Sentenza del 11/09/2017 n. 1891 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Presunzione legale relativa degli esiti redditometrici superabile solo con prova rigorosa del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione sintetica del reddito basata sugli esiti redditometrici, sostenendo implicitamente che tali risultanze non fossero sufficienti a dimostrare l'effettiva maggiore capacità contributiva. La Commissione ha invece ritenuto che gli esiti del redditometro costituiscano una presunzione legale relativa. Pertanto, il contribuente può superarla solo dimostrando rigorosamente che il reddito presunto deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o da altre poste escluse dalla base imponibile, e provando anche che tali somme sono state concretamente utilizzate per sostenere le spese o gli incrementi patrimoniali considerati dall'accertamento.
La decisione
La Commissione ha aderito all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il redditometro produce una presunzione legale relativa. La presunzione non è quindi automaticamente definitiva, ma il contribuente non può limitarsi a indicare astrattamente l'esistenza di disponibilità finanziarie non imponibili: deve fornire una prova rigorosa sia della provenienza delle somme sia della loro concreta destinazione al soddisfacimento delle necessità individuate dall'accertamento. Sulla base del principio enunciato, la contestazione del contribuente non risulta accolta, salvo che egli fornisca tale prova qualificata.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Gli esiti redditometrici hanno natura di presunzione legale relativa.
I risultati ottenuti mediante i criteri redditometrici consentono all'Amministrazione finanziaria di presumere un determinato reddito, ma la presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova contraria rigorosa.
Principi della Suprema Corte in materia di accertamento sintetico
Il maggior reddito accertato sinteticamente deve derivare dal possesso di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque da poste escluse dalla formazione della base imponibile.
Non è sufficiente dimostrare genericamente la disponibilità di somme non imponibili. Il contribuente deve provare la loro effettiva esistenza, la natura fiscalmente irrilevante e il concreto impiego proprio per le spese o esigenze presunte dall'accertamento.
Massime di principio
- In un accertamento redditometrico, l'onere della prova si sposta sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia applicato correttamente i criteri presuntivi.
- La prova contraria deve essere documentale, puntuale e rigorosa: occorre dimostrare sia la provenienza non imponibile delle somme sia il loro effettivo utilizzo per finanziare le spese contestate.
- La mera disponibilità di risparmi, donazioni, prestiti o redditi esenti non è normalmente sufficiente se non viene provato il collegamento concreto e temporale con gli esborsi considerati dal redditometro.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documentazione bancaria, contratti, atti di donazione o successione, ricevute e ogni elemento idoneo a ricostruire il percorso delle somme.
- L'assenza di una prova rigorosa sulla destinazione delle somme può comportare la conferma dell'accertamento anche quando sia dimostrata l'esistenza di redditi non imponibili.
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