Sentenza del 11/09/2017 n. 1890 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che i redditi dichiarati, le vendite e i successivi acquisti di immobili, i mutui, i saldi bancari e i risparmi accumulati negli anni precedenti giustificassero le spese sostenute e gli incrementi patrimoniali rilevati dall'Ufficio. Contestava inoltre l'erronea attribuzione dell'onere della prova, il difetto di motivazione della sentenza di primo grado e la mancata valutazione degli estratti conto prodotti per la prima volta in appello.
La decisione
La Commissione ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto che l'accertamento redditometrico costituisca una presunzione legale relativa: l'Ufficio deve provare la disponibilità dei beni e dei servizi indicativi di capacità contributiva, mentre spetta al contribuente dimostrare rigorosamente che il maggior reddito deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque esclusi dalla base imponibile, e che tali somme siano state concretamente utilizzate per sostenere le spese contestate. I soli risparmi pregressi, senza prova della loro effettiva destinazione alle spese presunte, non sono stati ritenuti sufficienti. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese del grado d'appello, nonché al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 58 del d.lgs. 546/1992
La norma è stata richiamata in relazione alla produzione di nuovi documenti in appello, tra cui gli estratti conto. La decisione, tuttavia, ha ritenuto tali documenti non decisivi in assenza della prova del loro concreto utilizzo per finanziare le spese contestate.
D.L. 78/2010
Il contribuente sosteneva l'applicazione retroattiva della novella, qualificandola come norma procedimentale. La Commissione ha richiamato l'orientamento della Cassazione contrario alla retroattività, precisando comunque che, anche prescindendo da tale questione, i risparmi pregressi non sarebbero stati sufficienti senza prova della loro destinazione.
Art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla legge 228/2012
In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Giurisprudenza della Corte di cassazione: Cass. ord. 3885/2016, Cass. 21041/2014, Cass. 22746/2015, Cass. 8995/2014 e Cass. 25104/2014
La giurisprudenza richiamata qualifica il redditometro come presunzione legale relativa e pone sul contribuente l'onere di dimostrare non solo l'origine non imponibile o già tassata delle somme, ma anche il loro effettivo impiego per le spese e gli incrementi patrimoniali contestati.
Massime di principio
- Nel redditometro, l'Amministrazione deve dimostrare la disponibilità dei beni e dei servizi che costituiscono indici di capacità contributiva; non è necessariamente tenuta a provare ulteriori elementi oltre a tale disponibilità.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente l'origine delle somme da redditi esenti, già tassati, soggetti a ritenuta o da altre poste non imponibili.
- Non basta dimostrare l'esistenza di risparmi accumulati negli anni precedenti: occorre collegare in modo concreto e tracciabile tali somme alle specifiche spese o agli investimenti contestati.
- La produzione di estratti conto o altra documentazione in appello può non essere sufficiente se i documenti non dimostrano la destinazione effettiva delle somme.
- In caso di rigetto integrale dell'appello tributario, il contribuente può essere condannato alle spese, al raddoppio del contributo unificato e agli ulteriori accessori previsti dalla legge.
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