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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5621/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che li aveva condannati per associazione di cui all'art. 416 c.p. (con riferimenti a disposizioni speciali: art. 3 L. 146/2006 e art. 7 L. 203/1991). Le doglianze principali riguardano: 1) inutilizzabilità di intercettazioni (violazione artt. 266, 270, 370 c.p.p. e art. 15 Cost.); 2) vizi di motivazione sulla configurazione e partecipazione all'associazione (art. 416 c.p.) e sul riconoscimento/valutazione di aggravanti e attenuanti (artt. 62-bis, 69, 132, 133 c.p.); 3) quantificazione della pena e mancata concessione della sospensione condizionale (art. 163 c.p.); 4) questioni procedurali e di ammissibilità (art. 157 c.p., art. 599-bis c.p.p.). In particolare Baldassarri lamentava la mancata valutazione della sospensione condizionale dopo che in appello era stata rideterminata la pena al di sotto dei due anni; Di Gennaro contestava profili connessi all'accordo ex art. 599-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Baldassarri fondato solo sul punto della sospensione condizionale della pena: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Baldassarri limitatamente al giudizio sulla sospensione condizionale e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio su tale punto. I ricorsi presentati da Emiliano Giorgi, Stefano De Dominicis e Salvatore Ferrara sono stati rigettati (infondati) e il ricorso di Giancarlo De Gennaro è stato dichiarato inammissibile. Sono state disposte le condanne alle spese per i ricorrenti soccombenti; per De Gennaro anche sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Norma sostanziale contestata: la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'associazione e ha motivato la partecipazione e la ripartizione di ruoli; la Cassazione ha confermato la valutazione di merito nei limiti indicati, non rilevando vizi tali da annullare le conclusioni sui principali imputati

  • art. 3 L. 146/2006

    Richiamata come riferimento normativo per la contestazione dell'aggravante di natura transnazionale; la Corte ha osservato che il primo grado non l'aveva ritenuta e la questione è risultata priva di rilievo per alcuni ricorrenti

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata nella contestazione complessiva ma senza profili decisivi diversi da quelli riferiti all'art. 416 c.p.

  • art. 163 c.p.

    Regola la sospensione condizionale della pena: la Cassazione ha ritenuto che, dopo la rideterminazione della pena a due anni in appello per Baldassarri, la Corte d'Appello avesse omesso di pronunciarsi sulla sospensione condizionale e perciò ha annullato con rinvio per quel punto

  • artt. 266, 270, 370 c.p.p.

    Norme sulla utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha richiamato il principio che in cassazione la doglianza sull'inutilizzabilità deve indicare concretamente l'incidenza sull'impianto probatorio (prova di resistenza); motivazioni difensive generiche sono inammissibili e, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto i rilievi insufficienti o infondati

  • art. 15 Cost.

    Rilevato in rapporto alle intercettazioni e alla riservatezza: la Corte ha valutato le misure cautelari/intercettazioni alla luce dei decreti autorizzativi e del frazionamento del procedimento, ritenendo non sussistente l'inutilizzabilità invocata

  • art. 157 c.p.

    Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha osservato che questioni di individuazione della data di consumazione non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione quando richiedono valutazioni di merito non devolute

  • art. 599-bis c.p.p.

    testo che stabilisce l'accordo tra PM e imputato sulla pena quando i motivi comportano nuova determinazione della pena

    Riferimento all'accordo di Di Gennaro: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso essendo stato raggiunto un accordo sul quantum della pena, che esclude la proposta di ulteriori censure sulla determinazione della pena stessa

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudizio di merito sul riconoscimento o meno delle attenuanti è discrezionale e sindacabile in cassazione solo nei casi di manifesta illogicità o mancanza di motivazione; qui la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua

  • art. 4 L. 401/1989

    Norma sul gioco a distanza senza concessione: la Corte ha chiarito che il reato di cui all'art. 4 può essere compatibile come reato-fine con un'associazione e non richiede un'ulteriore 'organizzazione' distinta dall'attività illecita stessa

  • art. 616 c.p.p.

    Invocato per la comminazione di una somma a titolo di ammenda per il ricorso inammissibile di Di Gennaro, tenuto conto della colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La cassazione richiede che la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni indichi concretamente quale singolo elemento va escluso e dimostri l'incidenza di tale esclusione sull'impianto probatorio (prova di resistenza); censure generiche sono inammissibili
  • Se in appello la pena viene ridotta al di sotto della soglia prevista per l'esclusione della sospensione condizionale, il giudice d'appello deve esprimersi esplicitamente sulla concessione della sospensione; l'omissione può comportare annullamento e rinvio
  • Questione di prescrizione o di diversa datazione del fatto non può essere sollevata per la prima volta in cassazione quando richiede valutazioni di fatto o l'esame di atti e valutazioni di merito non devolute
  • Il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito: la Corte di cassazione verifica la congruenza e l'esaurienza della motivazione, non rifà la valutazione probatoria; quindi le critiche che pretendono una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili
  • Negoziazione/processo concordato ex art. 599-bis (patti sulla pena) esclude la possibilità di impugnare la determinazione concordata della pena in cassazione; l'accordo vincola sulle doglianze relative al quantum
  • La determinazione delle attenuanti/aggravanti e la quantificazione della pena appartengono in larga misura al potere discrezionale del giudice di merito: per ottenere accoglimento in cassazione occorre dimostrare carenze logiche o mancanza di motivazione

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