Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28301/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un fondo agricolo in agro di Lucera: l'originario proprietario, poi succeduto dall'erede costituita in giudizio, aveva promosso azione di rivendicazione e rilascio nei confronti di tre soggetti occupanti il terreno, chiedendo anche il risarcimento per l'occupazione abusiva. I convenuti avevano resistito contestando la legittimità dell'acquisto dell'attore e proponendo domanda riconvenzionale di usucapione del fondo. In primo grado la domanda attrice veniva accolta e la riconvenzionale respinta; in appello i soccombenti deducevano l'insufficienza della motivazione e la mancata considerazione di documenti che, a loro dire, dimostravano un possesso iniziato nel 1973. Con il ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, hanno denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo e la mancata valutazione di prove documentali (ricevute AIMA, denuncia verbale di affitto, contenuto di precedente atto di citazione) che avrebbero dovuto provare il possesso ultraventennale idoneo all'usucapione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la censura, pur formalmente veicolata come omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della data di inizio del possesso. La Corte di merito aveva infatti esaminato complessivamente le risultanze istruttorie e aveva escluso che gli elementi allegati fossero decisivi per dimostrare un possesso ventennale, pacifico e continuato utile all'usucapione. In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di merito sulle prove, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi giuridici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente la denuncia del solo omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la rivalutazione del merito probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come norme che presidiano il potere del giudice di merito di valutare le prove e le risultanze istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Evocato con riferimento alla possibilità di far valere in appello elementi documentali non già dedotti, profilo che i ricorrenti non avevano adeguatamente dimostrato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Imposta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Il mancato esame di un documento è rilevante solo se il documento sia decisivo in senso forte, cioè idoneo a sovvertire con certezza il quadro probatorio posto a base della decisione di merito.
  • Nel giudizio di usucapione, l'accertamento della sussistenza del possesso utile è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori di diritto.
  • Per dimostrare l'usucapione non basta un singolo elemento isolato se esso non è corroborato da riscontri univoci idonei a provare possesso continuato, pacifico e uti dominus per il tempo richiesto.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.