Regolamento (UE) 2021/2064
Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione del 25 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga e rimodula un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nell’Adriatico e nel Mediterraneo sudorientale. La misura consente, entro limiti percentuali predeterminati, il rigetto in mare di quantitativi di determinate specie per evitare costi sproporzionati connessi al trattamento delle catture indesiderate. Il testo fissa percentuali diverse a seconda dell’area, della specie e dell’attrezzo impiegato, e impone agli Stati membri interessati di trasmettere dati supplementari e una valutazione d’impatto entro il 1° maggio 2022.
Istituzione e proroga di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per talune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale, secondo le definizioni geografiche della CGPM richiamate dal regolamento. Riguarda i pescherecci che utilizzano specifici attrezzi (in particolare reti a strascico, reti da imbrocco e tramagli, ami e palangari, e in un caso rapidi/sfogliare) e talune specie ittiche e di crostacei elencate nell’articolo 3. Non disciplina la pesca pelagica in generale, né si applica fuori dalle aree geografiche indicate o oltre il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023.
Esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nell’Adriatico e nel Mediterraneo sudorientale
Il regolamento delegato (UE) 2021/2064 integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca prorogando, per il biennio 2022-2023, una serie di esenzioni de minimis dall’obbligo di sbarco per talune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. La misura si fonda sulle prove scientifiche presentate dagli Stati membri interessati e sulla valutazione dello CSTEP, ed è giustificata dall’esigenza di evitare costi sproporzionati connessi al trattamento delle catture indesiderate, in un contesto di pesca multispecifica e di catture variabili difficili da gestire per stock singolo.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si innesta sul quadro dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che disciplina l’obbligo di sbarco. I considerando richiamano il precedente regolamento delegato (UE) 2017/86, scaduto il 31 dicembre 2021, che aveva già istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività demersali nel Mediterraneo. La Commissione prende atto delle richieste di proroga formulate dai gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed, nonché del parere scientifico del CSTEP, e considera appropriate esenzioni calibrate per area, specie e attrezzo, anche per riflettere la realtà della pesca multispecifica e la difficoltà di controllare molteplici esenzioni separate per singola specie.
Ambito territoriale e definizioni
L’applicazione riguarda esclusivamente le acque dell’Unione nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Ai fini del regolamento, il Mare Adriatico corrisponde alle sottozone geografiche CGPM 17 e 18, mentre il Mar Mediterraneo sudorientale corrisponde alle sottozone 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Le definizioni sono rilevanti per delimitare con precisione le aree in cui opera l’esenzione e per evitare estensioni interpretative oltre il perimetro geografico previsto.
Esenzione de minimis nel Mare Adriatico
Per il Mare Adriatico, il regolamento consente il rigetto in mare, in deroga all’obbligo di sbarco, entro soglie diverse a seconda delle specie e degli attrezzi utilizzati.
- Nasello (Merluccius merluccius) e triglie (Mullus spp.): fino al 5% nel 2022 e nel 2023 delle catture annue con reti a strascico.
- Le stesse specie: fino all’1% nel 2022 e nel 2023 con reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN).
- Le stesse specie: fino all’1% nel 2022 e nel 2023 con rapidi (TBB).
- Sogliola (Solea solea): fino al 3% nel 2022 e nel 2023 con reti a strascico.
- Un ampio gruppo di specie demersali e crostacei, tra cui spigola, vari saraghi, cernie, mormora, pagelli, pagro, cernia di fondale, orata e gambero rosa mediterraneo: fino al 5% nel 2022 e nel 2023 con reti a strascico.
- Lo stesso gruppo, con l’aggiunta della sogliola e con esclusione del gambero rosa mediterraneo: fino al 3% nel 2022 e nel 2023 con reti da imbrocco e tramagli.
- Il medesimo gruppo con sogliola e orata: fino all’1% nel 2022 e nel 2023 con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).
- Acciuga, sardina, sgombri e suri: fino al 5% nel 2022 delle catture accessorie annue con reti a strascico.
Esenzione de minimis nel Mar Mediterraneo sudorientale
Nel Mediterraneo sudorientale il regolamento prevede una disciplina analoga, ma con alcune differenze e con una maggiore articolazione per talune specie e attrezzi.
