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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a L.V. un avviso di accertamento relativo al 2012 per maggior reddito d'impresa risultante dall'acquisto di merce "in nero", sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la (---) s.r.l. (fornitore) che indicava L.V. tra i clienti riforniti in nero. Il contribuente impugnò l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado; l'Agenzia impugnò e la CTP regionale della Campania riformò la sentenza, ritenendo legittimo l'avviso. In cassazione il contribuente denunciava, tra l'altro, la carenza di elementi presuntivi nel processo verbale di constatazione allegato all'avviso, la violazione del diritto di difesa e la mancata motivazione/trasparenza dell'azione amministrativa, nonché vizi nella determinazione della percentuale di ricarico e nei criteri induttivi adottati dall'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la mancanza di elementi presuntivi e la violazione del diritto di difesa, osservando che il processo verbale di constatazione era stato allegato all'avviso e che il giudice di gravame aveva esaminato e accertato in fatto la sussistenza di idonei elementi di prova presuntiva (documentazione extracontabile reperita presso terzi). La Corte ha confermato che la documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire valido elemento indiziario (se dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) e che il contribuente non aveva allegato o riprodotto il contenuto del processo verbale per dimostrare l'inesistenza degli elementi presuntivi. Altri profili (percentuale di ricarico, metodo induttivo, sanzioni) sono stati ritenuti inammissibili o da esaminare nel merito di fatto: il giudice di merito aveva motivato la congruità della percentuale applicata. Il ricorso è stato quindi respinto e dichiarata dovuta eventuale ulteriore contribuzione unificata ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000 art. 7 (Statuto del contribuente, obbligo di motivazione)

    L'obbligo di motivazione degli atti impositivi è rispettato quando l'avviso contiene la motivazione essenziale e allega il processo verbale di constatazione: nel caso di specie non è stata riscontrata carenza motivazionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 art. 56, comma 5

    Richiamata in relazione alla trasparenza e diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione poiché le risultanze investigativa erano allegate e conosciute.

  • L. n. 241 del 1990 art. 3 (principio di trasparenza)

    Invocata dal contribuente per contestare la mancata conoscenza degli elementi di prova; la Corte ha ritenuto che la trasparenza fosse rispettata tramite l'allegazione del processo verbale all'avviso.

  • Costituzione art. 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione)

    Richiamato rispetto al principio di trasparenza dell'azione amministrativa; nessuna violazione riscontrata dai giudici perché l'atto era motivato e la documentazione accessibile.

  • Codice di Procedura Civile artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    I vizi processuali invocati con riferimento a tali norme (omessa pronuncia, motivazione, valutazione e ammissibilità delle prove) sono stati ritenuti non sussistenti: la Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva fornito la riproduzione delle risultanze contestate e che il giudice di merito ha compiuto valutazioni di fatto ammissibili.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 art. 39

    La Corte ribadisce che la documentazione extracontabile reperita presso terzi costituisce valido elemento indiziario, valutabile ai fini dell'accertamento presuntivo se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Codice Civile art. 2697 (onere della prova)

    Non è stata ritenuta violata: il giudice di merito ha valutato che l'amministrazione aveva assolto l'onere probatorio con gli elementi indiziari e non ha operato un'inversione illegittima dell'onere della prova.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997 art. 7, comma 3 (sanzioni)

    Richiamato dal contribuente in relazione alla quantificazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per mancata specificazione e quantificazione del profilo di violazione normativo relativo alle sanzioni.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dell'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, ai sensi della norma.

  • Corte di giustizia UE, causa C-189/18 (Glencore)

    La decisione è stata richiamata ma ritenuta non applicabile: la Glencore afferma il diritto del contribuente ad avere conoscenza e accesso agli elementi probatori provenienti da procedimenti connessi; nel caso di specie il problema era diverso (si contestava la non esistenza delle prove, non la loro conoscibilità), e le risultanze erano allegate.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta presso terzi può costituire valido elemento indiziario per accertamenti fiscali se soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza (DPR 600/1973, art. 39); il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria.
  • Un avviso di accertamento è correttamente motivato se contiene la esposizione essenziale dei fatti e allega il processo verbale di constatazione o altra documentazione da cui emergono gli elementi presuntivi: l'allegazione assicura conoscibilità e tutela del diritto di difesa.
  • Se il contribuente intende censurare l'assenza o l'insufficienza di elementi probatori contenuti in documenti terzi, deve riprodurre o allegare quei documenti o dimostrare specificamente l'inesistenza o l'irrilevanza delle risultanze; mere contestazioni generiche sono insufficienti in sede di cassazione.
  • Il giudice di merito può compiere valutazioni in fatto sulla sussistenza e sulla idoneità degli elementi indiziari; tali valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto o per mancanza di autosufficienza del motivo che impugna la valutazione stessa.
  • La mancata esposizione dettagliata del metodo induttivo o della determinazione della percentuale di ricarico deve essere contestata con argomentazioni e prove specifiche: il semplice dissenso sulla congruità dei parametri non è sufficiente se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la scelta.
  • Il richiamo alla sentenza Glencore della Corte di giustizia è rilevante quando si sostiene di essere stati privati dell'accesso a elementi probatori provenienti da procedimenti connessi; se tali elementi sono allegati all'atto impositivo, l'eccezione di mancata conoscibilità difficilmente regge.
  • Le questioni relative a sanzioni e proporzionalità richiedono una specifica deduzione del vizio e l'indicazione puntuale della norma ritenuta violata; non è sufficiente una generica lamentela sul quantum delle sanzioni.
  • In sede di impugnazione è strategico allegare documentazione probatoria esauriente e riprodurre gli atti di verifica contestati, altrimenti le doglianze processuali e di merito rischiano di essere dichiarate prive di autosufficienza e inammissibili.

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