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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19361/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva riqualificato il reato contestato al capo C nell'ambito dell'art. 697 c.p. e rideterminato la pena complessiva in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Con un unico motivo denunciava vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Il ricorso veniva ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla scelta di ritenere equivalenti attenuanti e aggravanti, valorizzando i precedenti penali dell'imputato, ancorché risalenti, e la gravità dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla valutazione comparativa tra attenuanti generiche e aggravanti, osservando che la motivazione della Corte di appello era congrua e sorretta da elementi specifici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale sul requisito della non colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 697 c.p.

    La Corte richiama la riqualificazione del capo di imputazione nell'ambito di tale fattispecie penale, senza soffermarsi oltre sugli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che la parte non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura di vizio di motivazione sulla comparazione tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è inammissibile o manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esponga una motivazione non illogica e ancorata a elementi concreti, quali i precedenti dell'imputato e la gravità del fatto.
  • La scelta del giudice di merito di ritenere equivalenti attenuanti generiche e aggravanti non è sindacabile in cassazione se sorretta da argomentazione congrua e non apparente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga che l'inammissibilità non sia dipesa da colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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