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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01007/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite origina da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta contro un atto di precetto con cui due creditrici avevano intimato il pagamento di somme collegate a un precedente giudizio risarcitorio contro il condominio di appartenenza del debitore. L'opponente sosteneva che la pretesa relativa all'I.V.A. non fosse dovuta perché non era stata emessa fattura e, comunque, che il debito fosse già stato integralmente soddisfatto. In primo grado il Giudice di pace accolse l'opposizione; in appello il Tribunale riformò la decisione e rigettò l'opposizione, ritenendo che il titolo esecutivo giudiziale comprendesse anche l'I.V.A. e che le contestazioni sulla debenza di tale voce dovessero essere fatte valere nel giudizio di merito e non nell'opposizione all'esecuzione. Il ricorrente per cassazione, quale erede dell'originario opponente, dedusse due motivi: (1) inammissibilità dell'appello per il valore della causa e omessa pronuncia sul punto, assumendo che la sentenza del Giudice di pace fosse impugnabile solo nei casi tassativi previsti per le decisioni secondo equità; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione illogica e contrastante con i fatti, sostenendo che il Tribunale avesse mal individuato il contenuto del precetto e l'oggetto della controversia, che a suo dire verteva sull'integrale pagamento del debito e sull'inesistenza del debito per spese di c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza del Giudice di pace, in una controversia di valore inferiore a 1.100 euro, è comunque soggetta al regime delle decisioni secondo equità; in tale ipotesi l'appello è ammissibile per denunciare, tra l'altro, la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di pace deve comunque rispettare i limiti della domanda e l'ultra petita integra violazione delle norme sul procedimento censurabile ex art. 339, comma 3, c.p.c. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia del Tribunale, perché la decisione nel merito implicava il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la doglianza si risolveva in un vizio motivazionale non più deducibile nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite, oltre a difettare di autosufficienza e a non confrontarsi con la ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio esperito contro l'atto di precetto per contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di pace, anche quando decide secondo equità, deve pronunciare nei limiti della domanda; la sua violazione integra un vizio denunciabile in appello come violazione delle norme sul procedimento.

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo eccezioni, sono considerate pronunciate secondo equità.

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    L'appello avverso sentenze di equità del giudice di pace è ammesso per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato come eccezione al regime delle sentenze di equità per i rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per denunciare in cassazione errori processuali, inclusa la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono deducibili solo anomalie motivazionali radicali.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma il vizio è stato escluso perché la motivazione era lineare e comprensibile.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente e contenere il richiamo specifico degli atti rilevanti; la doglianza che rinvia a documenti esterni senza trascrizione essenziale è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non superiore al limite previsto dalla legge sono, di regola, decisioni secondo equità; in appello è censurabile la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di equità resta vincolato ai limiti della domanda e non può pronunciarsi ultra petita.
  • L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione è implicitamente rigettata quando il giudice di appello affronta e decide il merito dei motivi di gravame.
  • Nel giudizio di opposizione a precetto non possono essere riproposte questioni che investono il merito del credito e la sua formazione, quando esse avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio che ha portato al titolo esecutivo giudiziale; in sede esecutiva sono invece scrutinabili solo vizi propri del titolo o fatti sopravvenuti.
  • In cassazione il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente contestare la mera insufficienza o la pretesa erroneità della ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la censura che presuppone l'esame di atti o documenti non trascritti o specificamente riprodotti nel ricorso è inammissibile.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la mancata confutazione della ragione decisiva comporta l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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