Regolamento (UE) 2021/2063
Regolamento delegato (UE) 2021/2063 della Commissione del 25 agosto 2021 recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro attuativo dell'obbligo di sbarco nelle acque occidentali, aggiornando e correggendo talune esenzioni previste dal regolamento delegato (UE) 2020/2015. Interviene su ambito territoriale delle misure, su una nuova esenzione per la passera di mare, sulla proroga di un'esenzione per la razza cuculo e sulla precisazione di alcune deroghe de minimis per pesce tamburo e merlano. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2022 e sono motivate da nuove valutazioni scientifiche dello CSTEP e da richieste delle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 sulle deroghe all'obbligo di sbarco per talune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale e pelagica svolte nelle acque dell'Unione che rientrano nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 5, 6 e 7), nelle acque sudoccidentali (sottozone CIEM 8, 9 e 10, incluse le acque attorno alle Azzorre) e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque attorno a Madera e alle isole Canarie). Riguarda in particolare pescherecci e attrezzi specificati nel regolamento delegato 2020/2015, con alcune deroghe de minimis ed esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per specie e attrezzi determinati. Non disciplina tutte le attività di pesca in generale, ma solo quelle ricomprese nell'ambito dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per il periodo 2021-2023. Si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 sulle deroghe all'obbligo di sbarco nelle acque occidentali
Il regolamento interviene sul regime di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023, già disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2020/2015. Le modifiche sono giustificate da nuove raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e dalle valutazioni scientifiche del CSTEP, che hanno portato a confermare, prorogare, correggere o introdurre talune esenzioni.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2019/472 e l'articolo 13 quale base giuridica per aggiornare le modalità di applicazione dell'obbligo di sbarco nelle acque occidentali. Nei considerando si evidenzia che alcune esenzioni erano già state concesse in via provvisoria e che gli Stati membri avevano l'onere di presentare ulteriori dati scientifici; tali dati sono stati esaminati dal CSTEP nel 2021, con esiti diversi a seconda delle specie e degli attrezzi.
Ambito territoriale e oggettivo
Il regolamento chiarisce che l'obbligo di sbarco, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applica alle attività di pesca demersale e pelagica nelle acque dell'Unione comprese nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali, nonché nelle zone Copace specificate. La modifica è formulata anche per ragioni di chiarezza giuridica, al fine di riferirsi espressamente alle acque dell'Unione delle zone interessate.
Nuova esenzione per la passera di mare
Viene introdotta una nuova esenzione per le catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate con sciabiche (SSC) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. La motivazione è nel riconoscimento, da parte dello CSTEP, dell'attendibilità dei dati scientifici presentati dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali, che indicano elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti.
Razza cuculo: proroga temporanea dell'esenzione
L'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8 è prorogata fino al 31 dicembre 2022. La proroga è temporanea e serve a consentire il completamento di ulteriori ricerche nel 2021; gli Stati membri interessati devono trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2022 e lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2022.
Pesce tamburo: precisazione della deroga de minimis
Per il pesce tamburo (Caproidae), la deroga de minimis è ridefinita prevedendo un limite massimo pari allo 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo di attrezzo in tali zone, da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k. La modifica chiarisce inoltre il perimetro degli attrezzi interessati, richiamando i codici pertinenti delle reti a strascico.
Merlano: proroga e correzione delle deroghe
L'esenzione de minimis relativa al merlano viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 per le catture effettuate da pescherecci che impiegano reti a strascico e sciabiche, reti da traino pelagiche e sfogliare nelle divisioni CIEM indicate. In parallelo, l'articolo 14 viene corretto per includere esplicitamente anche gli attrezzi da traino pelagico (OTM, PTM e TM), che nella versione precedente risultavano omessi dall'elenco. Gli Stati membri devono presentare i dati scientifici richiesti entro il 1° maggio 2022, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2022.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell'ambito territoriale
L'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2020/2015 è sostituito per precisare che l'obbligo di sbarco si applica nelle acque dell'Unione comprese nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali, nonché nelle zone Copace indicate, con riferimento espresso alle sottozone CIEM 5, 6 e 7; 8, 9 e 10; e alle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.
Nuova esenzione per la passera di mare
Viene aggiunta all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), un'esenzione per le catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7b a 7k con sciabiche (SSC), sulla base di nuove evidenze scientifiche sui tassi di sopravvivenza.
Proroga dell'esenzione per la razza cuculo
L'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), è sostituito per prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione per le catture di razza cuculo con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2022 e lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2022.
Riformulazione della deroga de minimis per il pesce tamburo
L'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), è sostituito per prevedere che, per il pesce tamburo (Caproidae), la deroga de minimis consenta fino allo 0,5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo di attrezzo in tali zone da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k.
Proroga e condizioni della deroga de minimis per il merlano
L'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito per prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 1, lettera a), relativa al merlano. Gli Stati membri devono trasmettere informazioni scientifiche complementari sulla composizione delle catture entro il 1° maggio 2022; lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2022.
Correzione dell'esenzione per il merlano nella sottozona CIEM 8
L'articolo 14, paragrafo 1, lettera m), è sostituito per includere espressamente anche gli attrezzi da traino pelagico omessi nella versione precedente, stabilendo un'esenzione fino al 5 % del totale annuo delle catture di merlano nella sottozona CIEM 8 per pescherecci che utilizzano un elenco di attrezzi comprendente reti da traino pelagiche, reti a strascico e sciabiche.
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