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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1414

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione del 27 agosto 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 relativo all’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge errori e omissioni presenti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 relativo all’autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 per galline ovaiole. Vengono rettificati il numero di identificazione dell’additivo, il nome del titolare dell’autorizzazione e le disposizioni relative all’uso nell’acqua di abbeveraggio e alla protezione degli utilizzatori. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l’adeguamento dell’etichettatura e la commercializzazione delle scorte esistenti.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 sull’autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e, in generale, alla commercializzazione e all’etichettatura del preparato di Enterococcus faecium DSM 7134, delle premiscele che lo contengono, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati a galline ovaiole. Riguarda l’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede specifici periodi transitori per prodotti prodotti ed etichettati prima del 1° dicembre 2021 e prima del 31 agosto 2022, in conformità alle regole previgenti.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 sull’autorizzazione di Enterococcus faecium DSM 7134

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 interviene per rettificare il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2021/422, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. La Commissione rileva che nell’allegato del regolamento rettificato erano presenti un errore nel numero di identificazione dell’additivo, un’omissione relativa all’uso nell’acqua di abbeveraggio e un richiamo non corretto alle misure di protezione per gli utilizzatori; viene inoltre corretto il nome del titolare dell’autorizzazione.

Ambito e finalità della rettifica

La rettifica riguarda il preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 autorizzato come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, con autorizzazione di durata decennale. La Commissione richiama il parere EFSA del 30 settembre 2020, dal quale risulta che l’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio e che, pur non essendo irritante per pelle e occhi, può essere un sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie; da qui la necessità di aggiornare le condizioni d’uso e le cautele per gli operatori.

Correzioni apportate all’allegato

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/422 con quello allegato al nuovo regolamento. Nel testo corretto compaiono:

  • il numero di identificazione dell’additivo corretto: 4b1841;
  • il titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG;
  • la categoria funzionale: additivi zootecnici, gruppo funzionale stabilizzatori della flora intestinale;
  • la specie target: galline ovaiole;
  • il termine finale dell’autorizzazione: 30 marzo 2031.

Sono inoltre precisate la composizione del prodotto e le modalità di analisi: il preparato contiene cellule vitali di Enterococcus faecium DSM 7134, in polvere o in granuli microincapsulati, con tenore minimo di 1 x 10^10 CFU/g di additivo; per il conteggio è indicato il metodo di semina per spatolamento con bile esculin azide agar (EN 15788) e per l’identificazione la PFGE.

Condizioni d’uso, sicurezza e istruzioni operative

Il nuovo allegato stabilisce le condizioni di impiego dell’additivo nei mangimi per galline ovaiole:

  • tenore minimo di 1 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%;
  • tenore minimo di 5 x 10^8 CFU/l nell’acqua di abbeveraggio;
  • obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • obbligo di assicurare una dispersione omogenea se l’additivo è utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

Quanto alla sicurezza degli utilizzatori, l’allegato richiede che gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative atte a prevenire i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Regime transitorio per la commercializzazione

L’articolo 2 introduce un periodo transitorio per evitare effetti immediati sulle scorte e consentire l’adeguamento dell’etichettatura alle condizioni corrette di autorizzazione. In particolare:

  • il preparato e le premiscele contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 1° dicembre 2021 secondo la normativa applicabile prima del 31 agosto 2021, possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte;
  • le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, nonché le premiscele di cui sopra, prodotti ed etichettati prima del 31 agosto 2022 secondo le regole previgenti, possono anch’essi essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Rettifica dell’allegato del regolamento 2021/422

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 con quello del presente regolamento, al fine di correggere errori materiali e rendere coerenti i termini dell’autorizzazione.

Correzioni sostanziali dell’allegato

Nel nuovo allegato sono corretti il numero di identificazione dell’additivo e il nome del titolare dell’autorizzazione. Sono inoltre inserite le indicazioni mancanti: l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio; se usato in tale forma, deve esserne assicurata la dispersione omogenea; le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico.

Misure di protezione per gli utilizzatori

L’allegato stabilisce che gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con adeguati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Condizioni d’uso e dosaggi

Il preparato è autorizzato come additivo zootecnico della categoria "stabilizzatori della flora intestinale" per galline ovaiole. Il dosaggio minimo indicato è pari a 1 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; per l’acqua di abbeveraggio è indicato un tenore minimo di 5 x 10^8 CFU/l. Il periodo di autorizzazione termina il 30 marzo 2031.

Periodo transitorio per l’immissione sul mercato

Ai sensi dell’articolo 2, il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, se prodotti ed etichettati prima del 1° dicembre 2021 secondo le norme applicabili prima del 31 agosto 2021, possono essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti il preparato, nonché le premiscele di cui sopra, se prodotti ed etichettati prima del 31 agosto 2022 secondo le norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza degli utilizzatorimercato interno

Testo integrale

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