Regolamento (UE) 2021/2066
Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione del 25 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, precisando come si applica l’obbligo di sbarco per il periodo 2022-2024. Stabilisce alcune esenzioni fondate sul tasso di sopravvivenza per specifiche specie e attrezzi, nonché esenzioni de minimis entro percentuali massime di rigetto per determinate catture. Il testo recepisce la valutazione scientifica dello CSTEP e le raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati, bilanciando obbligo di sbarco, selettività degli attrezzi e difficoltà pratiche di gestione.
Modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, con esenzioni legate al tasso di sopravvivenza e de minimis per il periodo 2022-2024.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale, secondo le sottozone geografiche CGPM indicate all’articolo 2 (sottozone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12). Riguarda i pescherecci dell’Unione che catturano gli stock/specie elencati, con specifiche distinzioni in base agli attrezzi di pesca utilizzati. Sono previste esenzioni limitate nel tempo e per specie/attrezzi determinati; il regolamento si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Le catture rientranti nelle esenzioni devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura, secondo le condizioni previste. Il regolamento non disciplina altri mari o altre attività di pesca non demersali.
Obbligo di sbarco nel Mar Mediterraneo occidentale
Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 integra il regolamento (UE) 2019/1022, che istituisce il piano pluriennale per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale. La finalità è disciplinare in modo puntuale l’attuazione dell’obbligo di sbarco previsto dalla politica comune della pesca, tenendo conto delle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e della valutazione scientifica dello CSTEP.
Ambito di applicazione
Il provvedimento si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale. Per delimitare tale area rinvia alle sottozone geografiche della CGPM elencate all’articolo 2: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12. Il regolamento riguarda i pescherecci dell’Unione impegnati nelle catture delle specie indicate, con differenziazione in funzione degli attrezzi di pesca impiegati.
Base normativa e contesto scientifico
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022. Nei considerando la Commissione richiama le consultazioni svolte nell’ambito del gruppo ad alto livello Pescamed, la valutazione dello CSTEP e le difficoltà operative della pesca nel Mediterraneo occidentale: catture contemporanee di specie diverse, forte variabilità dei quantitativi, presenza di flotte di piccole dimensioni e punti di sbarco distribuiti lungo la costa, con conseguenti costi elevati di gestione delle catture indesiderate.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
L’articolo 3 prevede diverse esenzioni dall’obbligo di sbarco per le specie per le quali la Commissione ritiene dimostrati, o ragionevolmente dimostrati, alti tassi di sopravvivenza dei rigetti.
- Cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD): esenzione fino al 31 dicembre 2022.
- Vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD): esenzione fino al 31 dicembre 2022.
- Vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD): esenzione fino al 31 dicembre 2022.
- Scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX): esenzione nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre di ogni anno, fino al 31 dicembre 2024.
- Scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX): esenzione fino al 31 dicembre 2024.
- Occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX): esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- Astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX): esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- Aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX): esenzione fino al 31 dicembre 2023.
Per le catture effettuate nelle condizioni sopra indicate, il regolamento impone il rilascio immediato nella zona di cattura. Inoltre, per cappasanta e vongole gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare entro il 1o maggio 2022 dati supplementari sui rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente; lo CSTEP deve valutarli entro il 31 luglio 2022.
Esenzioni de minimis
L’articolo 4 introduce esenzioni de minimis, consentendo il rigetto in mare entro percentuali massime del totale delle catture annue di determinate specie. Le percentuali si applicano in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- 5 % nel 2022 e nel 2023 per nasello (Merluccius merluccius) e triglie (Mullus spp.) catturati con reti a strascico.
- 1 % nel 2022 e nel 2023 per nasello e triglie catturati con reti da imbrocco e tramagli.
- 5 % nel 2022 e nel 2023 per un elenco ampio di specie demersali e per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) catturati con reti a strascico.
- 3 % nel 2022 e nel 2023 per un elenco di specie demersali catturate con reti da imbrocco e tramagli.
- 1 % nel 2022 e nel 2023 per lo stesso elenco di specie catturate con ami e palangari.
Nei considerando la Commissione osserva che la complessità delle attività di pesca nel Mediterraneo occidentale giustifica un approccio de minimis combinato su più specie, anziché molte esenzioni individuali difficili da controllare. Si richiama anche l’impegno degli Stati membri ad aumentare la selettività degli attrezzi e a individuare ulteriori zone vietate alla pesca per ridurre la mortalità del novellame.
Entrata in vigore, applicazione e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore, ciò significa che le campagne di pesca nel periodo considerato devono essere programmate tenendo conto delle esenzioni e dei limiti quantitativi previsti, nonché degli obblighi di rilascio e dei termini per la trasmissione dei dati scientifici.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione in base all’articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1022 e integra tale atto fissando modalità dettagliate per l’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mar Mediterraneo occidentale.
Ambito territoriale e definizioni
L’obbligo di sbarco si applica nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale. Ai fini del regolamento, il riferimento alle sottozone geografiche CGPM è definito all’articolo 2 e il Mar Mediterraneo occidentale coincide con le sottozone 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
L’articolo 3 prevede esenzioni dall’obbligo di sbarco per specie per le quali sono dimostrati alti tassi di sopravvivenza: cappasanta (Pecten jacobaeus), vongole (Venerupis spp. e Venus spp.) catturate con draghe automatiche fino al 31 dicembre 2022; scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti a strascico nei mesi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre di ciascun anno fino al 31 dicembre 2024; scampo catturato con nasse e trappole fino al 31 dicembre 2024; occhialone (Pagellus bogaraveo) con ami e palangari fino al 31 dicembre 2023; astice (Homarus gammarus) e aragosta (Palinuridae) con reti e con nasse/trappole fino al 31 dicembre 2023.
Obbligo di rilascio immediato e aggiornamento dei dati scientifici
Le specie oggetto delle esenzioni di cui all’articolo 3, quando catturate nelle condizioni previste, devono essere rilasciate immediatamente nella zona di cattura. Inoltre, entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere alla Commissione dati supplementari e altre informazioni scientifiche pertinenti per cappasanta e vongole; lo CSTEP deve valutarli entro il 31 luglio 2022.
Esenzioni de minimis
L’articolo 4 autorizza il rigetto in mare, in deroga all’obbligo di sbarco, entro percentuali massime del totale delle catture annue per specie e attrezzo: 5 % nel 2022 e 2023 per nasello e triglie pescati con reti a strascico; 1 % nel 2022 e 2023 per nasello e triglie pescati con reti da imbrocco e tramagli; 5 % nel 2022 e 2023 per un elenco di specie demersali e gambero rosa mediterraneo pescati con reti a strascico; 3 % nel 2022 e 2023 per un elenco di specie pescate con reti da imbrocco e tramagli; 1 % nel 2022 e 2023 per il medesimo elenco di specie pescate con ami e palangari.
Durata di applicazione e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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