Cassazione Civile, Ordinanza n. 33821/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva già confermato il rigetto dell'impugnazione del licenziamento per giusta causa. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un direttore di ufficio postale. La corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnativa, ritenendo che una lettera inviata dalla società il 21 agosto 2020 e ricevuta il 25 agosto 2020 fosse una diffida e messa in mora per il recupero di somme, estranea al procedimento disciplinare, poi iniziato con contestazione del 2 settembre 2020. Quanto al merito, la corte territoriale aveva accertato che il dipendente aveva posto in essere plurime violazioni delle procedure aziendali e di sicurezza relative alla custodia di banconote, alla gestione dell'ATM, alle operazioni di quadratura contabile e alla custodia delle chiavi del tesoretto, ritenendo la condotta non riconducibile a sanzioni conservative e sussumibile nelle previsioni del c.c.n.l. che consentono il licenziamento espulsivo per fatti di maggiore gravità. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione degli atti, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 7 l. 300/1970 e dell'art. 55 c.c.n.l., sostenendo che la lettera del 21 agosto 2020 dovesse essere qualificata come atto di avvio del procedimento disciplinare; 2) violazione dell'art. 2119 c.c. e delle clausole collettive, deducendo che la condotta dovesse essere ricondotta a ipotesi sanzionate in via conservativa e che mancasse l'elemento doloso richiesto per il licenziamento in tronco; 3) violazione degli artt. 1455, 2106 e 2119 c.c. e delle clausole del c.c.n.l., sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto irrilevante il diverso trattamento disciplinare riservato a un vicedirettore coinvolto nella medesima vicenda. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che l'interpretazione della lettera era un accertamento di fatto del giudice di merito e che le censure si risolvevano in una diversa lettura degli atti; ha inoltre ritenuto incensurabile l'accertamento di gravità e dolo della condotta, nonché corretto il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva anche alla luce del ruolo direttivo del lavoratore. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata richiamata quale norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
artt. 1362 e ss. c.c.
I canoni ermeneutici sono stati richiamati per ribadire che l'interpretazione dell'atto è accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali o motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell'onere della prova, ma le censure sono state ritenute in realtà volte a una diversa lettura dei fatti.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ravvisasse una effettiva violazione, trattandosi di contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
art. 7, L. 300/1970
Richiamato in tema di procedimento disciplinare e garanzie del lavoratore.
art. 55 c.c.n.l. dipendenti postali
La Corte ha condiviso la qualificazione della lettera del 21 agosto 2020 come diffida e messa in mora, estranea all'avvio del procedimento disciplinare.
art. 2119 c.c.
Richiamato per la nozione di giusta causa, ritenuta integrata dalla gravità della condotta accertata in fatto.
artt. 54, 55 e 56 c.c.n.l.
Le clausole collettive sono state lette in modo coerente con la scala valoriale contrattuale, che consente la sanzione espulsiva per i casi di maggiore gravità.
art. 30, L. 183/2010
Richiamato quale criterio di conformità della valutazione giudiziale alla scala valoriale delle parti sociali e ai principi in materia di proporzionalità del licenziamento.
art. 12, L. 604/1966
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione autonoma.
art. 1455 c.c.
Richiamato congiuntamente agli artt. 2106 e 2119 c.c. nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo rispetto all'accertamento di fatto sulla diversa posizione del collega.
art. 2106 c.c.
Richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all'infrazione commessa.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto unilaterale, come di un contratto, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione non idonea a rendere comprensibile il percorso logico decisorio.
- Non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere una diversa lettura del contenuto dell'atto o degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
- Nel giudizio sulla legittimità del licenziamento disciplinare, la sussunzione della condotta nelle clausole collettive e la verifica della proporzionalità della sanzione dipendono dall'accertamento in fatto della gravità delle violazioni, della loro consapevolezza e del ruolo rivestito dal lavoratore.
- Quando il contratto collettivo prevede sanzioni conservative per specifiche infrazioni ma salva espressamente i casi di maggiore gravità, il giudice può ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa se la condotta accertata presenti una gravità tale da superare l'area della sanzione conservativa.
- Il confronto con il trattamento disciplinare riservato ad altri dipendenti è rilevante solo se le condotte contestate siano realmente sovrapponibili e le posizioni soggettive comparabili; in difetto, il diverso esito sanzionatorio non incide sul giudizio di proporzionalità.
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