Parere n. 425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori Francesco Frosio e Cristina Gianantonio contro il Comune di Porto Azzurro e l’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano per l’annullamento del provvedimento n.91 del 23 maggio 2022 di diniego del nulla-osta per l’ampliamento di un immobile ad uso residenziale e ristrutturazione di un magazzino esistente in località Monserrato nel Comune di Porto Azzurro; di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ed in particolare della comunicazione dei motivi ostativi prot.n.3342 datata 6 maggio 2022, adottata dall’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del diniego del nulla-osta per l’ampliamento di un immobile ad uso residenziale e la ristrutturazione di un magazzino esistente nel Comune di Porto Azzurro, nonché della comunicazione dei motivi ostativi.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del nulla-osta dell’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano relativo a interventi di ampliamento e ristrutturazione di un fabbricato di vecchia costruzione. L’Ente parco ha ritenuto che l’immobile, censito catastalmente come fabbricato rurale, non fosse dimostrato come destinato a civile abitazione prima dell’entrata in vigore del Piano parco e, pertanto, non rientrasse nell’ambito dell’art. 19, comma 3, delle NTA del Piano parco, che consente una sola ristrutturazione per gli immobili adibiti a civile abitazione prima dell’8 luglio 2008. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 99, comma 6, della legge regionale Toscana n. 65 del 2014, dell’art. 9-bis, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare, hanno sostenuto che l’Ente parco non avrebbe potuto attribuire valore esclusivo alle risultanze catastali, omettendo di considerare il rogito notarile, l’atto di notorietà, la documentazione fotografica, il certificato storico di residenza e l’attestato previdenziale, dai quali sarebbe emersa la risalente destinazione abitativa dell’immobile.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondate le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti e ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso. Ha affermato che le risultanze catastali, aventi natura essenzialmente fiscale-tributaria, non possiedono autonomo valore probatorio ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso, ma hanno soltanto valore sussidiario o indiziario. Per gli immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di acquisizione del titolo edilizio, l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 impone una valutazione complessiva delle informazioni catastali e degli altri documenti probanti, inclusi atti pubblici o privati di provenienza dimostrata. La congiunzione “o” contenuta nella disposizione non esprime un’alternatività escludente, ma consente e impone l’utilizzo coordinato di più fonti documentali, soprattutto quando esse risultino tra loro contrastanti. L’Ente parco, avendo attribuito rilevanza esclusiva alla classificazione catastale e omesso di esaminare adeguatamente il rogito notarile e gli ulteriori documenti prodotti dai ricorrenti, è incorso in violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e in difetto di istruttoria. Le ulteriori doglianze non esaminate espressamente sono state ritenute non decisive.
Osservazioni
Art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 - Valore delle risultanze catastali
Le risultanze catastali hanno natura fiscale-tributaria e non possono assumere autonomo valore probatorio ai fini dell’accertamento dell’effettiva destinazione d’uso dell’immobile; esse possiedono soltanto una valenza sussidiaria o indiziaria.
Art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 - Valutazione complessiva delle fonti documentali
Per gli immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di acquisizione del titolo edilizio, lo stato legittimo deve essere ricostruito attraverso una valutazione complessiva delle informazioni catastali e degli altri documenti probanti, tra cui riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e atti pubblici o privati di provenienza dimostrata.
Difetto di istruttoria
L’Ente parco avrebbe dovuto esaminare il rogito notarile, l’atto di notorietà e la documentazione ulteriore prodotta dai ricorrenti, in particolare per la loro attitudine a dimostrare la risalente destinazione residenziale dell’immobile. L’omessa considerazione di tali elementi ha viziato l’istruttoria.
Interpretazione della congiunzione “o” nell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380 del 2001
La congiunzione “o” non stabilisce un rapporto di alternatività escludente tra risultanze catastali e altri documenti probanti. La disposizione consente e impone, ove necessario, l’utilizzo congiunto di diverse fonti documentali, soprattutto quando emergano dati tra loro contrastanti.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, NTA del Piano parco
Sono consentite le ristrutturazioni edilizie per una sola volta per gli immobili adibiti a civile abitazione prima dell’entrata in vigore del Piano (8 luglio 2008).
La disposizione è applicabile soltanto agli immobili dei quali sia dimostrata la destinazione a civile abitazione nel periodo rilevante; tale destinazione non può essere esclusa sulla sola base della classificazione catastale.
Art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380 del 2001
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
La disposizione richiede una valutazione complessiva delle informazioni catastali e degli altri documenti probanti e non consente di attribuire alle risultanze catastali valore esclusivo o dirimente.
Art. 6, legge n. 241 del 1990
È richiamato dai ricorrenti in relazione al dovere dell’amministrazione di svolgere un’istruttoria adeguata; il parere ravvisa il difetto di istruttoria nell’omessa valutazione della documentazione prodotta.
Artt. 7 e 8, legge n. 241 del 1990
Sono richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento svolto dall’Ente parco.
Art. 99, comma 6, legge Regione Toscana n. 65 del 2014
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla base normativa del diniego; il parere si concentra tuttavia sulla violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e sul difetto di istruttoria.
Art. 112 c.p.c.
La Sezione richiama il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per giustificare l’esame delle questioni ritenute decisive e la non necessità di esaminare gli argomenti non rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Le risultanze catastali, essendo formate per finalità fiscali e tributarie, non hanno autonomo valore probatorio ai fini dell’accertamento dell’effettiva destinazione d’uso di un immobile, ma assumono soltanto valore sussidiario o indiziario.
