Cassazione Penale, Sentenza n. 15783/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso chiedeva la riforma della qualificazione giuridica del fatto: l'imputato, autista di ambulanze, si era appropriato di carburante acquistato con una fuel card di cui disponeva. In primo e secondo grado era stato qualificato come peculato (art. 314 c.p.), mentre il ricorrente ha sostenuto che, per le mansioni effettivamente svolte (opera meramente materiale, mansioni di ordine), non rientrasse nella categoria degli 'incaricati di pubblico servizio' ai sensi dell'art. 358 c.p., con conseguente errata configurazione del reato. Con un secondo motivo si denunciava la violazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p. per il rifiuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante interrogatorio dell'imputato e acquisizione di documentazione di riscontro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: pur affermando la responsabilità (l'imputato aveva ammesso i fatti e risarcito il danno), ha qualificato diversamente il fatto. Sulla base del mansionario e dei CCNL dell'Autista Soccorritore - Operatore Tecnico Specializzato è emerso che le mansioni svolte sono prevalentemente materiali/di ordine e rientrano nell'esclusione prevista dal secondo comma dell'art. 358 c.p.; pertanto il peculato non era configurabile. La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alternativa di appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p. e art. 61, n. 9 c.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. Ha inoltre escluso profili di prescrizione e considerato valida la querela tempestiva. Il motivo relativo all'art. 603 c.p.p. non ha determinato l'annullamento sul punto principale.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte ha ritenuto che la qualificazione in termini di peculato fosse errata perché richiede che l'agente sia 'incaricato di pubblico servizio' in senso pieno; nel caso di specie le mansioni erano prevalentemente materiali e rientranti nell'esclusione del secondo comma dell'art. 358 c.p.
art. 358 cod. pen. (incaricati di pubblico servizio)
"semplici mansioni di ordine" e "opera meramente materiale"
La norma e la clausola citata sono state interpretate come escludenti dall'ambito degli incaricati di pubblico servizio le figure che svolgono attività di puro supporto/materiali: l'autista soccorritore, per le mansioni ricostruite, rientra in tale esclusione.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie come qualificazione più adeguata dei fatti, considerata la non appartenenza dell'agente alla categoria degli incaricati di pubblico servizio; si è inoltre richiamata l'aggravante della continuazione ex art. 61, n. 9 c.p.
art. 61, n. 9 cod. pen. (continuazione)
La norma è stata invocata per l'aggravazione della pena in relazione alla reiterazione delle condotte di appropriazione nel periodo considerato.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
La censura relativa al diniego di rinnovazione istruttoria è stata valutata ma non ha prevalso sulla decisione principale di riforma della qualificazione del reato; nulla è statuito in Cassazione che determini l'annullamento per questo profilo.
legge 26 aprile 1990, n. 36
Richiamata in relazione alla finalità normativa di escludere dallo status di incaricato di pubblico servizio alcune posizioni di contorno e supporto, anche se operanti in attività di interesse collettivo.
Massime di principio
- La sussistenza del pubblico servizio va valutata in concreto: chi svolge esclusivamente mansioni di ordine o opera meramente materiale può essere escluso dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.), con conseguente impossibilità di configurare peculato.
- L'ammissione dei fatti e il risarcimento del danno possono lasciare impregiudicata la questione della corretta qualificazione giuridica del reato; la condotta può essere riqualificata in un reato diverso più coerente con le mansioni effettivamente svolte (es. appropriazione indebita art. 646 c.p.).
- La diversa qualificazione non esclude automaticamente la punibilità: esistono fattispecie alternative (appropriazione indebita aggravata, continuazione) cui aderire quando manchi la qualità di incaricato di pubblico servizio.
- Nella valutazione dei profili di reato rileva il contenuto del mansionario e dei CCNL: la descrizione concreta delle mansioni è determinante per stabilire la qualità soggettiva dell'agente.
- Questioni procedurali (es. rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.) devono essere valutate distintamente dalla qualificazione del reato; il loro eventuale rigetto non impedisce la riqualificazione sostanziale operata in sede di legittimità.
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