Cassazione Penale, Ordinanza n. 32936/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rideterminato in due mesi e venti giorni di reclusione la pena per il tentato furto aggravato. Secondo l'imputazione, aveva compiuto atti idonei e non equivoci diretti a impossessarsi di prodotti alimentari, occultandoli e collocandoli nella propria borsa, tentando di sottrarli al legale rappresentante della società titolare dell'esercizio commerciale. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla propria responsabilità penale, sollecitando una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo diretto a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era congrua e non manifestamente illogica, essendo fondata sulle dichiarazioni del teste principale, riscontrate dallo scontrino riepilogativo, dal verbale di restituzione della merce e dall'assenza di prova del pagamento. Quanto all'art. 131-bis c.p., la ricorrente ha contestato il diniego, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa fondata sull'abitualità delle condotte, desunta dalla commissione di ulteriori fatti della stessa indole anteriori e successivi, nonché sul particolare grado di organizzazione delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondatamente sollecitata una rivalutazione del fatto e adeguatamente motivata la decisione sulla responsabilità penale. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché la valutazione negativa anche di uno solo dei criteri rilevanti può impedire il riconoscimento della causa di non punibilità e, nel caso concreto, risultavano ostative sia l'abitualità sia il particolare grado di organizzazione delle condotte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato quale fondamento della contestazione del delitto tentato.
art. 624 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto.
art. 625, n. 2, c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la valutazione positiva di tutte le componenti previste; il giudizio negativo anche su una sola di esse ne impedisce il riconoscimento. Nel caso concreto, l'abitualità e il particolare grado di organizzazione delle condotte sono stati ritenuti ostativi.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa e più favorevole lettura delle risultanze istruttorie quando il ricorso ripropone questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito; la censura è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla congruità, logicità e non manifesta illogicità della motivazione.
- La responsabilità per tentato furto può essere ritenuta adeguatamente motivata quando le dichiarazioni testimoniali siano corroborate da documentazione relativa alla merce rinvenuta e restituita e dall'assenza di prova del suo regolare pagamento.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i criteri rilevanti per il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa devono concorrere positivamente; il giudizio negativo anche su uno solo di essi è sufficiente a impedire il riconoscimento della causa di non punibilità.
- L'abitualità della condotta, desunta dalla commissione di ulteriori fatti della stessa indole anteriori o successivi, e il particolare grado di organizzazione delle condotte possono costituire ragioni autonome e sufficienti per escludere la particolare tenuità del fatto.
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