- Per gli immobili realizzati in epoca anteriore all’obbligo di acquisizione del titolo edilizio, lo stato legittimo deve essere ricostruito attraverso una valutazione complessiva delle informazioni catastali e degli altri documenti probanti indicati dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001.
- La previsione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 che richiama le informazioni catastali “o” altri documenti probanti non stabilisce un’alternatività escludente, ma consente e impone il coordinato esame di più fonti documentali.
- Quando le risultanze catastali contrastano con atti pubblici o privati di provenienza dimostrata e con ulteriori elementi documentali, l’amministrazione non può arrestarsi al dato catastale, ma deve svolgere un’istruttoria approfondita e motivare la valutazione comparativa delle diverse fonti.
- L’omessa valutazione di documenti potenzialmente decisivi prodotti dall’interessato integra difetto di istruttoria e rende illegittimo il provvedimento amministrativo fondato su una ricostruzione incompleta dello stato dell’immobile.
Diniego di nulla-osta per interventi edilizi in area parco
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro il Comune di Porto Azzurro e l’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano. La controversia concerne il diniego del nulla-osta per l’ampliamento di un immobile destinato, secondo i ricorrenti, a civile abitazione e per la ristrutturazione di un magazzino esistente in località Monserrato.
Premesse e svolgimento del procedimento
I ricorrenti hanno dichiarato di essere proprietari di un fabbricato di vecchia costruzione, realizzato anteriormente al 1967 e ubicato in area sottoposta alla disciplina del parco. Il Comune ha ritenuto valide le asseverazioni del progettista, mentre l’Ente parco ha richiesto documentazione integrativa e ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
L’Ente parco ha ritenuto non dimostrata la destinazione residenziale dell’immobile, in quanto lo stesso risultava catastalmente classificato come fabbricato rurale. I ricorrenti hanno prodotto osservazioni, il rogito di compravendita del 14 dicembre 2020, un atto di notorietà del 25 settembre 2020 e, successivamente, un certificato storico di residenza e un attestato previdenziale, sostenendo che l’edificio fosse destinato a civile abitazione già nel 1967.
Con comunicazione del 6 maggio 2022 l’Ente parco ha preannunciato il diniego, richiamando l’art. 19, comma 3, delle NTA del Piano parco. Tale disposizione consente una sola ristrutturazione edilizia per gli immobili adibiti a civile abitazione prima dell’entrata in vigore del Piano, avvenuta l’8 luglio 2008. Con provvedimento n. 91 del 23 maggio 2022 l’Ente ha quindi negato il nulla-osta.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 99, comma 6, della legge regionale Toscana n. 65 del 2014, dell’art. 9-bis, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La censura centrale riguardava l’erronea attribuzione di valore dirimente alle risultanze catastali. Secondo i ricorrenti, il catasto non avrebbe potuto prevalere automaticamente sul rogito notarile, sull’atto di notorietà e sugli altri elementi documentali dai quali risultava la destinazione abitativa del fabbricato. I motivi aggiunti hanno ribadito che l’Ente parco avrebbe omesso di accertare in modo completo l’effettivo e lecito uso residenziale dell’immobile.
Valore delle risultanze catastali
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le risultanze catastali non hanno autonomo valore probatorio ai fini dell’individuazione dell’effettiva destinazione d’uso. L’accatastamento costituisce un adempimento di natura fiscale-tributaria e può assumere soltanto un valore indiziario o sussidiario rispetto alla reale situazione urbanistico-edilizia.
Sono stati richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VII, 23 luglio 2023, n. 6511; Cons. Stato, Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2769; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 631; Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3096; Cass. civ., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 22298.
Interpretazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001
La Sezione ha ritenuto decisivo l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente al momento dell’adozione del diniego. Per gli immobili realizzati in epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo può essere desunto dalle informazioni catastali di primo impianto oppure da altri documenti probanti, tra cui riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio e atti pubblici o privati di provenienza dimostrata.
La Sezione ha precisato che la congiunzione “o” non introduce un’alternativa escludente tra dati catastali e altri documenti. La disposizione richiede, al contrario, una valutazione complessiva delle diverse fonti disponibili. Tale esigenza è particolarmente evidente quando i dati catastali risultano contrastanti con atti notarili, documenti storici o altri elementi probatori.
Difetto di istruttoria dell’Ente parco
L’Ente parco ha illegittimamente attribuito valore esclusivo alla classificazione catastale dell’immobile e ha ritenuto irrilevanti il rogito notarile, l’atto di notorietà e la documentazione ulteriore prodotta dai ricorrenti. Secondo la Sezione, il rogito, proprio in ragione della sua provenienza notarile, costituiva un elemento che avrebbe dovuto essere esaminato nell’ambito di un’istruttoria approfondita sulla destinazione storica dell’immobile.
L’omessa considerazione delle sopravvenienze documentali ha impedito all’amministrazione di accertare se il fabbricato fosse stato effettivamente destinato a civile abitazione da lungo tempo e ha determinato l’illegittimità del diniego per violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e per difetto di istruttoria.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto fondate congiuntamente le censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati considerati non rilevanti o comunque inidonei a condurre a una diversa decisione.
Il Consiglio di Stato ha quindi espresso parere nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 mar 2026Parere n. 423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →