Cassazione Penale, Ordinanza n. 11665/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Messina con cui gli era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., la pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa. Deduceva violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta, quanto meno, all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso mirava quindi all'annullamento della sentenza di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che la censura era solo enunciata in modo astratto, senza indicare elementi di fatto immediatamente desumibili dal capo d'imputazione che rendessero manifesta la pretesa eccentricità della qualificazione giuridica adottata; il capo di imputazione descriveva infatti la detenzione a fine di cessione di 476 grammi di marijuana e 11 dosi di cocaina, dati coerenti con l'accordo intervenuto tra le parti e ratificato dal giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che il motivo sull'erronea qualificazione giuridica del fatto non fosse concretamente scrutinabile perché privo di specificità e fondato solo su un'affermazione apodittica. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi evidenti
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
invocato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica meno grave della condotta
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per la decorrenza del nuovo regime di impugnazione del patteggiamento
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulta immediatamente e manifestamente dal capo d'imputazione e dal testo della sentenza, senza necessità di approfondimenti fattuali o probatori.
- Non è sufficiente una censura meramente assertiva o formule di stile sulla diversa qualificazione del fatto: il ricorso deve indicare gli specifici elementi fattuali che rendono palese l'erroneità della qualificazione adottata.
- L'errore di qualificazione giuridica non può essere usato surrettiziamente per ottenere una rivalutazione del merito o una sentenza di proscioglimento non motivata, al di fuori dei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il capo di imputazione descrive in modo chiaro condotte e quantitativi compatibili con la qualificazione accolta nel patteggiamento, il ricorso che contesti solo in astratto tale qualificazione è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, in mancanza di assenza di colpa, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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