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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un'assistente di volo che, dopo aver prestato attività alle dipendenze della precedente compagnia aerea con contratti a termine, era stata poi assunta da una nuova società del gruppo con contratto a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto a vedersi computare l'anzianità di servizio dalla prima assunzione a termine, limitatamente ai periodi effettivamente lavorati, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi separatamente. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo e il terzo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c., 2112 c.c., degli artt. 1362, 1363, 1367, 1369 e 1418 c.c. e degli accordi quadro/sindacali richiamati, sostenendo che l'intento negoziale fosse limitato a riconoscere solo l'anzianità già formalmente riconosciuta al momento della cessazione del precedente rapporto, e non anche quella maturata in via astratta o potenziale, poiché il nuovo rapporto sarebbe stato instaurato ex novo e non vi sarebbe stata successione ex art. 2112 c.c.; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato circostanze dirimenti e avesse erroneamente ricondotto la vicenda a una continuità successoria del rapporto. La ricorrente ha inoltre invocato l'art. 32 l. n. 183/2010 e la cessazione del rapporto al 31.12.2014, ma tali questioni sono state ritenute non pertinenti rispetto alla statuizione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e il terzo motivo si risolvessero in una mera contrapposizione interpretativa rispetto alla lettura degli accordi fornita dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né plausibili vizi logici della motivazione; ha inoltre escluso la pertinenza dei richiami all'art. 2909 c.c. e all'art. 32 l. n. 183/2010, poiché la Corte d'appello aveva deciso solo sul diritto all'anzianità di servizio e non sulla conversione del rapporto o sul quantum. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale e della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., tendeva a ottenere un riesame del merito e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la decisione di merito non aveva affrontato un profilo coperto da giudicato sostanziale.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato per escludere la successione nel rapporto, ma considerato non decisivo rispetto alla statuizione impugnata, che riguardava soltanto il riconoscimento dell'anzianità di servizio in base agli accordi.

  • artt. 1362, 1363, 1367, 1369 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a proporre una diversa interpretazione degli accordi senza indicare come la Corte di merito se ne fosse discostata in modo censurabile.

  • art. 1418 c.c.

    Censurato in ricorso in relazione alla presunta invalidità delle clausole interpretate, ma senza un'autonoma e specifica critica idonea a scalfire la motivazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua dedotta violazione è stata reputata inammissibile perché, in realtà, la censura mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore; nel caso concreto tale ipotesi non ricorreva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di violazione di legge; la Corte ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione dell'interpretazione degli accordi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque esaminato dal giudice di merito, ancorché deciso in senso diverso da quello auspicato dalla parte.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Il richiamo è stato reputato non pertinente alla questione decisa, poiché la Corte territoriale non aveva pronunciato sul quantum deveatur né sulla conversione del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica o incongrua.
  • Non è sufficiente, per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, richiamare in astratto gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare quali canoni siano stati concretamente violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Quando una clausola o un accordo siano suscettibili di più interpretazioni, la parte soccombente non può ottenere la cassazione limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non ricorre se il fatto sia stato comunque valutato, anche se con conclusione sfavorevole alla parte ricorrente.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, essendo configurabile solo nei casi di utilizzazione di prove inesistenti o di attribuzione a prove non legali di efficacia di prova legale.
  • In una controversia sul riconoscimento dell'anzianità di servizio in esito a vicende societarie e accordi collettivi, la tutela pattizia può essere distinta dalla disciplina legale della successione nel rapporto di cui all'art. 2112 c.c., e va interpretata secondo il contenuto concreto degli accordi richiamati.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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