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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3779/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (in particolare la mancata presentazione di firma al Commissariato di Poggioreale in data 7/7/2018), denunciando: 1) la violazione del comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176) per il mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare del 3/11/2023; 2) che, essendo soggetto senza fissa dimora e non volontarie le violazioni, e avendo la misura di prevenzione poi subito revoca, si sarebbe dovuta applicare una pena inferiore valorizzando le attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che le conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare del 3/11/2023 erano state tempestivamente inviate alla PEC del difensore, quindi non v'è stata violazione della normativa richiamata. Inoltre le sentenze di merito avevano già riconosciuto le attenuanti generiche e le avevano ritenute prevalenti sulla recidiva, con conseguente contenimento della pena nel minimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Il comma 2 stabilisce modalità procedurali per l'udienza cartolare; la Corte ha verificato che le conclusioni del Procuratore generale erano state inviate tempestivamente alla PEC del difensore, adempiendo così all'obbligo previsto e escludendo la violazione dedotta dal ricorrente.

  • Misura di prevenzione - sorveglianza speciale

    decreto del Tribunale di Roma del 30/6/2006 n. 51/06 MP - n. 133/06

    La misura imponeva prescrizioni, tra cui l'obbligo di presentazione della firma al Commissariato; la mancata presentazione in data 7/7/2018 è stata considerata violazione delle prescrizioni e ha costituito il fatto-reato per la condanna.

  • Codice penale (recidiva)

    La valutazione della recidiva (reiterata e specifica) è stata operata in sede di merito; tuttavia le attenuanti generiche erano state già riconosciute e ritenute prevalenti, con conseguente contenimento della pena.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la mancata comunicazione delle conclusioni in udienza cartolare è necessario provare concretamente l'omessa trasmissione: il Giudice verificherà le ricevute di PEC e gli atti processuali.
  • Se le attenuanti generiche sono già state riconosciute in sede di merito e ritenute prevalenti sulla recidiva, il giudizio di affievolimento della recidiva e la determinazione della pena possono essere già risolti a favore dell'imputato; la Cassazione non riforma la valutazione di merito salvo vizi di diritto.
  • La revoca successiva di una misura di prevenzione non annulla automaticamente la responsabilità per violazioni commesse in precedenza; occorre che il ricorrente deduca e dimostri specifici profili di illegittimità o di erronea valutazione dei fatti.
  • Lo status di senza fissa dimora non esclude in sé la responsabilità per inadempimenti a prescrizioni della sorveglianza speciale; va provato che la violazione sia effettivamente non volontaria e che ciò incida sulla sussistenza del reato contestato.
  • Un ricorso che appella solo profili processuali manifestamente infondati o già verificati negli atti rischia l'inammissibilità e può comportare la condanna alle spese e ad una sanzione a carico del ricorrente (es. somme alla Cassa delle ammende).
  • Gli avvocati devono curare la ricezione e la conservazione delle comunicazioni via PEC relative alle udienze cartolari per poter opporre efficacemente eventuali irregolarità procedurali.

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