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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a. del provvedimento, prot. n. 1567 del 26 febbraio 2025, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico II Servizio del Comune di Baiano (AV), recante ad oggetto “Richiesta Permesso di Costruire (D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 art. 10 e ss.mm.ii.) per i lavori di <<Adeguamento dei servizi collaterali del Cimitero per animali da compagnia – Il Riposo di Snoopy>>…DINIEGO DEFINITIVO”; b. della nota, prot. n. 8524/2924, del 28 novembre 2024, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico II Servizio del Comune di Baiano ha comunicato il preavviso di diniego al rilascio del suddetto titolo edilizio; c. di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso, consequenziale e propedeutico, tra cui, per quanto possa occorrere: 1) l’art. 24 delle NTA del P.R.G. Baiano, approvato con D.P.G.R., n. 3551, del 13 maggio 1982.

Giustizia amministrativa202500819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per l'adeguamento dei servizi collaterali di un cimitero per animali, connesso preavviso di diniego e art. 24 delle NTA del PRG

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e il suo legale rappresentante hanno impugnato il diniego definitivo del permesso di costruire richiesto per l'adeguamento dei servizi collaterali del cimitero per animali da compagnia, nonché il precedente preavviso di diniego e, per quanto occorrer potesse, l'art. 24 delle NTA del PRG comunale. Dalla ricostruzione processuale emerge una vicenda amministrativa precedente relativa alla realizzazione dell'area cimiteriale, al rilascio del permesso di costruire n. 6/2007, alla realizzazione di strutture e di un volume tecnico interrato destinato alla custodia di un forno crematorio, alla successiva attestazione di conformità urbanistica e al certificato di agibilità. Il testo riferisce inoltre dell'avvio, nel 2023, di un procedimento di autotutela concernente il titolo edilizio originario, del diniego di autorizzazione paesaggistica e dell'annullamento del permesso di costruire, con ordine di rimozione delle opere. Le singole censure di illegittimità dedotte contro gli atti impugnati non sono state esaminate nel merito, poiché nel corso del giudizio la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione si fonda sulla nota del 27 gennaio 2026, depositata agli atti, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione. Secondo il Collegio, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato, tale dichiarazione preclude la decisione sul merito quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia di annullamento. Il giudice ha distinto l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena e integrale soddisfazione dell'interesse, mentre la prima ricorre quando una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta rende inutile la decisione, senza che risulti una soddisfazione integrale della pretesa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse del ricorrente sia stato integralmente e pienamente soddisfatto dall'evoluzione della vicenda amministrativa.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, in particolare quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della sentenza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della definizione del giudizio e idonea a rendere certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sono fattispecie distinte: la prima richiede la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata, mentre la seconda ricorre quando una nuova situazione di fatto o di diritto rende inutile la decisione, anche senza soddisfazione integrale dell'interesse sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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