- Nasello e triglie: fino al 5% nel 2022 e nel 2023 con reti a strascico.
- Le stesse specie: fino all’1% nel 2022 e nel 2023 con reti da imbrocco e tramagli.
- Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris): fino al 5% nel 2022 e nel 2023 con reti a strascico.
- Un gruppo di specie demersali e crostacei, comprendente spigola, vari saraghi, cernie, mormora, pagelli, pagro, cernia di fondale, orata, scampo e sogliola: fino al 5% nel 2022 e nel 2023 con reti a strascico.
- Lo stesso gruppo, con sogliola, astice e aragosta: fino al 3% nel 2022 e nel 2023 con reti da imbrocco e tramagli; se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25% degli sbarchi totali delle attività di pesca, il limite può salire al 5%.
- Un gruppo di specie analogo, con nasello e orata: fino all’1% con ami e palangari; se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25% degli sbarchi totali delle attività di pesca, il limite può salire al 3%.
- Acciuga, sardina, sgombri e suri: fino al 5% nel 2022 delle catture accessorie annue con reti a strascico.
Obblighi informativi e verifica scientifica
Una parte centrale del testo è l’obbligo imposto agli Stati membri interessati di trasmettere alla Commissione, entro il 1° maggio 2022, dati supplementari basati sugli studi in corso, una valutazione dell’impatto dell’esenzione e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni relative alle piccole specie pelagiche. Lo CSTEP deve esaminare tali elementi entro il 31 luglio 2022, con particolare riferimento alla base scientifica delle esenzioni di cui ai punti relativi ad acciuga, sardina, sgombri e suri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023. Trattandosi di regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito dell’obbligo di sbarco
L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale, secondo il presente regolamento.
Definizioni geografiche
L’articolo 2 definisce le nozioni territoriali rilevanti: le sottozone geografiche della CGPM, il Mare Adriatico (sottozone 17 e 18) e il Mar Mediterraneo sudorientale (sottozone 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27).
Esenzione de minimis per il Mare Adriatico
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), autorizza il rigetto in mare, in deroga all’obbligo di sbarco, entro specifiche soglie percentuali nel 2022 e nel 2023 per numerose specie e attrezzi nel Mare Adriatico: nasello e triglie fino al 5% con reti a strascico; fino all’1% con reti da imbrocco e tramagli; fino all’1% con rapidi (TBB); sogliola fino al 3% con reti a strascico; un gruppo di specie demersali e crostacei fino al 5% con reti a strascico; lo stesso gruppo di specie fino al 3% con reti da imbrocco e tramagli; fino all’1% con ami e palangari. Per acciuga, sardina, sgombri e suri è prevista nel 2022 un’esenzione fino al 5% delle catture accessorie annue con reti a strascico.
Esenzione de minimis per il Mar Mediterraneo sudorientale
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prevede nel 2022 e nel 2023 soglie de minimis per il Mar Mediterraneo sudorientale: nasello e triglie fino al 5% con reti a strascico e fino all’1% con reti da imbrocco e tramagli; gambero rosa mediterraneo fino al 5% con reti a strascico; un gruppo di specie demersali e crostacei fino al 5% con reti a strascico; lo stesso gruppo fino al 3% con reti da imbrocco e tramagli, con possibilità di salire al 5% se gli sbarchi di tali specie sono inferiori al 25% degli sbarchi totali dell’attività di pesca; fino all’1% con ami e palangari, con possibilità di salire al 3% nelle medesime condizioni di sbarchi inferiori al 25%; acciuga, sardina, sgombri e suri fino al 5% nel 2022 con reti a strascico.
Obbligo di dati supplementari e valutazione scientifica
L’articolo 3, paragrafo 2, impone agli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle due aree di presentare alla Commissione, entro il 1° maggio 2022, dati supplementari basati sugli studi in corso, una valutazione dell’impatto dell’esenzione e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione per le piccole specie pelagiche. Lo CSTEP deve valutare tali dati e informazioni entro il 31 luglio 2022.
Durata, efficacia e applicazione temporale
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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