Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2065

Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione del 25 agosto 2021 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Normativa europea32021R2065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna per il 2022 il piano in materia di rigetti applicabile alla pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Conferma l’obbligo di sbarco previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, ma introduce un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. L’esenzione si fonda su valutazioni scientifiche e richiede la trasmissione di ulteriori dati da parte degli Stati membri interessati entro il 1o maggio 2022.

Piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, con esenzione dall’obbligo di sbarco per il 2022 per le catture effettuate con reti da posta fisse a imbrocco.

Ambito di applicazione

Si applica alla pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero, inteso come le acque marittime della sottozona geografica 29 della CGPM. Riguarda in particolare le catture effettuate con reti da posta fisse a imbrocco (codice attrezzo GNS) da navi dell’Unione. L’obbligo di sbarco e la correlata esenzione valgono per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2022; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono previsti adempimenti specifici per gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, che devono trasmettere dati scientifici supplementari alla Commissione entro il 1o maggio 2022.

Piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero

Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 aggiorna per il 2022 il regime dei rigetti applicabile al rombo chiodato nel Mar Nero. La misura si colloca nel quadro della politica comune della pesca e dell’obbligo di sbarco introdotto dal regolamento (UE) n. 1380/2013, con l’obiettivo di ridurre progressivamente i rigetti e valorizzare le catture soggette a limiti.

Contesto normativo e motivazione

Il testo richiama che, nel Mar Nero, l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 impone lo sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e che il rombo chiodato rientra tra le specie che definiscono le attività di pesca, per le quali l’obbligo si applica al più tardi dal 1o gennaio 2017. Viene inoltre ricordato che un precedente regolamento delegato (UE) 2017/87 aveva già istituito un piano in materia di rigetti per questa pesca, prevedendo un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Ambito materiale e territoriale

L’ambito riguarda la pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero, definito come le acque marittime della sottozona geografica 29 della CGPM, secondo la definizione contenuta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011. La disciplina si concentra sulle catture effettuate con reti da posta fisse a imbrocco, identificate dal codice attrezzo GNS, e incide sulle attività di pesca delle navi dell’Unione che operano in quel bacino.

Obbligo di sbarco

L’articolo 1 stabilisce che l’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mar Nero alla pesca del rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. La formulazione richiama il quadro generale della politica comune della pesca e conferma che, in linea di principio, tali catture devono essere sbarcate, salvo la specifica esenzione prevista dal regolamento.

Esenzione per alto tasso di sopravvivenza

L’articolo 3 introduce per il 2022 un’esenzione dall’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base di prove scientifiche che dimostrano alti tassi di sopravvivenza. L’esenzione si applica al rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il regolamento impone che il pesce sia rilasciato immediatamente nella zona in cui è stato catturato, il che conferma che non si tratta di una deroga allo sbarco finalizzata alla commercializzazione, ma di una misura di conservazione basata sulla sopravvivenza post-cattura.

Base scientifica e aggiornamento delle informazioni

Il considerando richiama la valutazione della raccomandazione comune aggiornata presentata da Bulgaria e Romania, Stati membri con interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. La Commissione tiene conto sia della valutazione dello CSTEP sia di studi scientifici che attestano l’alto tasso di sopravvivenza del rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da imbrocco, anche da pescherecci di paesi terzi. In coerenza con tale base scientifica, il regolamento richiede agli Stati membri interessati di trasmettere entro il 1o maggio 2022 dati supplementari sulle stime di sopravvivenza e ogni altra informazione scientifica pertinente; lo CSTEP deve valutarli entro il 31 luglio 2022.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022. La scelta di una decorrenza immediata è motivata dall’impatto diretto sulle attività economiche e sulla programmazione della campagna di pesca. Il testo precisa infine che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Applicazione dell’obbligo di sbarco

L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nel Mar Nero alla pesca del rombo chiodato (Psetta maxima) catturato con reti da posta fisse a imbrocco (GNS), in conformità del regolamento.

Definizione di Mar Nero

Ai fini del regolamento, il Mar Nero coincide con le acque marittime della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), come definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

Per il 2022 si applica l’esenzione dall’obbligo di sbarco, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, al rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il pesce deve essere rilasciato immediatamente nella zona di cattura.

Aggiornamento dei dati scientifici

Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri con interesse di gestione diretto nella pesca del rombo chiodato nel Mar Nero devono trasmettere alla Commissione dati supplementari sulle stime di sopravvivenza e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione. Il CSTEP deve valutare tali dati entro il 31 luglio 2022.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2022 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescagestione delle risorse itticheobbligo di sbarcoderoghe e esenzioni scientificheconservazione delle specie ittiche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.