Sentenza del 11/09/2017 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborsi - Cartella di pagamento Tarsu - Tia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego del rimborso è stato confermato. La tassa resta dovuta perché il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, e non viene meno per la sola scelta del contribuente di smaltire i rifiuti tramite imprese esterne. L'esenzione o la riduzione richiedono la prova documentale delle condizioni previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva di non dover pagare la tassa sui rifiuti speciali assimilabili agli urbani, inclusi gli imballaggi, poiché aveva affidato volontariamente lo smaltimento a ditte esterne. Non risultava però fornita idonea documentazione per dimostrare che le aree fossero inidonee alla produzione di rifiuti urbani o che ricorressero le specifiche condizioni previste per l'esenzione o la riduzione dell'imposizione.
Norme richiamate
Disciplina TARSU/TIA sul presupposto impositivo
Il presupposto della tassa è l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La mera detenzione o occupazione dell'area è sufficiente a fondare l'imposizione; la scelta privata di affidare lo smaltimento dei rifiuti a ditte esterne non esclude automaticamente il tributo.
Norme e regolamenti applicabili alle esenzioni per aree inidonee o rifiuti speciali
L'esenzione o la riduzione richiedono la dimostrazione, tramite idonea documentazione, dell'inidoneità delle aree alla produzione di rifiuti soggetti a tassa o dell'effettiva produzione e gestione di rifiuti speciali secondo le condizioni previste.
Massime di principio
- Chi chiede esenzione o riduzione dalla tassa rifiuti deve provare con documentazione concreta e tempestiva i presupposti richiesti; non è sufficiente una dichiarazione unilaterale o la mera stipula di un contratto con una ditta privata.
- L'affidamento a soggetti esterni dello smaltimento dei rifiuti non elimina di per sé il presupposto della tassa, fondato sull'occupazione o detenzione dei locali o delle aree.
- Le aree produttive e i rifiuti speciali possono beneficiare di esclusioni, esenzioni o riduzioni solo nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale, spesso distinguendo tra superfici e tipologie di rifiuto.
- In caso di contestazione della cartella, il contribuente deve conservare e produrre planimetrie, descrizione delle lavorazioni, formulari di identificazione dei rifiuti, contratti e fatture di smaltimento, nonché ogni documento idoneo a dimostrare le condizioni agevolative.
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