Ordinanza n. 67/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’Ufficio d’Ambito di Brescia che ha determinato definitivamente il valore residuo e il conguaglio spettanti al gestore uscente in esito al subentro del nuovo gestore
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha approvato in via definitiva il valore residuo da corrispondere al gestore uscente del servizio idrico integrato, determinando il conguaglio mediante la rideterminazione ex post del VRG relativo alle annualità 2022-2023 e la verifica dei ricavi, dei costi operativi e degli oneri fiscali e finanziari sostenuti prima del subentro del nuovo gestore. La censura sostanziale riguarda l’errata applicazione, per il periodo 2022-2023, del metodo tariffario MT-3 anziché del metodo MT-4 utilizzato per la tariffa del gestore subentrante, con conseguente violazione del principio del full cost recovery. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La questione concerne la natura della controversia relativa alla quantificazione del valore residuo dovuto al gestore uscente e alla sua eventuale riconducibilità a una posizione di diritto di credito, anziché a un esercizio discrezionale del potere amministrativo.
La decisione
Il Collegio non ha definito il ricorso nel merito. Ha prospettato il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la determinazione del valore residuo da parte dell’ente d’ambito sembrerebbe avere natura meramente esecutiva dei criteri stabiliti da ARERA, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. Secondo l’orientamento richiamato, l’individuazione del valore residuo costituisce determinazione di un valore patrimoniale sulla base di criteri e metodologie tariffarie predeterminate e riguarda diritti di credito. La controversia potrebbe quindi rientrare tra quelle relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi e devolute alla giurisdizione ordinaria. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie limitatamente alla questione di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di pubblici servizi non sembra estendersi alle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, ricondotte dal Collegio alla giurisdizione ordinaria.
Massime di principio
- La controversia sulla determinazione del valore residuo spettante al gestore uscente di un servizio pubblico, quando l’importo è calcolato applicando criteri e metodologie predeterminati dall’autorità di regolazione senza esercizio di discrezionalità amministrativa, può riguardare diritti di credito ed essere devoluta alla giurisdizione ordinaria.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi non comprende necessariamente le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, quando esse attengono alla mera quantificazione di posizioni patrimoniali secondo criteri vincolati.
- Quando il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio in decisione, una possibile questione di giurisdizione idonea a incidere sulla definizione del giudizio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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