Sentenza del 11/09/2017 n. 2472 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva rettificato numerose dichiarazioni doganali relative a merci dichiarate come fotocamere digitali, accertando sia una diversa classificazione merceologica sia un valore imponibile superiore, risultante da ulteriori fatture di servizi non presentate in dogana. CAD era stata considerata rappresentante indiretta, dichiarante e coobbligata solidale al pagamento dei maggiori dazi e dell'IVA, in quanto titolare della procedura di domiciliazione. La società contestava tale qualificazione, sostenendo di avere agito quale rappresentante diretta di G. Srl, in nome e per conto dell'importatrice, e di non essere responsabile delle omissioni e delle fatture ulteriori emesse dai fornitori esteri.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di CAD, riformato le decisioni di primo grado e annullato tutti gli avvisi di rettifica impugnati, per complessivi importi indicati nelle sentenze pari a circa 422.414,77 euro. Il Collegio ha stabilito che la procedura di domiciliazione non impone necessariamente al soggetto intermediario di operare in rappresentanza indiretta e che la responsabilità solidale prevista dall'art. 201, paragrafo 3, del Codice doganale comunitario deriva dalla libera scelta della rappresentanza indiretta, non dalla mera titolarità della procedura. L'indicazione del codice relativo alla rappresentanza indiretta nelle dichiarazioni non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a prevalere sulla qualificazione sostanziale dell'attività svolta e sulle altre dichiarazioni rese da CAD. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 201, paragrafo 3, Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario
"In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana".
La responsabilità solidale del rappresentante deriva dalla rappresentanza indiretta effettivamente scelta e non può essere automaticamente collegata alla sola titolarità di una procedura doganale semplificata.
Art. 5, Regolamento CEE n. 2913/1992
"La rappresentanza può essere: diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi".
La rappresentanza diretta e quella indiretta sono modalità alternative; la scelta della modalità incide sull'individuazione del debitore dell'obbligazione doganale.
Art. 4, n. 18, Regolamento CEE n. 2913/1992
"Dichiarante: la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana".
La qualifica di dichiarante deve essere individuata considerando il ruolo concretamente svolto e il regime di rappresentanza utilizzato.
Art. 76, paragrafo 1, lettera c), Regolamento CEE n. 2913/1992
"L'autorità doganale consente che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili".
La procedura di domiciliazione è una semplificazione delle formalità doganali e non determina, di per sé, l'obbligo di utilizzare la rappresentanza indiretta.
Art. 253, Regolamento CEE n. 2454/1993
"Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un'autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante".
La procedura di domiciliazione può essere utilizzata anche da un rappresentante e la norma conferma l'irrilevanza, ai fini dell'autorizzazione, della scelta tra rappresentanza diretta e indiretta.
Art. 6, comma 4, D.M. n. 549/1992
"I centri di assistenza doganale sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere".
La disposizione non può essere interpretata come imposizione automatica della rappresentanza indiretta né può prevalere sulle regole comunitarie sulla libera scelta della modalità rappresentativa.
Art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 374/1990
"I beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario degli effetti tributari e valutari".
La responsabilità prevista per i beneficiari delle procedure semplificate deve essere coordinata con la disciplina comunitaria e non consente di attribuire automaticamente la qualità di debitore al rappresentante.
Art. 40, comma 2, D.P.R. n. 43/1973, T.U. delle disposizioni doganali
La rappresentanza diretta nella presentazione delle dichiarazioni è riservata ai soggetti abilitati, ma tale riserva non impedisce l'utilizzo della rappresentanza indiretta; tuttavia quest'ultima deve risultare da una scelta libera ed effettiva.
Art. 303, D.P.R. n. 43/1973
La norma sanziona le differenze accertate rispetto alle dichiarazioni doganali presentate; nel caso concreto, la sentenza ha distinto la questione delle sanzioni, non impugnate da CAD, da quella degli avvisi di rettifica, che sono stati annullati.
Massime di principio
- La titolarità di una procedura doganale semplificata o di domiciliazione non comporta automaticamente l'assunzione della qualità di debitore solidale: occorre verificare il concreto regime di rappresentanza scelto e documentato.
- La rappresentanza indiretta comporta, in linea generale, la responsabilità solidale del rappresentante con l'importatore per l'obbligazione doganale; tale effetto presuppone però una scelta libera, consapevole ed effettiva della rappresentanza indiretta.
- La qualificazione del rapporto non dovrebbe dipendere esclusivamente da un codice o da una casella compilata nella dichiarazione, ma dall'insieme degli atti, delle autorizzazioni, delle sottoscrizioni e delle modalità sostanziali dell'operazione.
- Le autorità amministrative non possono imporre tramite circolari o atti di prassi un regime di responsabilità più gravoso rispetto a quello previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge.
- Quando il rappresentante agisce in nome e per conto dell'importatore, la responsabilità per il pagamento dei maggiori diritti doganali tende a gravare sull'importatore, salvo una diversa e validamente manifestata scelta di rappresentanza indiretta.
- La responsabilità tributaria per i maggiori diritti doganali e la responsabilità sanzionatoria sono questioni distinte: l'impugnazione o il pagamento della sanzione non determina necessariamente l'esito della controversia sugli avvisi di rettifica.
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