163 e 09.0164 la percentuale passa dal 20 % al 15 %. Nel settore ovino e caprino, il quantitativo dei contingenti 09.2101, 09.2102 e 09.2011 è aumentato a 19 090 000 kg.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

L’articolo 7 viene riscritto quanto al titolo e alla definizione dei prodotti interessati dai contingenti 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129, precisando che per i prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono quelli diversi dai pellets ottenuti da farine e semolini dello stesso codice.

L’allegato I del regolamento 2020/1988 è aggiornato con nuovi quantitativi e con l’inserimento o la modifica di contingenti rilevanti, tra cui:

  • 09.0138 nei cereali, con quantitativo aggiornato;
  • 09.0067 per succhi e mosti d’uva;
  • riduzione dei contingenti con origine limitata a tutti i paesi terzi ad esclusione di Brasile, Thailandia, Argentina e Regno Unito, come nel caso dei numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono essenziali per la gestione dei periodi in corso. Per i contingenti 09.4099 e 09.4104 gli articoli 38 e 40 del regolamento 2020/761 restano applicabili fino alla fine dei rispettivi periodi contingentali in corso. Inoltre, se il periodo contingentale è già iniziato e il quantitativo viene modificato, la differenza fra nuovo quantitativo e quantitativi già assegnati è resa disponibile per le domande successive; nei sottoperiodi la differenza è ripartita in parti uguali tra quelli residui.

Per il sistema "primo arrivato, primo servito", il quantitativo disponibile per il resto del periodo in corso è pari alla differenza tra nuovo quantitativo e quantitativi già assegnati prima dell’entrata in vigore. In caso di aumento e di esaurimento del quantitativo precedente, la differenza è assegnata secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali; gli operatori che avevano importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore hanno diritto al rimborso della differenza di dazio. In caso di riduzione, gli operatori non devono pagare il dazio pieno per i quantitativi importati che eccedono i nuovi volumi disponibili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche al regolamento 2020/1988 si applicano anche ai periodi contingentali già in corso; quelle al regolamento 2020/761 si applicano dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore, con alcune eccezioni che decorrono solo dai periodi contingentali successivi. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento (UE) 2020/761

Sono soppressi gli articoli 38 e 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e sono modificati gli allegati I, II, III, VI e XII. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la soppressione dei contingenti con numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104, l’introduzione del contingente 09.4288 per prodotti ortofrutticoli dall’Argentina e dei contingenti 09.4289 e 09.4290 per carni di pollame dall’Argentina, nonché l’aggiornamento di quantitativi di diversi contingenti già esistenti.

Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988

L’articolo 7 è modificato con una nuova rubrica e una nuova definizione per i contingenti 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129: per i prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono quelli diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini dello stesso codice. È inoltre modificato l’allegato I, con aggiornamenti di quantitativi e l’inserimento di nuovi contingenti o nuove condizioni di gestione.

Disposizioni transitorie sui contingenti in corso

Per i contingenti 09.4099 e 09.4104 continuano ad applicarsi gli articoli 38 e 40 del regolamento (UE) 2020/761 fino alla fine dei periodi contingentali in corso. Se un periodo contingentale è già iniziato alla data di entrata in vigore e il quantitativo viene modificato, la differenza tra nuovo quantitativo e quantitativi già assegnati è resa disponibile per le domande successive; nei sottoperiodi, la differenza è ripartita in parti uguali tra i sottoperiodi residui.

Regole transitorie per il sistema primo arrivato, primo servito

Per il regolamento (UE) 2020/1988 il quantitativo disponibile per la parte residua del periodo contingentale in corso è pari alla differenza tra il nuovo quantitativo e quanto già assegnato prima dell’entrata in vigore. In caso di aumento, se il periodo è già iniziato e il quantitativo precedente è esaurito, la differenza è assegnata in ordine cronologico di accettazione della dichiarazione doganale; gli operatori che avevano importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore hanno diritto al rimborso della differenza di dazio. In caso di riduzione, gli operatori non devono corrispondere il dazio pieno per i quantitativi che eccedono i nuovi volumi disponibili.

Nuovo contingente 09.4288 per ortofrutticoli dall’Argentina

È istituito un contingente tariffario per prodotti ortofrutticoli freschi o refrigerati del codice NC 0703 20 00 originari dell’Argentina, con periodo contingentale dal 1º giugno al 31 maggio e quattro sottoperiodi. Il quantitativo è pari a 19 147 000 kg, con distribuzione temporale specifica; il dazio contingente è del 9,6 % ad valorem, la cauzione è 60 EUR per 1 000 kg, il titolo è trasferibile e la durata è disciplinata dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2020/761.

Nuovi contingenti 09.4289 e 09.4290 per carni di pollame dall’Argentina

Sono istituiti due contingenti per prodotti originari dell’Argentina: 09.4289 per polli dei codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70, con quantitativo di 2 080 000 kg e dazio 0 EUR; 09.4290 per carni di pollame salate o in salamoia del codice ex 0210 99 39, con quantitativo di 456 000 kg e dazio del 15,4 %. Per entrambi sono previste domanda di titoli secondo gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) 2020/761, prova dell’origine al momento dell’immissione in libera pratica, cauzione di 50 EUR per 100 kg, trasferibilità del titolo, quantitativo di riferimento e registrazione LORI.

Aggiornamenti di quantitativi in altri contingenti del regolamento 2020/761

Sono modificati diversi quantitativi, tra cui 09.4131 da 269 214 000 kg a 276 440 000 kg, 09.4168 da 26 581 000 kg a 28 360 000 kg, 09.4212 da 68 385 000 kg a 81 968 000 kg, 09.4213 da 824 000 kg a 368 000 kg, 09.4215 da 109 441 000 kg a 53 866 000 kg, 09.4254 da 8 019 000 kg a 2 435 000 kg, 09.4255 da 1 162 000 kg a 1 940 000 kg, 09.4257 da 0 kg a 10 000 kg e 09.4412 da 2 868 000 kg a 788 000 kg. Per alcuni contingenti è aggiornata anche l’origine ammessa, escludendo Brasile, Thailandia, Argentina e Regno Unito.

Contingenti per succhi e mosti d’uva dall’Argentina

È inserito il contingente 09.0067 per succo e mosto di uva destinati alla produzione di succo di uva o di altri prodotti non vitivinicoli, con origine Argentina e quantitativo di 2 525 000 kg di peso netto. Il contingente è gestito dal 1º settembre al 31 agosto, non prevede sottoperiodi né prova di origine, applica dazi differenziati per codice NC e richiede una cauzione pari alla differenza tra il dazio contingente e l’aliquota erga omnes.

Contingenti per carni bovine e ovine/caprine

Per i contingenti 09.0161 e 09.0162 il dazio contingente scende dal 20 % ad valorem al 15 % ad valorem; per i contingenti 09.0163 e 09.0164 il 20 % è sostituito dal 15 %. Per i contingenti ovini e caprini con numeri d’ordine 09.2101, 09.2102 e 09.2011 il quantitativo passa da 17 006 000 kg a 19 090 000 kg.

Entrata in vigore e decorrenza delle modifiche

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche al regolamento 2020/1988 si applicano anche ai periodi contingentali in corso; quelle al regolamento 2020/761 si applicano dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore, salvo alcune variazioni che valgono solo per i periodi contingentali iniziati dopo l’entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecommercio internazionaledazi doganalicontingenti tariffariimportazioni

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