Sentenza del 27/01/2016 n. 1493 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi chiedevano il rimborso dell'IRPEF trattenuta nel 2000 sulla somma liquidata al de cuius come capitalizzazione della pensione integrativa prevista dal Fondo PIA/ENEL. Sostenevano che, per la parte riferibile al rendimento finanziario della gestione del fondo e maturata entro il 31 dicembre 2000, dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché la tassazione separata applicata dall'ENEL sull'intera somma. Contestavano inoltre la motivazione della sentenza d'appello, che aveva qualificato il trattamento come nuova prestazione previdenziale, distinta dall'originario rapporto assicurativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e rinviato la causa a un'altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle clausole contrattuali, quale parte della somma costituisca capitale derivante dai contributi e quale parte costituisca rendimento netto ottenuto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, soltanto il rendimento effettivamente conseguito mediante la gestione finanziaria del fondo potrà beneficiare dell'aliquota del 12,50%; la restante parte sarà soggetta a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente il regime della tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (TUIR)
La tassazione separata si applica alla parte della prestazione qualificabile come capitale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Per gli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,50% si applica, sugli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
La disciplina della riforma della previdenza complementare opera, secondo l'interpretazione richiamata dalle Sezioni Unite, per le prestazioni riferite a soggetti iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori occorre distinguere tra capitale e rendimento.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
A decorrere dal 1° gennaio 2001 viene meno la distinzione fiscale tra capitale e rendimento ai fini considerati nella sentenza, con applicazione del regime di tassazione separata agli importi maturati successivamente.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642/2011
Ha stabilito il principio secondo cui, per i fondi aziendali a capitalizzazione di versamenti e a prevalente causa previdenziale, le prestazioni anteriori al 2001 devono essere scomposte in capitale e rendimento, con regimi fiscali diversi.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare viene liquidata in forma capitale, non è corretto applicare automaticamente un'unica aliquota all'intero importo: occorre distinguere la quota capitale dalla quota di rendimento finanziario.
- Per gli iscritti a fondi aziendali prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento maturato entro il 31 dicembre 2000 può essere tassato al 12,50%, ma solo se è dimostrato che deriva dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La mera differenza tra capitale liquidato e contributi versati non prova necessariamente l'esistenza di un rendimento finanziario agevolabile: devono essere individuati natura, origine e quantità del rendimento.
- Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente alla tassazione separata prevista dal TUIR, senza la precedente distinzione tra capitale e rendimento.
- In caso di contestazione, il contribuente deve produrre o richiedere la documentazione contrattuale e contabile idonea a ricostruire la composizione della prestazione e gli effettivi investimenti del fondo.
- Il giudice tributario non può limitarsi a qualificare astrattamente il fondo come previdenziale o assicurativo: deve verificare concretamente la struttura della prestazione e la provenienza delle somme liquidate.
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